17 Aprile 2026
Con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026, la Corte di Cassazione interviene su una questione particolarmente importante in materia di risarcimento del danno biologico da macrolesioni:
Quale criterio utilizzare per liquidare questa tipologia di danno in un sinistro avvenuto prima dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (TUN – 5 marzo 2025) ed in quali settori della responsabilità civile si applica?
La risposta della Terza Sezione civile è destinata a incidere profondamente sulla prassi applicativa, in quanto per la Suprema Corte non solo è possibile applicare i parametri della TUN anche a fatti anteriori al marzo 2025, ma essa diventa il parametro di riferimento generale e privilegiato per la valutazione equitativa del danno biologico.
Il caso e la questione rimessa alla Corte
La pronuncia nasce da un rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano, chiamato a decidere un caso relativo a un sinistro verificatosi prima dell’entrata in vigore della TUN.
Il dubbio interpretativo riguardava la possibilità, nei giudizi “pregressi”, di continuare ad applicare le tabelle giurisprudenziali (in particolare quelle milanesi) oppure di utilizzare i nuovi parametri nazionali.
La questione è stata ritenuta di particolare rilevanza pratica, coinvolgendo un elevato numero di controversie e generando significative differenze negli importi liquidati. Proprio tale impatto sistemico ha spinto la Corte a intervenire per garantire uniformità e prevedibilità.
La TUN come parametro della liquidazione equitativa
La Suprema Corte affronta due profili: l’applicabilità della TUN a fatti anteriori (profilo temporale) e la sua estensione oltre i settori di applicazione diretta (profilo oggettivo, RC auto e responsabilità sanitaria).
Il punto di partenza è il sistema degli artt. 1226 e 2056 c.c., che disciplinano la liquidazione equitativa del danno. In questa prospettiva, il giudizio di liquidazione non è libero, ma vincolato a criteri giuridici che devono garantire uniformità e controllabilità.
L’equità non è quindi alternativa al diritto, ma è essa stessa criterio giuridico di determinazione del danno.
Funzione dell’equità e ruolo delle tabelle
Questa funzione si muove su un doppio binario: da un lato garantire giustizia del caso concreto e dall’altro assicurare parità di trattamento tra situazioni analoghe.
Per tale motivo, in assenza di una legislazione nazionale, in passato si è fatto ricorso alle tabelle milanesi, strumenti di standardizzazione giurisprudenziale.
La Corte chiarisce espressamente che le tabelle “pretorie” non hanno valore normativo, ma costituiscono criteri orientativi dell’equità, utilizzabili dal giudice ma sempre superabili con adeguata motivazione. Esse, quindi, non sostituiscono l’art. 1226 c.c., ma ne costituiscono una specificazione operativa.
La preferenza per la TUN: funzione ordinante del sistema
La preferenza per la TUN non dipende dalla mera comparazione degli importi né dal fatto che essa possa risultare più o meno favorevole rispetto alle tabelle giurisprudenziali.
Il criterio decisivo è la funzione ordinante del sistema tabellare.
La TUN è preferibile in quanto espressione di un modello unitario di liquidazione equitativa, idoneo a garantire maggiore uniformità, prevedibilità e controllabilità del giudizio ex art. 1226 c.c.
In questa prospettiva, la parità di trattamento non si misura sul risultato economico del singolo caso, ma sulla razionalità del metodo di liquidazione.
Ciò che rileva non è “quanto” si liquida, ma “come” si perviene alla liquidazione.
La natura della TUN e la sua applicazione ai fatti pregressi e a settori diversi dalla circolazione stradale e dalla responsabilità medica
La TUN non ha efficacia retroattiva, ma può essere utilizzata anche per fatti anteriori al 5 marzo 2025 non in via analogica, bensì come parametro di concretizzazione dell’equità ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Non si tratta, quindi, di applicazione di una norma sopravvenuta, ma dell’utilizzo di un criterio legale di valutazione equitativa nel momento della decisione.
La TUN assume così il ruolo di parametro generale e privilegiato della liquidazione del danno biologico da macrolesioni, indipendentemente dal momento di verificazione del fatto e anche al di fuori dei casi di applicazione diretta (RC auto e responsabilità sanitaria).
Applicazione nei giudizi e limiti processuali
La Corte chiarisce inoltre un punto decisivo sul piano processuale:
- nei giudizi di primo grado la TUN è utilizzabile come parametro generale per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (anche per fatti anteriori);
- in appello opera il limite del giudicato interno sul criterio tabellare se non è stato contestato;
- in cassazione la TUN può essere richiamata solo come questione di diritto ex art. 1226 c.c., senza nuovi accertamenti di fatto.
Il giudice d’appello ha inoltre l’obbligo di utilizzare le tabelle aggiornate quando procede a una nuova liquidazione equitativa, dovendo applicare i parametri vigenti al momento della decisione.
Motivazione e limite al discostamento dalla TUN
L’applicazione della TUN non esonera dall’obbligo di motivazione, che diventa ancora più rigoroso in caso di discostamento.
Il giudice può discostarsene solo in presenza di circostanze peculiari del caso concreto, puntualmente motivate.
Quanto più il caso rientra nell’ambito tipico della TUN, tanto più stringente deve essere la motivazione dello scostamento.
Principio di diritto
«La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.».
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