17 Aprile 2026
Macrolesioni: la Tabella Unica Nazionale diventa il criterio generale per il risarcimento del danno
Con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026, la Corte di Cassazione interviene su una questione particolarmente importante in materia di risarcimento del danno biologico da macrolesioni:
Quale criterio utilizzare per liquidare questa tipologia di danno in un sinistro avvenuto prima dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (TUN – 5 marzo 2025) ed in quali settori della responsabilità civile si applica?
La risposta della Terza Sezione civile è destinata a incidere profondamente sulla prassi applicativa, in quanto per la Suprema Corte non solo è possibile applicare i parametri della TUN anche a fatti anteriori al marzo 2025, ma essa diventa il parametro di riferimento generale e privilegiato per la valutazione equitativa del danno biologico.
Il caso e la questione rimessa alla Corte
La pronuncia nasce da un rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano, chiamato a decidere un caso relativo a un sinistro verificatosi prima dell’entrata in vigore della TUN.
Il dubbio interpretativo riguardava la possibilità, nei giudizi “pregressi”, di continuare ad applicare le tabelle giurisprudenziali (in particolare quelle milanesi) oppure di utilizzare i nuovi parametri nazionali.
La questione è stata ritenuta di particolare rilevanza pratica, coinvolgendo un elevato numero di controversie e generando significative differenze negli importi liquidati. Proprio tale impatto sistemico ha spinto la Corte a intervenire per garantire uniformità e prevedibilità.
La TUN come parametro della liquidazione equitativa
La Suprema Corte affronta due profili: l’applicabilità della TUN a fatti anteriori (profilo temporale) e la sua estensione oltre i settori di applicazione diretta (profilo oggettivo, RC auto e responsabilità sanitaria).
Il punto di partenza è il sistema degli artt. 1226 e 2056 c.c., che disciplinano la liquidazione equitativa del danno. In questa prospettiva, il giudizio di liquidazione non è libero, ma vincolato a criteri giuridici che devono garantire uniformità e controllabilità.
L’equità non è quindi alternativa al diritto, ma è essa stessa criterio giuridico di determinazione del danno.
Funzione dell’equità e ruolo delle tabelle
Questa funzione si muove su un doppio binario: da un lato garantire giustizia del caso concreto e dall’altro assicurare parità di trattamento tra situazioni analoghe.
Per tale motivo, in assenza di una legislazione nazionale, in passato si è fatto ricorso alle tabelle milanesi, strumenti di standardizzazione giurisprudenziale.
La Corte chiarisce espressamente che le tabelle “pretorie” non hanno valore normativo, ma costituiscono criteri orientativi dell’equità, utilizzabili dal giudice ma sempre superabili con adeguata motivazione. Esse, quindi, non sostituiscono l’art. 1226 c.c., ma ne costituiscono una specificazione operativa.
La preferenza per la TUN: funzione ordinante del sistema
La preferenza per la TUN non dipende dalla mera comparazione degli importi né dal fatto che essa possa risultare più o meno favorevole rispetto alle tabelle giurisprudenziali.
Il criterio decisivo è la funzione ordinante del sistema tabellare.
La TUN è preferibile in quanto espressione di un modello unitario di liquidazione equitativa, idoneo a garantire maggiore uniformità, prevedibilità e controllabilità del giudizio ex art. 1226 c.c.
In questa prospettiva, la parità di trattamento non si misura sul risultato economico del singolo caso, ma sulla razionalità del metodo di liquidazione.
Ciò che rileva non è “quanto” si liquida, ma “come” si perviene alla liquidazione.
La natura della TUN e la sua applicazione ai fatti pregressi e a settori diversi dalla circolazione stradale e dalla responsabilità medica
La TUN non ha efficacia retroattiva, ma può essere utilizzata anche per fatti anteriori al 5 marzo 2025 non in via analogica, bensì come parametro di concretizzazione dell’equità ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Non si tratta, quindi, di applicazione di una norma sopravvenuta, ma dell’utilizzo di un criterio legale di valutazione equitativa nel momento della decisione.
La TUN assume così il ruolo di parametro generale e privilegiato della liquidazione del danno biologico da macrolesioni, indipendentemente dal momento di verificazione del fatto e anche al di fuori dei casi di applicazione diretta (RC auto e responsabilità sanitaria).
Applicazione nei giudizi e limiti processuali
La Corte chiarisce inoltre un punto decisivo sul piano processuale:
- nei giudizi di primo grado la TUN è utilizzabile come parametro generale per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (anche per fatti anteriori);
- in appello opera il limite del giudicato interno sul criterio tabellare se non è stato contestato;
- in cassazione la TUN può essere richiamata solo come questione di diritto ex art. 1226 c.c., senza nuovi accertamenti di fatto.
Il giudice d’appello ha inoltre l’obbligo di utilizzare le tabelle aggiornate quando procede a una nuova liquidazione equitativa, dovendo applicare i parametri vigenti al momento della decisione.
Motivazione e limite al discostamento dalla TUN
L’applicazione della TUN non esonera dall’obbligo di motivazione, che diventa ancora più rigoroso in caso di discostamento.
Il giudice può discostarsene solo in presenza di circostanze peculiari del caso concreto, puntualmente motivate.
Quanto più il caso rientra nell’ambito tipico della TUN, tanto più stringente deve essere la motivazione dello scostamento.
Principio di diritto
«La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.».
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26 Marzo 2026
Accesso all’email aziendale del lavoratore licenziato: i limiti alla luce del Provvedimento del Garante del 18 dicembre 2025
Con il Provvedimento n. 754 del 18 dicembre 2025 il Garante per la protezione dei dati personali ha affrontato un tema di particolare rilevanza giuridica e operativa: la gestione dell’account di posta elettronica aziendale di un lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro e le conseguenze che derivano dall’accesso e dalla conservazione delle relative comunicazioni.
La vicenda che ha dato origine al provvedimento riguarda un amministratore delegato che, successivamente al licenziamento per giusta causa, aveva formulato istanza ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) al fine di ottenere la disattivazione della casella di posta elettronica aziendale, il trasferimento all’indirizzo personale delle comunicazioni ricevute sulla casella aziendale dopo il licenziamento e l’attivazione di un messaggio di risposta automatica. L’istanza, notificata correttamente, è rimasta inevasa e, nel frattempo, l’azienda ha mantenuto attivo l’account e ha gestito le e-mail in entrata inoltrandole ad altri indirizzi aziendali per circa due mesi, superando il limite di 30 giorni previsto dalle regole interne dell’azienda.
Elemento centrale della vicenda, che assume rilievo sistematico nel ragionamento dell’Autorità, è che al momento della richiesta era già in essere un contesto di precontenzioso tra le parti, sfociato successivamente in un giudizio ordinario di lavoro dinanzi al Tribunale competente. La società ha sostenuto di avere ritenuto l’istanza privacy assorbita nella più ampia controversia giuslavoristica e di potere fornire riscontro in sede giudiziale. Il Garante ha espressamente escluso che la pendenza o l’instaurazione di un giudizio di lavoro possa sospendere o neutralizzare l’autonomo obbligo del titolare del trattamento di rispondere nei termini di cui all’art. 12, par. 3, GDPR.
La posta elettronica aziendale come forma di “corrispondenza”
Il Garante ha ribadito un principio ormai consolidato nella propria prassi: il contenuto delle e-mail, i metadati della comunicazione e i file allegati sono da considerarsi forme di “corrispondenza”, il cui nucleo informativo è assistito da garanzie di segretezza non soltanto sotto il profilo costituzionale (art. 15 Cost.), ma anche da quello europeo in materia di protezione dei dati personali.
Questa qualificazione non può essere elusa con richiamo generico alla titolarità aziendale della casella. La Corte europea dei diritti dell’uomo, richiamata esplicitamente dall’Autorità, ha affermato che la distinzione tra sfera privata e professionale non sempre è netta e che la protezione della vita privata si estende anche ad elementi di corrispondenza generati nel contesto lavorativo.
L’Autorità ha altresì respinto l’argomento difensivo secondo cui l’accesso ex art. 15 GDPR potesse riguardare esclusivamente le e-mail “personali”, escludendo quelle di contenuto lavorativo in quanto “di proprietà aziendale”. Il diritto di accesso concerne i dati personali riferibili all’interessato, a prescindere dalla qualificazione proprietaria del mezzo utilizzato.
La cessazione del rapporto e i “poteri residuali” dell’azienda
Il punto chiave del Provvedimento è che la cessazione del rapporto di lavoro non attribuisce al datore di lavoro un potere di accedere, visualizzare e conservare le comunicazioni elettroniche che transitano attraverso l’account precedentemente assegnato al dipendente.
Il mantenimento dell’account attivo e la sua gestione prolungata – concretizzatasi, nel caso in esame, in un inoltro automatico delle e-mail ad altri indirizzi aziendali – hanno integrato un trattamento di dati personali non conforme ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e limitazione della conservazione di cui all’art. 5 GDPR.
Particolarmente significativa è la valutazione dell’Autorità in ordine al richiamo, operato dalla società, all’art. 2-undecies del Codice Privacy (limitazioni all’esercizio dei diritti in caso di pregiudizio effettivo e concreto alla difesa in giudizio). Il Garante ha ritenuto che non fosse dimostrato alcun pregiudizio attuale e specifico derivante dall’accesso del lavoratore alla propria corrispondenza, precisando inoltre che, anche in presenza dei presupposti limitativi, il titolare avrebbe dovuto fornire all’interessato una comunicazione motivata e tempestiva circa il differimento o il diniego dell’accesso.
L’Autorità ha quindi qualificato tale condotta come trattamento illecito, in quanto eseguito senza un’adeguata base giuridica e oltre i limiti temporali e operativi ragionevolmente richiesti dalla finalità legittima di assicurare la continuità della gestione aziendale.
Il provvedimento ribadisce che l’esigenza di continuità del business deve essere soddisfatta mediante sistemi organizzativi di gestione documentale e non attraverso il protratto utilizzo della casella individuale del lavoratore cessato, che per sua natura costituisce uno strumento di comunicazione personale e non un archivio strutturato conforme ai requisiti di autenticità, integrità e reperibilità propri dei sistemi documentali aziendali.
Una disciplina interna non può sostituire i principi normativi
Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’azienda aveva fatto riferimento al proprio regolamento interno IT per giustificare le scelte operative adottate. Il Garante ha osservato che, sebbene le policy interne siano essenziali per disciplinare l’uso degli strumenti aziendali, esse non possono derogare ai principi del Regolamento europeo o alle garanzie costituzionali.
È stato inoltre evidenziato che la procedura interna prevedeva termini di disattivazione (30 giorni, prorogabili in taluni casi) che, nel caso concreto, non sono stati rispettati, con conseguente ulteriore scostamento dai principi di limitazione della conservazione e minimizzazione dei dati.
Il mancato riscontro entro i termini di legge all’istanza dell’interessato ha costituito un’ulteriore violazione dell’art. 12 GDPR, rafforzando la legittimità dell’azione correttiva dell’Autorità.
Il Garante ha ordinato alla società di consentire al lavoratore l’accesso al proprio account aziendale di posta elettronica e ne ha disposto la successiva cancellazione, fatta salva la conservazione di quanto necessario per la tutela dei diritti in sede giudiziaria.
Nell’infliggere la sanzione di 40 mila euro alla società in questione, il Garante ha preso in considerazione la tipologia e la durata delle violazioni, il mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti del lavoratore e l’assenza di precedenti violazioni della normativa privacy da parte della società.
Significato operativo per le imprese
La pronuncia del Garante assume un particolare rilievo operativo per imprese, HR e consulenti legali. Diversamente da un approccio meramente tecnico o procedurale, l’Autorità richiama all’adozione di:
- Regole interne conformi ai principi di protezione dei dati;
- Previsioni che limitino nel tempo e nello spazio eventuali trattamenti post cessazione;
- Misure che consentano al dipendente licenziato l’accesso al contenuto della corrispondenza pervenuta sull’account di posta elettronica aziendale, di tipo individualizzato, utilizzato nel corso del rapporto di lavoro;
- Processi di disattivazione tempestiva delle utenze e di risposta automatica informativa per i mittenti esterni;
- Procedure interne di gestione delle richieste di esercizio dei diritti che garantiscano riscontro autonomo e tempestivo anche in presenza di contenziosi pendenti, evitando indebite sovrapposizioni tra piano giuslavoristico e piano privacy.
Si tratta di un richiamo autorevole alla necessità di contemperare esigenze aziendali e diritti fondamentali. La posta elettronica aziendale non può essere trattata come mero “bene organizzativo” una volta estinto il rapporto di lavoro, perché veicola dati personali e comunicazioni protette. La protezione dei dati personali non si estingue al momento del licenziamento e ogni trattamento successivo richiede una rigorosa verifica di legittimità in termini di finalità, proporzionalità e adeguatezza alle norme di protezione dei dati.
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17 Marzo 2026
Sono nulle tutte le convenzioni volte a realizzare lo scopo proprio del patto commissorio
Con la sentenza n. 2023 del 30 gennaio 2026 la Cassazione civile, sez. II, ha affermato che il divieto di patto commissorio previsto dall’art. 2744 c.c. non riguarda soltanto il patto espressamente descritto dalla norma, ma qualunque convenzione che ne realizzi in concreto lo scopo. È quindi nulla ogni operazione negoziale che comporti la preventiva pattuizione del trasferimento della proprietà di un bene del debitore al creditore quale conseguenza dell’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria.
La fattispecie ed i giudizi di merito
La parte attrice introduceva la causa di primo grado, al fine di chiedere l’accertamento della nullità della procura speciale a vendere conferita alla controparte e del conseguente contratto di compravendita immobiliare stipulato dal procuratore speciale, trattandosi di atti attraverso i quali era stato realizzato un patto commissorio. A sostegno di quanto rappresentato, l’attrice allegava di essere debitrice della convenuta e che la vendita del suo immobile, effettuata dal creditore munito di procura speciale, in favore della propria madre, quale soggetto fittiziamente interposto, costituisse strumento per l’estinzione del pregresso debito.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale accoglieva le pretese attoree dichiarando la nullità del contratto di compravendita immobiliare per violazione del divieto di patto commissorio.
La Corte di Appello riformava la decisione impugnata rigettando la domanda di nullità per mancanza di prova del credito con conseguente non configurabilità del patto commissorio, che presuppone un nesso teleologico tra credito, procura e compravendita.
La sentenza di secondo grado è stata impugnata in Cassazione sulla base di diversi motivi, tra i quali assumono centrale rilievo:
- l’omesso esame di fatti decisivi per la decisione, rappresentati dall’erogazione di un prestito, con il contestuale obbligo di rilascio di una procura speciale a vendere, con mandato irrevocabile, in favore del creditore, per l’ipotesi di inadempimento al rientro del prestito;
- falsa applicazione dell’art. 2744 c.c. e di diverse altre disposizioni di legge per non avere la Corte di Appello ritenuto integrata la fattispecie di patto commissorio.
La sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto i precitati motivi di ricorso per le seguenti ragioni.
Con riferimento alla prova del prestito con contestuale rilascio di procura speciale a vendere a garanzia dello stesso, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte di Appello non avrebbe esaminato i fatti di carattere decisivo per la decisione risultanti dai documenti di causa, da cui emergeva l’esistenza di un credito ed il contestuale conferimento della procura a garanzia del suo eventuale inadempimento.
Per quanto attiene, invece, all’interpretazione ed applicazione dell’art. 2744 c.c., la Cassazione afferma che esso debba essere interpretato in modo funzionale, così che il divieto colpisca non solo il patto descritto dalla norma, ma qualunque tipo di accordo che realizzi l’intento vietato dall’ordinamento giuridico, ossia l’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un bene di cui è titolare quale conseguenza ed a garanzia di un proprio debito.
Ciò comporta che le operazioni complesse articolate in più atti giuridici tra loro connessi devono considerarsi nel loro complesso ed in relazione alla loro finalità e non in modo parcellizzato, allo scopo di comprendere se tendano a violare il divieto di patto commissorio.
Precisa, inoltre la Cassazione che “il patto commissorio, vietato dall’art. 2744 c.c., è configurabile quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell’obbligazione, mentre l’integrazione del patto è esclusa solo ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale datio in solutum ex art. 1197 c.c., ovvero esprima esercizio di una facoltà che si sia riservata all’atto della costituzione dell’obbligazione medesima ex art. 1286 c.c.”.
In considerazione del ragionamento sopra sintetizzato, la Suprema Corte esprime il seguente principio di diritto:
“In materia di patto commissorio, l’art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché, in forza della sua previsione, risulta colpito da nullità non solo il “patto” ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento giuridico, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito”.
In conclusione, la Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza impugnata affinché la Corte di Appello, in diversa composizione, rivaluti la causa alla luce dei principi espressi.
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11 Marzo 2026
EU Directive 2024/1226: Impact on Italian D.lgs. 231/01 and Comparative Perspectives
Directive (EU) 2024/1226 requires Member States to introduce in their legal systems criminal offences for violations of EU restrictive measures and to ensure effective, proportionate, and dissuasive penalties. Although the deadline was 20 May 2025, many countries initially failed to notify the Commission of fully implemented national measures. Consequently, on 24 July 2025, the European Commission initiated infringement proceedings towards 18 Member States, including Italy, France, Germany, Spain, and Austria, for delayed or incomplete transposition.
Status of EU Member States’ Transposition of Directive (EU) 2024/1226
Building on this EU-wide context, the following section provides an overview of the current transposition status in selected Member States.
Italy
Italy has fully transposed the Directive with Legislative Decree No. 211 of 30 December 2025, in force since 24 January 2026. The decree establishes new criminal offences for breaches of EU restrictive measures introducing new sections of the penal code (art. 275 bis to art.275 quater, under the heading “Crimes against UE foreign policy and common security”). Moreover, corporate administrative liability is extended under Legislative Decree 231/2001 at section 25 octies.2, ensuring that companies can be held accountable where violations are committed in their interest or to their benefit, providing for sanctions based on global turnover.
Germany
Germany initially missed the May 2025 deadline due to parliamentary elections. On 15 January 2026, the Bundestag adopted an Implementing Act, which entered into force on 6 February 2026. This Act reinforces the existing Foreign Trade and Payments Act (AWG) by criminalising intentional sanctions violations, introducing imprisonment for individuals in some cases and expanding corporate liability. (Ordnungswidrigkeitenrecht, in particular § 30 of the Administrative Offences Act – OWiG). Germany opted for high fixed monetary ceilings for corporate fines alongside turnover-based calculations to comply with Directive 2024/1226 requirements.
France (as of early 2026)
France has not yet completed full transposition of Directive 2024/1226. While a decree in 2025 designated the competent authorities for enforcement and coordination pursuant to Article 15 of Directive (EU) 2024/1226, the criminalisation of sanctions violations and the relevant corporate liability required by the Directive 2024/1226 still remain under development. However, France already maintains a robust criminal framework since Customs Code (Article 459) punishes contraventions to laws and regulations governing financial relations with foreign countries in case of failing to observe the prescribed procedures or formalities required or by failing to obtain the required authorisations.
Spain (as of early 2026)
Spain has prepared a draft approved in March 2025, but the law implementing Directive 2024/1226 has not yet been formally enacted as of early 2026. Currently, violations of EU sanctions are addressed through generic offences under existing legislation (e.g., customs violations, anti-money laundering provisions).
Austria (as of early 2026)
Austria applies EU sanctions primarily through the Sanctions Act (Sanktionsgesetz) and the Foreign Trade and Payments Act (Außenwirtschaftsgesetz – AWG), alongside corporate liability under the Corporate Liability Act (VbVG) providing imprisonment for individuals, while companies can be held liable where offences are committed in their interest or to their benefit. Administrative fines can reach several million euros for breaches of reporting obligations or asset-freezing duties. Austria has not yet completed full transposition of Directive (EU) 2024/1226, though enforcement mechanisms are operational.
The above examples show the differing pace of implementation across the EU, with some jurisdictions having fully integrated the Directive into their domestic systems and others still adapting their legislative frameworks. The European Commission continues to monitor progress and may initiate further enforcement action where implementation gaps remain.
Against this comparative background, it is appropriate to examine more closely the Italian implementation and its operational consequences for companies.
Italian Framework
As of 24 January 2026, all entities engaged in international trade that adopted an Organisational Model pursuant to Legislative Decree 231/2001, must update it to prevent risks arising from violations of European Union economic sanctions and export control rules.
Italy implemented Directive 2024/1226 with Legislative Decree No. 211 of 30 December 2025, introducing a comprehensive framework governing criminal offences connected to violations of EU restrictive measures and expanding the scope of corporate administrative liability under Legislative Decree 231/2001. This reform has direct implications for Organisational Models and corporate compliance systems.
Introduction of new crimes
The Decree inserts into the Italian Criminal Code four new types of crime relating to EU foreign and security policy:
– Violations of restrictive measures (art. 275 bis c.p.)
– Violations of information obligations imposed by UE restrictive measures (art. 275 ter c.p.)
– Non-compliance with authorisation and reporting obligations provided under EU regulations (art. 275 quater c.p.).
– Culpable violation of UE restrictive measures (art. 275 quinquies c.p.)
Penalties include imprisonment from two to six years and fines ranging from €25,000 to €250,000.
Article 25-octies.2 of Legislative Decree 231/2001 extends the above violations to criminal corporate liability where the conduct is carried out — including abroad — in the interest or to the benefit of the company.
Revision of Risk Mapping
The first measure to be adopted is a revision of the risk-mapping process under D.lgs. 231/2001 framework. Sensitive activities should therefore include:
– Financial transactions.
– Relationships with intermediaries.
– Supply chain management.
– Cross-border payments.
– Granting of licences and authorisations.
– Reporting obligations toward competent authorities.
Restrictive measures apply to third countries currently subject to EU sanctions regimes (e.g., Russia, Belarus, Iran, Syria, North Korea), as well as other States, entities or individuals designated under EU Regulations and Council Decisions. The scope is dynamic and linked to developments in the EU’s Common Foreign and Security Policy.
Turnover-Based Sanctioning System
The new sanctioning system departs from the traditional quota-based mechanism foreseen by D.lgs. 231/01 and introduces administrative fines calculated as a percentage of global annual turnover: (from 1% to 5%). This approach reflects the Directive’s requirement that penalties for legal persons be effective, proportionate and dissuasive, taking into account the economic capacity of the Company.
Operational Guidance for Companies, Supervisory Bodies and Compliance Functions
Companies, particularly those operating in international trade, export control, finance, and global supply chains, must:
– Integrate their risk analysis including transactions involving sanctioned countries.
– Strengthen counterparty controls.
– Formalise authorisation and reporting procedures.
– Ensure adequate involvement of the Supervisory Body (Organismo di Vigilanza) with structured, periodic information flows.
Targeted and differentiated training is essential for both top management and operational functions. Knowledge of EU sanctions and related prohibitions is crucial for the effectiveness of the Organisational Model pursuant D.lgs. 231/01.
The reform marks a significant shift: compliance with EU sanctions now fully enters the criminal framework of corporate liability, requiring companies to adopt a preventive, structured, and constantly updated approach.
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17 Febbraio 2026
Obblighi di consegna della documentazione bancaria e diritti degli investitori
Molti intermediari finanziari continuano a riferirsi al termine di 90 giorni previsto dall’articolo 119 del Testo Unico Bancario per consegnare copia dei contratti relativi ai servizi di investimento. Ma tale prassi è corretta? L’analisi delle norme del TUF, la disciplina Consob e la giurisprudenza della Cassazione porta ad una conclusione diversa: per i servizi di investimento la consegna del contratto deve avvenire senza ritardo, al momento della sottoscrizione o su richiesta immediata del cliente.
La distinzione tra documentazione bancaria e contratti di investimento
L’art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993) stabilisce che il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, entro un termine congruo e comunque non oltre 90 giorni. Tale norma riguarda esclusivamente le operazioni bancarie (estratti conto, singole operazioni, ecc.) e non la consegna dei contratti di investimento.
La disciplina dei servizi di investimento è contenuta nel Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998). L’art. 23 TUF stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento devono essere redatti per iscritto e consegnati al cliente. La norma chiarisce altresì che le disposizioni del Titolo VI del TUB, comprese quelle sull’articolo 119, non si applicano ai servizi e alle attività di investimento.
La disciplina Consob
Il Regolamento Consob n. 16190/2007 (sostituito dal Regolamento n. 20307/2018) rafforza questa impostazione. La disciplina degli obblighi degli intermediari nei confronti dei clienti impone standard stringenti di trasparenza, correttezza, completezza informativa e consegna della documentazione contrattuale.
Tali obblighi si inseriscono nel quadro dell’art. 21 TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati.
Un’attesa di 90 giorni per ricevere copia del contratto di investimento mal si concilia con questi principi, soprattutto se il documento è necessario per verificare diritti, obblighi, costi e condizioni applicate.
La giurisprudenza della Cassazione
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 898/2018, hanno ribadito la centralità dell’art. 23 TUF e della forma scritta quale strumento di protezione dell’investitore.
La Corte ha affermato tale principio di diritto: “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
La logica della pronuncia è chiara: la disciplina dei servizi di investimento è costruita attorno a una tutela rafforzata dell’investitore.
In questo quadro, la consegna del contratto deve avvenire immediatamente o ogni volta che l’investitore ne faccia richiesta, escludendo la possibilità di invocare impropriamente il termine di 90 giorni.
Implicazioni per gli investitori
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale:
- il termine di 90 giorni dell’art. 119 TUB riguarda la documentazione bancaria relativa a singole operazioni;
- l’art. 23 TUF impone la consegna del contratto di investimento senza prevedere alcun termine dilatorio;
- le disposizioni del Titolo VI TUB non si applicano ai servizi di investimento;
- i principi di trasparenza e correttezza impongono un comportamento tempestivo dell’intermediario.
Ne deriva che applicare automaticamente il termine di 90 giorni ai contratti di investimento appare giuridicamente discutibile.
La copia del contratto di investimento è uno strumento fondamentale per tutelare i propri diritti, verificare condizioni economiche e valutare rischi e obblighi.
Un ritardo nella consegna, se giustificato con un termine estraneo alla disciplina dei servizi di investimento, può limitare la capacità del cliente di esercitare i propri diritti. Nei servizi di investimento, la tutela dell’investitore è rafforzata e la trasparenza deve essere immediata, non differita.
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5 Febbraio 2026
Nuovi reati 231 e sanzioni UE: indicazioni operative per imprese, ODV e funzioni di compliance
Dal 24 gennaio 2026 tutti coloro che operano nel commercio internazionale devono aggiornare i propri Modelli organizzativi 231 per prevenire i rischi delle violazioni delle sanzioni economiche dell’Unione Europea e di export control.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1226, introducendo una disciplina organica dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea e ampliando in modo significativo il perimetro della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con impatti diretti sui Modelli Organizzativi e sui sistemi di compliance aziendale.
Introduzione di nuovi reati presupposto
Il decreto inserisce nel Codice penale quattro nuove fattispecie dedicate ai delitti contro la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione (articolo 275-bis), tra cui la violazione di embarghi, divieti di esportazione e importazione, obblighi autorizzativi e informativi previsti dai regolamenti UE, con pene che prevedono la reclusione da due a sei anni e la multa da 25 mila a 250 mila euro.
Sotto il profilo della responsabilità degli enti, la principale novità è rappresentata dall’introduzione dell’art. 25-octies.2 nel D.Lgs. 231/2001, che qualifica tali violazioni come reati presupposto della suddetta responsabilità. Ne deriva che l’ente può essere chiamato a rispondere qualora le condotte che integrano i reati summenzionati siano attuate, anche all’estero, nell’interesse o a vantaggio della società.
Revisione della mappatura dei rischi
Dal punto di vista operativo, il primo intervento richiesto è una revisione della mappatura dei rischi 231. Le attività sensibili non si limitano più all’export in senso stretto, ma includono operazioni finanziarie, rapporti con intermediari, gestione della supply chain, pagamenti transfrontalieri, concessione di licenze e autorizzazioni, nonché gli obblighi di comunicazione verso le autorità competenti. La valutazione del rischio deve tenere conto anche delle condotte elusive, espressamente considerate dal legislatore.
Le misure restrittive cui la disciplina fa riferimento riguardano, in particolare, i Paesi terzi attualmente destinatari di regimi sanzionatori UE, tra cui – a titolo esemplificativo – Federazione Russa e Bielorussia, Iran, Siria, Corea del Nord, nonché altri Stati, entità o soggetti individuali indicati nei regolamenti e nelle decisioni del Consiglio dell’Unione Europea. Il campo di applicazione risulta pertanto dinamico, in quanto direttamente collegato all’evoluzione della politica estera e di sicurezza comune dell’UE.
Sistema sanzionatorio su base percentuale
Particolarmente rilevante è il nuovo sistema sanzionatorio, che si discosta dal tradizionale meccanismo a quote e prevede sanzioni pecuniarie parametrate al fatturato globale annuo dell’ente, con percentuali significative – dall’1% al 5% con riferimento all’esercizio finanziario precedente a quello a cui è stato commesso l’illecito- nei casi di violazioni gravi delle sanzioni UE, idonee a incidere in modo rilevante sull’equilibrio economico dell’ente. A ciò si affianca la possibile applicazione di sanzioni interdittive, la cui durata può estendersi fino a sei anni, quali la sospensione dell’attività, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o la revoca di autorizzazioni e licenze.
Indicazioni operative per imprese, ODV e funzioni di compliance
Dal punto di vista della compliance, l’intervento normativo impone alle imprese – in particolare a quelle operanti nel commercio internazionale, nell’export control, nella finanza e nelle catene di fornitura globali – un aggiornamento sostanziale dei Modelli Organizzativi 231, con l’integrazione di Programmi interni di conformità. Diventa imprescindibile integrare l’analisi dei rischi con riferimento alle operazioni verso Paesi sanzionati, rafforzare i controlli sulle controparti, formalizzare procedure autorizzative e informativi efficaci e assicurare un adeguato coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza, anche attraverso flussi informativi strutturati e periodici.
Particolare attenzione va riservata alla formazione, che dovrà essere mirata e differenziata: non solo per il top management, ma anche per le funzioni operative coinvolte nelle transazioni internazionali. La conoscenza delle sanzioni UE e dei relativi divieti diventa un presidio essenziale ai fini dell’efficacia esimente del Modello 231.
Il tutto nell’ottica di garantire l’effettiva adeguatezza degli assetti richiesti dall’art. 2086 c.c..
La riforma segna dunque un passaggio di rilievo: il rispetto delle sanzioni UE non è più solo una questione di diritto amministrativo o doganale, ma entra a pieno titolo nel sistema penale della responsabilità degli enti, richiedendo alle imprese un approccio preventivo, strutturato e costantemente aggiornato.
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13 Gennaio 2026
Cessione in blocco dei crediti bancari: due recenti sentenze di merito chiariscono l’onere della prova
Negli ultimi mesi, due decisioni di merito — pronunciate rispettivamente dal Tribunale di Bologna (13 novembre 2025) e dal Tribunale di Venezia (16 novembre 2025) — hanno riaffermato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza relativa alla cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario: la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non basta per dimostrare la titolarità di un credito quando questo viene contestato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
In entrambi i casi oggetto delle pronunce, la società cessionaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di debitori ceduti, facendo leva su crediti provenienti da un portafoglio acquistato “in blocco” da una banca. I debitori, contestando la legittimazione attiva, eccepivano che la prova dell’inclusione del singolo credito nella cessione non era stata adeguatamente dimostrata.
I giudici di Bologna e Venezia, condividendo tale contestazione, hanno imposto alla cessionaria l’onere di dimostrare, con documentazione specifica, che il credito oggetto dell’ingiunzione fosse effettivamente compreso nel blocco trasferito, non essendo sufficiente l’avviso generico di cessione pubblicato in Gazzetta.
Cosa dice l’art. 58 del Testo Unico Bancario
L’art. 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) disciplina la cessione in blocco di crediti bancari e finanziari, ossia il trasferimento contemporaneo di un insieme di crediti uniformi da una banca a un cessionario, senza la necessità di notificare l’atto di cessione a ciascun debitore individualmente. Ai fini della opponibilità ai debitori ceduti, la norma prevede la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale, che rende noto l’avvenuto trasferimento e garantisce trasparenza e certezza formale. Tale pubblicazione ha valore di pubblicità formale, ma non prova in sé e per sé la titolarità sostanziale del credito contestato. In altre parole, se il debitore contesta la legittimazione attiva del cessionario, quest’ultimo deve comunque fornire documentazione specifica che dimostri l’effettiva inclusione del credito nel blocco ceduto. L’art. 58 rappresenta così uno strumento fondamentale nell’ambito delle cessionarie di massa e le operazioni di cartolarizzazione, bilanciando efficienza procedurale e tutela dei diritti dei debitori.
Tribunali di Bologna e Venezia: i principi applicati
L’orientamento adottato nelle due pronunce in esame segue la distinzione ormai stabilizzatasi in dottrina e giurisprudenza tra la piena efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai fini dell’opponibilità della cessione ai terzi ceduti e la necessità della prova della titolarità sostanziale del credito in caso di tempestiva eccezione del debitore.
Sul punto il Tribunale di Bologna richiama al riguardo “gli ormai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sull’onere della prova gravante sul soggetto che si qualifichi come cessionario del credito, nell’ambito di operazione di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, nel caso di tempestive contestazioni del debitore asseritamente ceduto, nella specie aventi ad oggetto anche l’esistenza del contratto di cessione (cfr. pag. 3 atto di citazione), non prodotto, e non solo il suo contenuto”.
Il Tribunale di Venezia fa riferimento all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n.385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. Cass. Sez. 3, 22/06/2023, n.17944, confermata da Sez. 3, Ordinanza n. 21279 del 25/07/2025).
Implicazioni pratiche per creditori, debitori e professionisti
In caso di contestazione, l’assenza di una documentazione adeguata, dimostrante che il credito azionato rientri effettivamente nel blocco trasferito, può condurre quindi all’accoglimento dell’opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo, dimostrando così che la tutela monitoria è efficace solo se supportata da prove concrete della titolarità del credito.
Quali sono le conseguenze per gli interessati:
- Per i creditori e cessionari: occorre predisporre la documentazione dettagliata, comprendente il contratto di cessione, l’elenco analitico dei crediti trasferiti ed eventuali altri documenti contabili che colleghino il credito contestato al blocco ceduto. Non basta confidare sulla pubblicazione come elemento risolutivo.
- Per i debitori e garanti: l’opposizione a decreto ingiuntivo diventa un terreno concreto per contestare la legittimazione attiva, specie quando la documentazione appare generica o limitata.
- Per gli studi legali: è fondamentale un’analisi preventiva del portafoglio creditizio, un controllo della documentazione e, se necessario, la capacità di evidenziarne le carenze in sede di difesa.
In un contesto in cui sempre più crediti bancari vengono ceduti in blocco a società specializzate, la tutela della legittimazione attiva e la correttezza della documentazione assumono un rilievo centrale. In questo senso, le decisioni di Bologna e Venezia confermano un indirizzo giurisprudenziale che tutela la certezza del credito e la trasparenza delle operazioni di cessione.
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24 Novembre 2025
Il TAR segnala un avvocato all’Ordine: quando l’IA diventa un rischio per la pratica legale
La recente sentenza del TAR Lombardia e altri precedenti giurisprudenziali evidenziano come l’uso acritico dell’intelligenza artificiale negli atti processuali possa esporre gli avvocati a responsabilità processuali e disciplinari.
La sentenza del TAR Lombardia-Milano
L’intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nella pratica legale, ma la sua adozione non è priva di rischi. Un recente esempio è rappresentato dalla sentenza del TAR Lombardia‑Milano n. 3348, emessa il 21 ottobre 2025. In quel caso, i genitori avevano ricorso contro la bocciatura della figlia, lamentando la mancata attuazione del piano personalizzato e delle misure di recupero. Il Tar ha rilevato che molte delle sentenze citate dall’avvocato non esistevano o erano del tutto estranee al tema scolastico.
Durante l’udienza, il legale ha ammesso di aver utilizzato strumenti di IA generativa per comporre l’atto processuale. Il TAR ha richiamato i principi di deontologia professionale, affermando che la firma sull’atto implica sempre la piena responsabilità del legale che ha l’onere di verifica dei contenuti.
Il Collegio ritiene che questa circostanza non possa essere considerata un’esimente, poiché la firma sugli atti processuali implica che il sottoscrittore ne assuma pienamente la responsabilità, a prescindere dal fatto che li abbia redatti personalmente, con l’aiuto di collaboratori o mediante strumenti di intelligenza artificiale. “Inoltre il difensore, in osservanza del principio della centralità della decisione umana (cfr. “La carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense” redatta dall’Ordine degli Avvocati di Milano nel 2024 e reperibile sul sito istituzionale), ha un onere di verifica e controllo dell’esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale, possibile fonte di risultati errati comunemente qualificati come “allucinazioni da intelligenza artificiale”, che si verificano quando tali sistemi inventano risultati inesistenti ma apparentemente coerenti con il tema trattato”.
Il comportamento del difensore configura una violazione del dovere di agire in giudizio con lealtà e correttezza, poiché introduce elementi che potrebbero influenzare in modo improprio il contraddittorio e la decisione del giudice, rendendo al contempo più gravoso e inefficace il lavoro di verifica delle sentenze citate e dei principi che esse dovrebbero rappresentare per il giudice e le controparti.
Il TAR ha così respinto il ricorso, condannato il ricorrente alle spese e, soprattutto, ha trasmesso copia della sentenza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano per le opportune valutazioni disciplinari, richiamando i doveri di lealtà e probità.
Precedenti giurisprudenziali
Il caso del TAR lombardo si aggiunge ad altre sentenze, di cui ricordiamo la pronuncia del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2120 del 16 settembre 2025. In quella vicenda, il ricorso introduttivo era stato redatto “col supporto dell’intelligenza artificiale” e il tribunale ha rilevato che conteneva “un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concrete riferibili all’oggetto del giudizio”.
Per questo motivo, il Tribunale ha condannato la parte al pagamento di 500 euro per ciascuna controparte a titolo di lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ritenendo che vi fosse malafede o colpa grave.
Anche il Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, con l’ordinanza n. 11053/24 del 14 marzo 2025 ha trattato un problema analogo: nei documenti difensivi erano presenti citazioni di sentenze inesistenti che, secondo il Tribunale, rientrano nelle cosiddette “allucinazioni” generate da ChatGPT. Il giudice fiorentino ha censurato la mancanza di verifica, ma non ha applicato l’art. 96 c.p.c. perché non ha ravvisato dolo o colpa grave, configurando piuttosto una negligenza professionale.
Possibili conseguenze della sentenza del TAR
L’intelligenza artificiale può rappresentare, quindi, un valido aiuto, ma non può mai sostituire la valutazione critica del professionista. L’utilizzo di dati non accurati o inventati compromette il corretto contraddittorio e può integrare una violazione dei doveri di lealtà e correttezza.
Nel caso del TAR Milano la segnalazione all’Ordine non è una mera formalità: può avviare una istruttoria disciplinare, con conseguenti sanzioni che spaziano dall’ammonimento alla sospensione, o persino la radiazione, a seconda della gravità della condotta. A ciò si aggiunga il danno reputazionale.
L’indicazione per tutti è chiara: bisogna controllare. Per gli studi legali è fondamentale impostare procedure interne rigide, mentre per i clienti è legittimo chiedere al proprio avvocato se ha utilizzato l’IA per redigere atti e, in caso positivo, in che modo garantisce la correttezza delle citazioni.
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6 Novembre 2025
La Cassazione ribadisce il diritto al risarcimento del danno per la sofferenza morale
Con l’Ordinanza n. 27102 del 9 ottobre 2025, la Terza Sezione Civile della Cassazione ha riconosciuto che, in caso di lesioni subite da un pedone investito, il risarcimento deve comprendere non solo il danno biologico, ma anche la sofferenza soggettiva, cioè il danno morale.
La decisione ribadisce il principio secondo cui la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale deve tener conto di tutte le componenti della lesione alla persona e deve essere completa e motivata.
Questa Ordinanza rappresenta un richiamo significativo ai giudici di merito e segna un ulteriore passo nel processo di valorizzazione del danno morale come componente risarcitoria distinta rispetto al danno biologico.
Il caso
La vicenda trae origine da un incidente avvenuto a Belluno nel 2013. Una donna, mentre attraversava la strada in prossimità di una scuola, veniva investita da un furgone.
Il Tribunale di Belluno, sulla base delle testimonianze e dei rilievi della Polizia, aveva attribuito all’attrice la responsabilità esclusiva del sinistro, ritenendo che avesse attraversato fuori dalle strisce pedonali.
La Corte d’Appello di Venezia, riformando parzialmente la decisione, aveva invece individuato un concorso di colpa: 70% in capo al pedone e 30% al conducente, che non aveva adeguato la velocità alle condizioni meteo e ambientali (pioggia battente e presenza di una scuola). Sulla base delle Tabelle milanesi, la Corte d’Appello aveva liquidato un risarcimento per danno non patrimoniale, tralasciando però la componente relativa al danno morale.
La sentenza della Cassazione
La Suprema Corte ha confermato la correttezza della ricostruzione fattuale e della valutazione del concorso di colpa, respingendo le doglianze sul merito della dinamica dell’incidente. Ha tuttavia accolto il motivo di ricorso relativo all’omessa liquidazione del danno morale, rilevando che le Tabelle milanesi 2021 prevedono una valutazione congiunta del danno biologico e del danno morale, inteso come dolore e sofferenza soggettiva.
La Corte ha chiarito che: “la Corte di merito, operando la liquidazione dei danni sopra riportata, ha di fatto omesso di statuire in merito alla richiesta di ristoro del danno non patrimoniale nella componente costituita dal “dolore” e dalla “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale), componente che, come indicato dalle stesse Tabelle liquidatorie milanesi, ben può essere liquidata in via di presunzione con riferimento ad un dato tipo di lesione”.
Pertanto, la Cassazione ha cassato la sentenza d’appello con rinvio alla Corte di Venezia, affinché rivaluti la domanda risarcitoria nella parte relativa alla componente morale del danno.
Il principio
Il principio, in continuità con l’orientamento della Cassazione, ribadisce la necessaria distinzione tra danno biologico e danno morale, pur essendo entrambi ricompresi nella categoria del danno non patrimoniale.
Ne consegue che il giudice non può ritenere automaticamente incluso il danno morale nel danno biologico calcolato secondo le tabelle, ma deve verificare se la vittima abbia subito una sofferenza interiore, anche presunta, che giustifichi un risarcimento autonomo.
Le conseguenze per assicurazioni, datori di lavoro e legali
La pronuncia assume rilievo pratico per i diversi attori in causa:
- Per le assicurazioni
La liquidazione del danno non patrimoniale deve tenere conto sempre della componente morale. Nel caso di esclusione di questa voce, la motivazione deve essere espressa e specifica.
- Per i datori di lavoro e le imprese
La decisione conferma un orientamento più ampio della giurisprudenza in tema di danno alla persona, applicabile anche nei casi di infortuni sul lavoro o incidenti aziendali. Il danno morale non rappresenta un’aggiunta eventuale, ma una parte integrante del danno non patrimoniale.
- Per i legali
L’uso corretto delle Tabelle milanesi rimane riferimento fondamentale, ma deve essere accompagnato da un’adeguata motivazione che dimostri l’effettiva considerazione di tutte le componenti del pregiudizio
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13 Ottobre 2025
Società cancellata e crediti pendenti: la cancellazione non comporta la rinuncia implicita e automatica dei crediti.
La recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19750 del 16 luglio 2025 ha chiarito un punto molto importante nella gestione dei crediti di società estinte: la cancellazione di una società dal registro delle imprese non determina automaticamente l’estinzione dei crediti ancora pendenti. Tali crediti, infatti, si trasferiscono ai soci, a meno che non sia dimostrata una loro chiara volontà di rinuncia.
Questa pronuncia mette ordine in un ambito dove la giurisprudenza era divisa, fornendo indicazioni concrete per aziende, soci ed eventuali controparti coinvolte in rapporti ancora aperti con società ormai cancellate.
Caso esaminato
La vicenda che ha portato alla decisione riguarda un contenzioso tra una società cancellata dal registro delle imprese e un istituto bancario, relativo alla legittimità di applicazione di interessi su un conto corrente, in cui i soci-creditori hanno richiesto la condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate a tale titolo.
In primo grado, il Tribunale di Napoli aveva ritenuto che la cancellazione della società comportasse la rinuncia implicita ai crediti, chiudendo il procedimento.
La Corte d’Appello, invece, ha riconosciuto ai soci della società cancellata il diritto di subentrare nei crediti e di ottenere il rimborso delle somme contestate. La Corte ha stabilito che la cancellazione di una società non comporta automaticamente la rinuncia ai crediti. Perché un credito possa considerarsi rinunciato, è necessaria una comunicazione chiara del creditore o un comportamento inequivocabile incompatibile con la volontà di far valere il diritto. In assenza di norme specifiche, i crediti non indicati nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci, che possono farli valere come propri.
Le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale riguardante la possibilità di considerare tacitamente rinunciati i crediti non inclusi nel bilancio finale di liquidazione in seguito alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
Motivi del ricorso
Con il primo motivo di ricorso, l’istituto bancario ricorrente contesta la sentenza impugnata, sostenendo che la domanda di restituzione delle somme indebitamente addebitate sul conto corrente non fosse ammissibile, poiché non era stato provato né il pagamento indebito né la chiusura del conto. L’azione, secondo la ricorrente, poteva sorgere solo a seguito di tali condizioni, con l’onere della prova a carico di chi richiede la restituzione. Inoltre, sostiene che, se la domanda fosse stata considerata di mero accertamento, l’importo dovuto avrebbe dovuto essere calcolato alla data di chiusura del conto, e non a quella di notifica della citazione, garantendo un contraddittorio adeguato rispetto alla pretesa azionata.
Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale, sostenendo che la cancellazione della società dal registro delle imprese non avrebbe dovuto comportare il trasferimento dei crediti ai soci. Secondo la ricorrente, l’orientamento prevalente esclude il passaggio ai soci di pretese incerte, illiquide o non quantificabili, che difficilmente possono essere incluse nel bilancio di liquidazione. Nel caso di specie, il bilancio non riportava crediti in contenzioso, e all’ex socio era stato assegnato solo un credito specifico nei confronti di un’altra società.
Con il terzo motivo, la ricorrente contesta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sostenendo che ciò abbia impedito un contraddittorio effettivo sul merito e sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Secondo la ricorrente, la sentenza ha scelto una modalità di calcolo dei saldi senza affrontare altri rapporti rilevanti e senza considerare eccezioni di prescrizione, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Inoltre, non sono stati indicati i singoli rapporti di conto, né valutati i contratti mancanti, limitando la possibilità di eccepire la prescrizione e di determinare correttamente le rimesse solutorie.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, i controinteressati lamentano che la sentenza impugnata non abbia accolto la loro domanda di accertamento del saldo creditore del conto corrente. Sostengono di avere interesse a tale accertamento, che dimostrerebbe l’assenza di debiti nei confronti dell’istituto bancario.
Contrasto giurisprudenziale
In passato, alcune pronunce avevano ritenuto che la mancata inclusione dei crediti nel bilancio di liquidazione comportasse una presunzione di rinuncia tacita, estinguendo automaticamente i diritti della società e impedendo ai soci di agire in giudizio. Al contrario, orientamenti più recenti sostengono che la cancellazione non estingue automaticamente i crediti: questi si trasferiscono ai soci, salvo che sia provata una remissione del debito chiara e comunicata al debitore.
Il contrasto giurisprudenziale nasce dal diverso peso attribuito alla mancata iscrizione in bilancio e al comportamento dei liquidatori. La Corte ha sottolineato che la presunzione di rinuncia non può fondarsi sul semplice silenzio o sull’omissione contabile, ma richiede una manifestazione inequivocabile di volontà da parte del creditore. In assenza di tale prova, la regola generale è la sopravvivenza dei crediti, con conseguente onere a carico di chi contesta la pretesa di dimostrare l’avvenuta rinuncia.
Principio di diritto della sentenza
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito il seguente principio:
«L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito».
Onere della prova e rinuncia al credito
In altre parole, la semplice cancellazione della società non implica automaticamente la rinuncia ai crediti, e questi possono essere fatti valere dai soci, a meno che non sia dimostrata una rinuncia chiara e debitamente comunicata.
L’onere di allegare e provare la remissione spetta a chi intende far valere l’estinzione del credito:
- Il debitore deve fornire prove concrete che il socio o ex creditore abbia rinunciato al credito.
- La rinuncia può essere espressa o risultare da comportamenti incompatibili con la volontà di far valere il credito.
- Essendo un atto recettizio, la rinuncia deve essere comunicata al debitore, che ha la possibilità di accettarla o rifiutarla entro un tempo ragionevole.
In sostanza, non è il socio a dover dimostrare il credito, bensì il debitore che intende opporsi.
Implicazioni pratiche
La decisione della Cassazione ha effetti concreti per diversi soggetti:
- Soci di società estinte: possono continuare azioni legali già avviate dalla società e rivalersi sui crediti residui, anche se non erano stati indicati nel bilancio di liquidazione.
- Controparti (banche, fornitori, clienti): non possono più considerare automaticamente chiuso un contenzioso a seguito della cancellazione della società; dovranno provare la rinuncia al credito per opporsi.
- Gestione della liquidazione: le imprese in liquidazione devono prestare maggiore attenzione a eventuali crediti pendenti e valutare come gestirli prima della chiusura definitiva.
Il principio enunciato dalla Cassazione Sezioni Unite 16 luglio 2025 n. 19750 tutela il patrimonio residuo della società e garantisce ai soci e ai creditori maggiori strumenti per far valere i propri diritti.
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30 Settembre 2025
New Italian Law on Artificial Intelligence
On 23 September 2025 the Italian Parliament definitively approved Law No. 132 which contains a comprehensive legal framework on artificial intelligence, in line with the principles of the AI Act (EU Reg. 2024/1689).
In particular, Law No. 132 regulates the following sectors which would be highly impacted by AI:
• Data protection, media, press and communication to the public in general;
• National security and cybersecurity;
• National Health System and scientific research;
• Employment relationships, including liberal professions;
• Justice and rules of law.
Law No. 132 also provides for the establishment of a national authority on AI and delegates the government to procure funds and investments for the development of national champions of AI incorporated and/or active in Italy.
All judicial disputes concerning AI shall be attributed to the exclusive competence of the specialised business courts.
Italian judicial system shall be authorized to exploit AI provided that the interpretation of the law, the application of legal rules and regulations as well as any judicial decision shall be exclusively reserved to judges.
With particular reference to the use of AI in the legal profession, Law No. 132 states that lawyers are entitled to avail themselves of AI systems as a support and instrument of their activities, provided that any information relating to the use of AI in the exercise of the profession is communicated to the client in a clear, simple and comprehensive way in order to preserve the fiduciary relationship.
Law No. 132 further introduces new criminal sanctions applicable to conduct perpetrated through AI, such as market and/or stock manipulation and agiotage. Moreover, Law No. 132 provides a new crime to punish anyone who publishes or distributes false images, videos or the voice of a person without his/her consent through AI systems in order to mislead others and cause harm to the affected person.
Chiara Mantelli, Salary Partner
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12 Settembre 2025
Si può rinunciare alla proprietà immobiliare. Le Sezioni Unite della Cassazione lo confermano.
Con la Sentenza n. 23093 depositata l’11/8/2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate su due rinvii pregiudiziali aventi ad oggetto l’identificazione dei limiti di ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili.
La decisione in commento è di grande interesse, in quanto ha una rilevante portata innovativa, escludendo, in conclusione di un articolato iter motivazionale, che l’atto di rinuncia alla proprietà immobiliare, possa essere soggetto a qualsivoglia sindacato giudiziale di validità.
Il fenomeno sociale sotteso alla decisione della Cassazione
La pronuncia in esame risponde all’incertezza della giurisprudenza che si è trovata a decidere di casi in cui il proprietario di un immobile dismetta il proprio diritto dominicale, tramite un atto unilaterale abdicativo, in quanto il bene di cui è titolare è produttivo esclusivamente di costi ed ha un valore economico risibile.
Ciò, ai sensi dell’art. 827 c.c., comporta l’acquisto dell’immobile da parte dello Stato, con conseguente assunzione dei costi ad essi relativi da parte della collettività.
Per tale ragione un diffuso orientamento giurisprudenziale riteneva che la legittimità dell’atto di rinuncia fosse suscettibile di un sindacato di validità giudiziale, fondato sulla sua meritevolezza, ovvero sulla liceità della causa o dei motivi, ovvero in punto di abuso del diritto.
La motivazione della sentenza
La Suprema Corte prende in considerazione i diversi istituti che sono stati al centro del dibattito giurisprudenziale in merito all’individuazione del perimetro di validità dell’atto di rinuncia alla proprietà di un immobile ed in particolare:
- il vaglio di meritevolezza / liceità della causa;
- illliceità del motivo;
- frode alla legge o nullità per contrasto con il divieto di abuso del diritto.
La Cassazione ritiene che tutti i precedenti rimedi invalidanti non siano praticabili in relazione all’atto di rinuncia alla proprietà immobiliare, in quanto essa trova causa in sé stessa e non nell’atto dell’altro contraente cui è destinata e quindi soddisfa anche il controllo di meritevolezza dell’interesse perseguito.
Inoltre, prosegue la Corte: “Consistendo la rinuncia abdicativa alla proprietà in un atto di esercizio del dominio realizzatore dell’interesse patrimoniale protetto dalla relazione assoluta di attribuzione tra soggetto e bene, essa non si presta ad un impiego come strumento diretto ad eludere norme imperative per ottenere un risultato vietato dalla legge, né può pensarsi finalizzata esclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli ed antisociali”.
I giudici di legittimità all’esito delle argomentazioni sopra richiamate per il caso in cui il proprietario eserciti il potere abdicativo della proprietà in funzione antisociale lascia aperta la strada della valutazione secondo i canoni della responsabilità civile.
I principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite
La Cassazione, in conclusione dei propri ragionamenti, enuncia i seguenti principi di diritto: “La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare “trova causa”, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un “altro contraente.
Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un “fine egoistico”, non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per “motivi di interesse generale”. Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato”.
La sentenza in commento riconosce, quindi, che la dismissione della proprietà immobiliare, con conseguente acquisto da parte dello Stato è sempre valida, rappresentando una modalità di esercizio del diritto di proprietà e come tale lecito, anche se animata da un ‘fine egoistico’, quale può essere quello di liberarsi di costi che vengono a trovarsi sostenuti dalla collettività.
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4 Agosto 2025
Libro delle decisioni dei soci: quali conseguenze se non è tenuto regolarmente?
La recente sentenza del Tribunale di Milano n. 91/2025, pubblicata il 7 gennaio 2025, pone
l’attenzione su un aspetto tutt’altro che marginale nella gestione societaria: le conseguenze
giuridiche dell’omessa o irregolare tenuta del libro delle decisioni dei soci nelle società a
responsabilità limitata (SRL).
Il caso e le questioni giuridiche sollevate
Il caso esaminato riguarda una SRL interamente partecipata da una società controllante, nell’ambito
di una complessa vicenda giudiziaria che ha dato vita anche a un procedimento penale e misure di
amministrazione giudiziaria. In tale contesto, è stata contestata la validità di una delibera
assembleare con cui era stata deliberata l’erogazione di somme infruttifere e la distribuzione di
riserve patrimoniali.
La parte attrice ha eccepito, tra gli altri vizi, anche la mancata regolare tenuta del libro delle
decisioni dei soci, chiedendo la dichiarazione di inesistenza o invalidità della delibera, nonché la
condanna alla restituzione delle somme distribuite, in alternativa il risarcimento del danno per abuso
di direzione e coordinamento da parte della controllante.
La validità delle delibere assembleari
Il Tribunale di Milano ha precisato che l’omessa trascrizione di una delibera nel libro delle
decisioni dei soci non ne comporta automaticamente l’inesistenza o la nullità.
Perché si possa parlare di delibera “inesistente”, è necessario che il vizio sia talmente grave da non
permettere di riconoscere nell’atto i tratti fondamentali di una deliberazione assembleare. Semplici
irregolarità formali, anche significative, non bastano.
Quanto all’annullabilità, invece, non ogni imprecisione nel verbale assembleare porta
automaticamente a una delibera invalida. I vizi devono essere tali da impedire la ricostruzione
del contenuto, degli effetti e della validità della delibera stessa.
Le conseguenze pratiche dell’omissione
Sebbene l’art. 2478, n. 2 c.c. non subordini la validità della delibera alla sua trascrizione nel libro
delle decisioni, la mancata tenuta regolare del libro non è priva di effetti rilevanti:
– Impugnabilità senza limiti di tempo. In assenza di trascrizione con data certa, non
decorrono i termini di impugnazione ex art. 2479-ter c.c. Il socio potrà dunque agire
anche a distanza di anni.
– Incertezza probatoria. La società non è in grado di provare con certezza la data della
delibera, con impatti negativi sulla possibilità di difendersi efficacemente in sede giudiziale.
– Perdita di affidabilità documentale. La mancata vidimazione e numerazione
progressiva delle pagine può compromettere la credibilità del libro e la tracciabilità delle
decisioni.
Un richiamo alla diligenza societaria
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: la regolare tenuta del libro delle decisioni dei
soci è un presidio essenziale di trasparenza, certezza giuridica e tutela degli interessi sociali.
Nonostante la sua omissione non infici automaticamente le decisioni assunte, aumenta i rischi
legali, la vulnerabilità della società in caso di contenzioso e la difficoltà di prova in giudizio.
È quindi fortemente raccomandato che le SRL mantengano i libri sociali in modo aggiornato,
vidimato e coerente con le previsioni normative, avvalendosi del supporto di consulenti legali
qualificati, così da assicurare la piena tracciabilità e legittimità delle decisioni societarie.
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15 Luglio 2025
Diffida ad adempiere: l’effetto risolutivo può essere rinunciato?
La Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 15808, depositata il 13/6/2025, ha affrontato il dibattuto tema della possibilità per la parte non inadempiente di rinunciare all’effetto risolutivo del contratto provocato dall’invio di una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.
La Suprema Corte, dopo aver riepilogato i contrastanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, ha condiviso una soluzione intermedia tra quelle prospettate, secondo la quale la possibilità di rinunciare all’effetto risolutivo dipenderebbe dall’esistenza di una contestazione della parte inadempiente.
La fattispecie concreta e le decisioni di merito
Il caso di cui alla pronuncia in commento ha ad oggetto un rapporto di locazione tra due società, nel corso del quale la locatrice inviava una PEC contenente una diffida ad adempiere alla società conduttrice, intimandole di corrispondere i canoni insoluti nel termine di 15 giorni dal ricevimento della missiva. Alcuni anni dopo la locatrice emetteva fatture per i canoni relativi al periodo successivo all’invio della diffida ad adempiere, sulla base delle quali chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale revocava il provvedimento monitorio, ritenendo che la diffida ad adempiere avesse provocato la risoluzione del contratto di locazione e che quindi non fossero dovuti i canoni per il periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto.
La Corte di Appello accoglieva il gravame proposto da parte locatrice ritenendo – diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure – che quest’ultima avesse rinunciato ad avvalersi della risoluzione e, conseguentemente, riformava la sentenza di primo grado rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo.
La decisione della Cassazione
Tra i diversi motivi di ricorso in Cassazione la conduttrice ricorrente lamentava la violazione o falsa applicazione degli artt. 1453 e 1454 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, relativamente alla risoluzione di diritto del contratto conseguente alla diffida ad adempiere, non avendo il giudice del gravame ritenuto risolto il contratto di locazione per effetto della diffida, nonostante la locatrice per diversi anni non avesse avanzato alcuna richiesta di pagamento dei canoni successivi all’invio della missiva.
La Suprema Corte, innanzitutto, dà atto della sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittima in merito alla rinunciabilità dell’effetto risolutorio provocato ipso iure, in forza degli istituti regolati dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c.
Secondo un primo orientamento il contraente non inadempiente, così come può rinunziare ad eccepire l’inadempimento che potrebbe dare causa alla risoluzione del contratto, può anche rinunciare ad avvalersi dell’effetto risolutivo già verificato in forza di una diffida ad adempiere o delle altre ipotesi di risoluzione ipso iure del contratto (in tal senso, tra le tante, Cass. n. 9317/2016 e Cass. n. 26687/2023)
Un diverso orientamento, invece, ritiene che il contraente non inadempiente non abbia più la disponibilità di rinunziare ad una risoluzione di diritto già prodottasi (tra le tante Cass. 7313/2017 e Cass. 25128/2024).
A parere dei giudici di legittimata la soluzione interpretativa preferibile sarebbe quella di differenziare l’ipotesi in cui l’effetto risolutivo sia contestato da controparte, rispetto a quello in cui non lo sia.
Solo nel primo caso la parte non inadempiente, preso atto della contestazione di controparte, potrebbe rinunciare all’effetto risolutivo, in un’ottica di implicito riconoscimento della fondatezza delle avversarie contestazioni.
Diversamente, la mancanza di contestazione dell’effetto risolutivo precluderebbe la rinuncia da parte del diffidante.
A fronte del precedente ragionamento, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di Appello affinché applichi il principio di diritto esposto al caso di specie.
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7 Luglio 2025
Responsabilità ex D.lgs.231/01 e società di capitali unipersonali: la Cassazione conferma l’applicabilità
Con la sentenza n. 22082 del 12 giugno 2025 la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito che anche le società di capitali unipersonali rientrano nel perimetro della responsabilità da reato degli enti prevista dal D.lgs. 231/2001. Sul punto si erano aperti interrogativi, posto che l’apparente immedesimazione tra persona fisica e persona giuridica avrebbe potuto creare il rischio di una doppia sanzione nei confronti dello stesso soggetto. La Cassazione si era già pronunciata in merito con la sentenza n. 45100/2021, affermando un principio di diritto che viene confermato dalla sentenza in esame.
Il caso oggetto della sentenza n. 22082/2025
Il caso riguarda una s.r.l. unipersonale operante nel settore della gestione dei rifiuti. L’amministratore unico era imputato per violazioni ambientali ed alla società era stata irrogata la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 25-undecies D.lgs. 231/2001.
La società proponeva ricorso per Cassazione e – tra le varie eccezioni – sosteneva che il socio e amministratore unico accentrava su di sé il potere direttivo, gestionale e di spesa, ragion per cui non era configurabile un interesse aziendale distinto da quello della persona fisica che deteneva il capitale sociale.
La Cassazione ha respinto tale impostazione e confermato l’orientamento già espresso in merito, secondo cui è ammessa “l’inclusione tra i destinatari della disciplina dettata dal D.lgs. 231/01 delle società unipersonali, a condizione che sia individuabile un interesse sociale distinto da quello dell’unico socio, tenendo conto dell’organizzazione della società, dell’attività svolta e delle dimensioni dell’impresa, nonché dei rapporti tra socio unico e società”.
Secondo la Suprema Corte, il criterio che consente di affermare la sussistenza di un interesse sociale distinto da quello del socio unico è quindi quello organizzativo. In tal senso, la Cassazione ha confermato le valutazioni della Corte d’Appello di Trieste, che aveva correttamente “valorizzato il numero di dipendenti della società e l’organizzazione aziendale, tutt’altro che rudimentale e inconsistente, come comprovato dal numero dei dipendenti e dal valore dei beni che compongono il patrimonio sociale”.
La sentenza perviene quindi ad affermare la “dualità soggettiva tra ente e persona fisica”, dimostrando che “l’ente è connotato da interessi propri, da un’organizzazione articolata e da un patrimonio consistente, che lo rendono un soggetto economico e giuridico differente dalla persona fisica che lo amministra e che detiene il capitale sociale”.
Spunti operativi per la compliance delle società di capitali unipersonali
La pronuncia può quindi suggerire tre direttrici di intervento alle società di capitali unipersonali per conformarsi alle prescrizioni del D.lgs. 231/01:
- predisporre un organigramma, anche snello, che identifichi quelli che sono i ruoli e le responsabilità non in capo al socio-amministratore;
- separare formalmente il patrimonio sociale da quello personale del socio-amministratore;
- adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo con un organismo di vigilanza anche monocratico, dotato di effettiva e comprovata autonomia, indipendenza e continuità di azione.
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24 Giugno 2025
Firmato il Protocollo per la trasparenza nella filiera produttiva lombarda
Il 26 maggio 2025, presso la Prefettura di Milano, è stato sottoscritto il “Protocollo d’intesa per la legalità dei contratti di appalto nelle filiere produttive della moda”, che coinvolge istituzioni pubbliche, associazioni di categoria e sindacati, con l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nei processi di selezione e controllo nell’ambito della catena dei fornitori e subfornitori, contrastando condotte di intermediazione illecita (c.d. caporalato), sfruttamento dei lavoratori ed illegalità tributaria e contributiva, che danneggiano un settore strategico per l’economia italiana e la sua immagine anche a livello internazionale.
Il Protocollo si inserisce nel quadro delle normative volte a promuovere la sostenibilità e il rispetto dei diritti umani nelle attività di impresa. Nel testo si richiamano infatti le Direttive UE note come “Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD) e “Corporate Sustainability Due Diligence Directive” (CS3D), che introducono obblighi di due diligence aziendale sulle tematiche ESG.
Per raggiungere questi obiettivi, il Protocollo si basa su due pilastri: l’istituzione della “Piattaforma di filiera” e di un sistema di premialità per le imprese virtuose.
Piattaforma di filiera: mappare per prevenire
Il protocollo prevede in primo luogo la realizzazione di una “piattaforma di filiera” ossia uno strumento digitale ideato per censire le imprese operanti nel settore moda ed acquisire documentazione relativamente alle componenti della filiera produttiva riguardante contratti, regolarità fiscale e contributiva, salute e sicurezza sul lavoro, rispetto dei CCNL.
L’adesione alla piattaforma è prevista come volontaria, ma comporta un impegno concreto: l’aggiornamento periodico dei dati (almeno semestrale) e la correttezza delle informazioni fornite, a pena di sanzioni. I dati saranno accessibili secondo c.d. “coni di visibilità”, tali per cui nessun fornitore potrà accedere ai dati dei fornitori di livello superiore, di pari livello o di una filiera distinta dalla propria. La Piattaforma verrà sviluppata in un tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura di Milano con il supporto scientifico del Politecnico di Milano e sarà realizzata dall’assessorato alla moda della Regione Lombardia. La realizzazione e l’utilizzo della piattaforma non comporterà costi per imprese e brand.
Premialità
Inoltre, il protocollo istituisce un sistema di premialità per le imprese della filiera aderenti alla piattaforma: se questa non evidenzia anomalie rispetto alla documentazione inserita, essa produrrà un “attestato di trasparenza nel settore moda” espresso da un “bollino verde” e l’impresa verrà inserita in una “green list”. Le imprese che otterranno tale “bollino verde” potranno beneficiare di specifiche premialità, come l’attestato di trasparenza nel settore moda rilasciato da Regione Lombardia (valido 6 mesi e rinnovabile) e un canale preferenziale nell’accesso a misure di incentivazione pubblica stabilite dalla stessa regione.
Impegni per Brand e imprese
I brand aderenti si impegnano non solo a promuovere la partecipazione dei propri fornitori alla piattaforma, ma anche ad inserire nei propri contratti specifiche clausole di rispetto delle norme riguardanti lavoro, fisco e sicurezza e ad implementare procedure di onboarding e audit, con cui si prevedono controlli annuali su almeno il 40% dei fornitori di primo livello o sul 30% degli acquisti.
Un tavolo di monitoraggio per garantire l’efficacia
Sarà infine istituito un tavolo di monitoraggio coordinato dalla Prefettura di Milano e composto da tutte le parti firmatarie, che si riunirà con cadenza almeno semestrale per esaminare i dati aggregati forniti dalla piattaforma, le eventuali anomalie emerse dagli audit e le segnalazioni da parte di imprese e brand, attivando – se necessario – verifiche tramite le autorità a ciò preposte.
Il Protocollo ha una durata triennale, rinnovabile automaticamente salvo recesso ed è aperto ad adesioni successive da parte di altri soggetti rappresentativi del comparto moda. Dopo un primo anno di sperimentazione, le parti si impegneranno a rivedere e aggiornare i contenuti sulla base dei risultati ottenuti.
L’obiettivo dell’iniziativa è quindi duplice: verificare il rispetto delle regole e, allo stesso tempo, promuovere una cultura della legalità condivisa lungo tutta la filiera produttiva del settore.
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13 Giugno 2025
Fondi comuni di investimento: le delibere assembleari sono impugnabili dai sottoscrittori
Con la recente Ordinanza n. 12474 dell’11 maggio 2025, la Corte di Cassazione, per la prima volta, ha riconosciuto che i sottoscrittori dei fondi comuni di investimento, sono legittimati ad impugnare le deliberazioni dell’assemblea, in base alla disciplina codicistica relativa all’invalidità delle delibere delle assemblee delle società per azioni.
L’iter argomentativo della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno riconosciuto l’impugnabilità delle delibere assembleari dei fondi comuni di investimentoall’esito di una articolata motivazione.
Innanzitutto, la Cassazione ha affermato che i fondi comuni di investimento non sono soggetti di diritto, bensì un mero patrimonio separato della società di gestione del risparmio nel cui alveo il fondo è stato istituito. Sul punto confermando il consolidato orientamento della giurisprudenza (Cass. n. 12062 del 2019).
Inoltre, secondo la Suprema Corte la negazione dell’impugnabilità delle delibere determinerebbe uno svuotamento del disposto della normativa di settore (TUF e regolamento della SGR), la quale avrebbe messo in piedi un sistema di partecipazione collettiva degli investitori, definito con metodo assembleare e decisione collegiale, che rimarrebbe privo di controllo, poiché i soggetti che hanno partecipato all’assemblea non ne potrebbero in nessun caso contestare la validità, chiedendone la rimozione.
Lo sviluppo della motivazione della Corte Suprema
La Cassazione ha ritenuto inammissibile l’interpretazione secondo cui gli investitori potrebbero contestare le delibere assembleari soltanto in via indiretta, ovvero se lesive dei diritti contrattuali individuali. Una simile impostazione, secondo i giudici, priverebbe di effettività l’intero meccanismo assembleare previsto dalla normativa di settore, determinando una grave lesione del diritto di difesa e creando un’anomalia giuridica nel sistema italiano.
In particolare, la Corte ha affermato: “ Se fosse vera la tesi sostenuta dalla Corte veneziana, ovvero che un eventuale vizio della deliberazione assembleare degli investitori sarebbe deducibile solo se e nella misura in cui lo stesso ridondasse in violazione dei diritti dei singoli investitori rinvenienti dal contratto da ciascuno di essi sottoscritto con la SGR, ne deriverebbe l’assoluta inutilità di aver previsto (ex lege, prima ancora che volontariamente con il regolamento) un organo collegiale speciale; perché si tratterebbe di un organo che decide senza possibilità per i partecipanti alla decisione di alcuna rimozione degli effetti della cessione assunta; ciò che sarebbe del tutto contrario al principio di tutela costituzionale dei diritti sancito dall’art. 24 della Costituzione, e che finirebbe per creare un unicum nel sistema giuridico italiano: una delibera assembleare non impugnabile per alcun motivo e, dunque, valida a prescindere dal suo metodo di formazione e dal suo contenuto oggettivo”.
Implicazioni pratiche della pronuncia in commento
L’ordinanza in esame – riconoscendo la legittimazione dei sottoscrittori ad impugnare le delibere dei fondi comuni di investimento – introduce un essenziale ed efficace strumento di tutela dei diritti degli investitori, in precedenza fortemente limitata ad una mera tutela indiretta di carattere risarcitorio.
Questa decisione della Suprema Corte rappresenta un passo avanti nel rafforzamento delle tutele collettive nel risparmio gestito e segna un’importante evoluzione nel riconoscimento di un ruolo effettivo all’assemblea dei sottoscrittori.
30 Maggio 2025
Abuso del pegno di quote e sequestro cautelare per conservare il valore delle quote
Con l’ordinanza n. 13343 del 7 giugno 2024, il Tribunale di Milano ha confermato il sequestro delle partecipazioni sociali detenute da alcune società operanti nel settore fotovoltaico, evidenziando la natura cautelare della misura e l’obiettivo sotteso alla stessa di prevenire il rischio di depauperamento del valore delle quote, oggetto di pegno a favore delle società resistenti.
Provvedimento cautelare e la condotta delle creditrici pignoratizie
Il Tribunale di Milano ha ritenuto che le società resistenti, in qualità di creditrici pignoratizie, abbiano abusato del loro diritto di pegno mediante la nomina di un nuovo amministratore, il quale ha poi disposto la cessione delle aziende delle società veicolo a una società da lui stesso amministrata. L’operazione è stata realizzata il giorno successivo alla dichiarazione dell’“Evento di Default” previsto nei contratti di pegno, senza alcun pagamento immediato del corrispettivo e con una determinazione del prezzo posticipata e condizionata a eventi futuri e incerti.
Tale comportamento è stato valutato dal giudice come una grave violazione dell’obbligo di conservazione del valore delle partecipazioni sociali, giustificando l’applicazione del vincolo cautelare per impedire ulteriori atti pregiudizievoli. Il rischio di svuotamento patrimoniale delle società veicolo, comprese le giacenze di conto corrente, ha rafforzato la necessità del sequestro.
Inquadramento giuridico dell’abuso del pegno
L’ordinanza ha richiamato i principi fondamentali in materia di pegno di partecipazioni sociali, chiarendo che:
- Il pegno riguarda esclusivamente le quote sociali e non direttamente il patrimonio delle società veicolo, che conservano autonomia patrimoniale e soggettività giuridica distinta.
- Il creditore pignoratizio non può esercitare le prerogative derivanti dal pegno, tra cui in primis il diritto di voto in assemblea, in modo da compromettere il valore delle partecipazioni sociali.
- L’abuso si verifica quando il diritto di voto in assemblea viene utilizzato per finalità diverse dalla conservazione del valore della partecipazione, come la distrazione di beni societari.
E’ stato evidenziato che la cessione delle aziende senza un corrispettivo immediato e certo configura un’operazione predatoria, in contrasto con l’obbligo di tutela del valore della garanzia pignoratizia.
Il Tribunale di Milano ha escluso che la ricorrente possa esercitare un’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. per recuperare i beni ceduti, poiché il pegno non conferisce diritti diretti sul patrimonio delle società veicolo. Allo stesso modo, ha rigettato la richiesta delle società resistenti di escludere dal sequestro le due società con progetti “falliti”, ritenendo che il pregiudizio riguardi l’insieme delle partecipazioni sociali oggetto di pegno.
Replica delle società resistenti e decisione del tribunale
Le società resistenti hanno giustificato l’operazione affermando di aver agito per “mettere in sicurezza” i progetti fotovoltaici, minacciati dal disimpegno finanziario della ricorrente e dalla cattiva gestione del precedente amministratore. Hanno inoltre sottolineato l’intervento di un nuovo investitore per garantire il finanziamento necessario.
Il Tribunale di Milano ha ritenuto tali giustificazioni non sufficienti a escludere la natura abusiva dell’operazione, evidenziando che il cambio di amministratore sarebbe stato sufficiente per superare le difficoltà senza necessità di privare le società veicolo delle loro aziende. In caso di inadempienza della ricorrente, le creditrici avrebbero potuto escutere il pegno secondo le modalità previste dagli artt. 2795-2797 c.c., garantendo trasparenza nella determinazione del prezzo.
Conferma del sequestro e nomina del custode
Il Tribunale di Milano ha quindi confermato il sequestro delle partecipazioni sociali ai sensi dell’art. 2793 c.c. e ha nominato un custode, con il compito di esercitare i poteri previsti dagli articoli 2471 bis e 2352 c.c., previa consultazione con la ricorrente e le società resistenti.
Tutte le altre richieste cautelari, comprese quelle riconvenzionali delle società resistenti per presunte condotte di concorrenza sleale e richieste risarcitorie, sono state respinte in quanto non connesse alla misura cautelare principale. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.
Implicazioni pratiche per imprese e operatori del diritto
La decisione evidenzia l’importanza della correttezza e buona fede nell’esercizio del diritto di pegno sulle partecipazioni sociali e dei principi che devono essere rispettati dai creditori pignoratizi nell’esercizio delle loro prerogative. Il provvedimento sottolinea che il pegno sulle quote sociali non può essere utilizzato per sottrarre valore alle società sottostanti, ribadendo il principio della tutela dell’integrità patrimoniale.
Il provvedimento rafforza la necessità di una chiara regolamentazione contrattuale del pegno e dei relativi meccanismi negoziali oltre che di un’attenta valutazione del ruolo degli amministratori nominati dai creditori pignoratizi, per evitare condotte che possano essere considerate abusive e legittimare la richiesta di misure cautelari invasive quali il sequestro.
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9 Maggio 2025
Il risparmio di spesa in materia di sicurezza costituisce presupposto per la responsabilità ex art. 5 D.lgs. 231/01
La sentenza n. 8301 del 28 febbraio 2025 della Corte di Cassazione penale ha ribadito il principio secondo cui una politica di mancati o ridotti investimenti nel settore della sicurezza può costituire presupposto per affermare la responsabilità dell’ente ex D.lgs. 231/01 qualora si verifichi un evento infortunistico.
Il caso: lesioni gravi ex art. 590 c.p.
Il caso di specie trae origine da un infortunio occorso ad un dipendente che subiva gravi lesioni alla mano a seguito del contatto con la lama del macchinario che stava utilizzando per operazioni di rifilatura.
Sia in primo grado che in appello il datore di lavoro era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni gravi ex art. 590 c.p. in quanto il rischio legato all’utilizzo del macchinario non era stato contemplato nel documento di valutazione dei rischi e non erano state individuate misure tecniche e organizzative tali da assicurare che il macchinario stesso fosse oggetto di idonea manutenzione.
Conseguentemente, veniva altresì ritenuta sussistente la responsabilità amministrativa dell’ente sotto il profilo della colpa di organizzazione, in un contesto di assenza anche del modello organizzativo aziendale ai sensi del D. lgs. 231/01.
La società ricorreva in Cassazione sollevando diversi motivi di ricorso, tra i quali il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del requisito del vantaggio che sarebbe stato dalla stessa conseguito, ritenuto insussistente.
Proprio in relazione a tale specifico motivo, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire il principio già affermato secondo cui la sottovalutazione del tema della sicurezza e i mancati investimenti in tale ambito sono tali da integrare il presupposto del vantaggio conseguito dall’ente in conseguenza del reato ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 231/01.
Il principio ribadito dalla Cassazione
In particolare, scrive il Supremo Collegio, essendo emersa nella vicenda in oggetto “una vera e propria politica aziendale di incuria in materia antinfortunistica, espressione di una logica di sottovalutazione della sicurezza, settore nel quale la società non ha investito”, l’addebito colposo all’azienda era stato correttamente ricondotto dai giudici di merito “alla complessiva politica di non investimento nel settore della sicurezza portata avanti negli anni”.
Sul più specifico tema dell’apprezzabilità oggettiva del vantaggio conseguito dall’azienda, la Cassazione ha altresì precisato che “il criterio di imputazione oggettiva del vantaggio di cui all’art. 5 del D.lgs. 231/01 è integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa, collegato all’inosservanza, pur non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un’area rilevante di rischio aziendale”.
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9 Aprile 2025
Pronuncia del Tribunale di Piacenza sulla concessione abusiva di credito
Tribunale di Piacenza: in caso di concessione abusiva di credito, il finanziamento è nullo per contrarietà a norme imperative penali e le somme erogate non sono da restituire.
Con decreto dell’8 gennaio 2025, il Tribunale di Piacenza ha rigettato il ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 Legge Fallimentare presentato da una società finanziatrice che era stata esclusa dall’ammissione al passivo del fallimento della propria debitrice
L’opposizione aveva ad oggetto la pronuncia di esclusione di un credito derivante da un contratto di finanziamentoassistito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Il Giudice Delegato aveva rigettato la richiesta di ammissione allo stato passivo fallimentare, in considerazione della nullità del contratto di finanziamento, in quanto concesso in violazione della prudente valutazione del merito creditizio e in circostanze che avrebbero dovuto far emergere la situazione di crisi della società beneficiaria. Le somme, di conseguenza, sono state ritenute irripetibili ex art. 2035 c.c.
Le motivazioni del Tribunale di Piacenza
Il Tribunale ha confermato la decisione del Giudice Delegato, evidenziando come la società finanziatrice avesse erogato il prestito senza effettuare una verifica adeguata della situazione economico-patrimoniale della società richiedente. In particolare, il Tribunale ha rilevato:
- Segnali evidenti di crisi aziendale: la società finanziatrice non aveva considerato la delibera di riduzione del capitale per perdite e i dati di bilancio ufficiali, che evidenziavano gravi criticità finanziarie già prima della concessione del credito.
- Affidamento a dati inattendibili: il finanziamento era stato concesso sulla base di un bilancino provvisorio con valori discordanti rispetto ai bilanci ufficiali e privi di attendibilità.
- Mancanza di un’adeguata istruttoria: la finanziatrice aveva omesso ogni analisi approfondita sul merito creditizio della società, erogando il finanziamento nonostante i chiari segnali di crisi e le evidenti incongruenze contabili.
- Assenza di un piano di risanamento: la società finanziata non aveva predisposto alcun piano strategico credibile per superare la crisi. Il prestito era stato utilizzato principalmente per pagare creditori chirografari, senza rispettare l’ordine delle legittime cause di prelazione, e senza destinare somme al pagamento di imposte o contributi scaduti.
- Effetti dannosi della concessione del credito: l’operazione ha consentito alla società già in crisi di procrastinare la dichiarazione di fallimento e accumulare ulteriori debiti, aggravando il dissesto complessivo.
Nullità del contratto di finanziamento e irripetibilità delle somme
Il Tribunale di Piacenza ha ritenuto che il finanziamento fosse sussumibile nella fattispecie di reato che sanziona l’aggravamento del dissesto con operazioni gravemente colpose (art. 323 CCII) affermando che la banca, in quanto operatore qualificato, avrebbe dovuto rilevare la situazione di crisi della società finanziata. Quanto precede, sul piano civilistico si traduce nella nullità del contratto di finanziamento per contrarietà a norma imperativa (art. 1418 c.c.), rappresentata dalla suddetta fattispecie di reato.
Il Tribunale ha evidenziato che, per dichiarare la nullità di un contratto per contrarietà a norme penali, è necessario accertare in concreto che la condotta della banca integri la fattispecie delittuosa prevista dalla normativa. Nel caso di specie, la concessione del credito ha costituito un’operazione gravemente imprudente e priva di logica imprenditoriale, utilizzata unicamente per ritardare l’inevitabile esito liquidatorio della società finanziata.
Di conseguenza, il Tribunale ha escluso la ripetizione delle somme erogate, applicando il principio della “soluti retentio”di cui all’art. 2035 c.c., che stabilisce che non possono essere ripetute le prestazioni contrarie al buon costume. Il giudice ha ribadito che le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume anche l’erogazione di finanziamenti a imprese già in stato di dissesto, quando ciò consente agli imprenditori di ritardare la dichiarazione di fallimento e di incrementare l’esposizione debitoria dell’impresa, in violazione delle regole di correttezza del mercato.
L’irripetibilità delle somme è stata ritenuta ancor più evidente considerando che il finanziamento era assistito dalla garanzia pubblica del Fondo di Garanzia per le PMI (MCC), istituito per sostenere le imprese in difficoltà a causa della crisi pandemica, ma solo a condizione che vi fossero reali prospettive di risanamento. L’erogazione di un prestito garantito in assenza di queste prospettive è stata dunque considerata non solo contraria agli interessi pubblici, ma anche idonea a compromettere il corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla continuità aziendale.
Prudenza e responsabilità degli operatori finanziari
Con questa decisione, il Tribunale di Piacenza ha ribadito l’assoluta rilevanza della prudenza nell’erogazione del credito e della responsabilità degli operatori finanziari nella valutazione del merito creditizio. Il decreto costituisce un importante precedente in materia di concessione abusiva di credito, confermando che:
- La mera verifica cartolare e l’assenza di una reale istruttoria sul merito creditizio non sono sufficienti a esonerare la banca da responsabilità.
- L’erogazione di un finanziamento privo di una logica imprenditoriale e destinato unicamente a ritardare il fallimento di un’impresa può comportare la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative.
- Le somme erogate a un’impresa già in stato di dissesto possono essere dichiarate irripetibili quando il finanziamento si configura come un’operazione gravemente colposa, priva di prospettive di risanamento.
- I finanziamenti garantiti da fondi pubblici devono essere erogati con la massima attenzione e solo a imprese che abbiano reali possibilità di recupero, per evitare abusi e danni agli interessi pubblici.
La decisione del Tribunale di Piacenza rappresenta un ulteriore passo avanti nell’applicazione del principio di responsabilità degli operatori finanziari nella concessione del credito. Il decreto si inserisce in un orientamento giurisprudenziale più ampio che mira a garantire la corretta allocazione delle risorse finanziarie e a contrastare pratiche di finanziamento irresponsabili, con l’obiettivo di tutelare il mercato e il sistema economico nel suo complesso.
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