31 Gennaio 2025
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 29252 del 13/11/2024, è tornata a pronunciarsi in merito al danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, affermando il principio per cui tale nocumento integra un ‘danno conseguenza’ che non può ritenersi sussistente in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da parte del presunto danneggiato.
La Suprema Corte precisa, inoltre, che il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto di prova anche tramite presunzioni che, nel caso di un imprenditore, può essere integrata da un peggioramento della sua affidabilità commerciale, mentre per soggetti diversi può consistere nella maggiore difficoltà di accesso al credito.
La fattispecie concreta e le decisioni di merito
Il socio e amministratore di una società, che si era costituito suo fideiussore in relazione alle obbligazioni scaturenti da un contratto di locazione finanziaria di un capannone conveniva in giudizio la società di leasing chiedendo che, previo accertamento dell’illegittimità delle segnalazioni effettuate alla Centrale Rischi, la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni che ne erano conseguiti.
In primo grado ed in appello la domanda attorea veniva rigettata sulla scorta della mancanza di prova del danno oggetto di richiesta risarcitoria.
Pertanto, il fideiussore proponeva ricorso in Cassazione affidandosi a due motivi di doglianza, lamentando, in particolare, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 in rapporto con l’art. 2697 circa la mancanza di prova del nesso eziologico tra indebita segnalazione e danni subiti, e ripartizione del relativo onere probatorio.
Il giudizio della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso sviluppando il proprio iter argomentativo sulla base dei seguenti principi di diritto:
- “Secondo l’indirizzo espresso da questa Corte, in materia di responsabilità civile, il danno all’immagine “per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi”, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Cass., sez. 6-3, 28/03/2018, n. 7594) (…)”;
- “(…) nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l’onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie trattandosi di illecito aquiliano, spetta all’attore dimostrare sia l’esistenza del danno, sia il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno”.
- “(…) il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire “un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza” (così, in motivazione, Cass., sez. 1, 09/07/2014, n. 15609), mentre, per un qualsiasi altro soggetto, può consistere anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell’accesso al credito (Cass., sez. 3, 10/02/2020, n. 3133)”.
Sulla scorta dei suddetti principi i giudici di legittimità hanno riconosciuto che dagli atti del giudizio emergessero indizi da cui fosse possibile dedurre il nesso di causalità tra segnalazione e revoca degli affidamenti concessi alla societàcon conseguente pregiudizio per il ricorrente, parimenti dimostrato dal rifiuto all’erogazione di un prestito in ragione dell’accostamento del garante ad un debitore segnalato a sofferenza.
Pertanto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione.
Seguici su LinkedIn