7 Aprile 2023
La Corte di Cassazione, con due recenti ordinanze, si è pronunciata in materia di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, precisando alcuni principi di particolare interesse ed attualità.
- Quantificazione del risarcimento del danno per morte del congiunto
La prima decisione in commento è rappresentata dall’ordinanza n. 5948 del 28/2/2023 della sez. III civile Suprema Corte (rel. Gorgoni), con la quale la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alle censure sollevate dai ricorrenti avverso l’iterargomentativo seguito dalla Corte territoriale, che nel quantificare il risarcimento del danno dovuto in favore di ciascun fratello della vittima di un sinistro in € 50.000,00 avrebbe scorrettamente applicato il metodo tabellare (ovvero le tabelle milanesi del 2018, basate su una forbice di valori), piuttosto che un sistema a punti, senza motivare adeguatamente le ragioni a fondamento di tale determinazione.
La Cassazione disattende il ricorso e conferma la decisione impugnata chiarendo che la liquidazione del danno da morte di un prossimo congiunto, per essere legittima, deve rispettare due principi:
- garantire l’eguaglianza dei danneggiati nel risarcimento dei danni;
- garantire adeguata flessibilità in ragione delle peculiarità del caso concreto.
Ciò posto, i giudici di legittimità ricordano e condividono la più recente giurisprudenza consolidatasi in materia, secondo cui le Tabelle di Milano del 2018 – basandosi su un sistema ‘a forbice’ e non ‘a punti’ – non garantiscono uniformità e prevedibilità delle decisioni, requisiti imprescindibili per realizzare i principi di uguaglianza e certezza del diritto.
Tuttavia, la Cassazione afferma che nell’ambito della rifusione del danno da perdita del rapporto parentale, trattandosi di un sistema liquidatorio non imposto dalla legge, resta ferma la possibilità di una valutazione equitativa basata su un sistema diverso da quello ‘a punti’, a condizione che il giudice individui ‘un complesso di argomenti chiaramente enunciati che attingano ogni elemento reputato utile per la determinazione del quantum risarcitorio nell’intervallo di valori offerto dalla precedente tabella milanese’.
Tale iter logico – secondo la decisione in commento – è stato correttamente seguito dalla corte territoriale nella sentenza impugnata, che ha adeguatamente giustificato la quantificazione del risarcimento del danno effettuata, considerando i valori medi di liquidazione del danno e valutando l’insussistenza di circostanze eccezionali che giustificassero l’aumento della misura standard del risarcimento.
- Il risarcimento del danno patrimoniale in favore del convivente
La recente ordinanza della sez. III civile della Corte di Cassazione n. 8801 del 28/3/2023 (rel. Scarano) ha affrontato il tema della risarcibilità del danno patrimoniale futuro in capo al convivente more uxorio della vittima di un sinistro.
In particolare, la Suprema Corte censura la sentenza impugnata, in quanto non avrebbe tenuto in debito conto il principio già affermato in sede di legittimità per cui al convivente more uxorio deve riconoscersi il diritto al risarcimento sia del danno morale sia di quello patrimoniale per morte del convivente, allorquando emerga la prova di uno stabile contributo apportato in vita dal defunto in favore del danneggiato.
La Cassazione evidenzia che la dimostrazione in giudizio della sussistenza di una convivenza more uxorio non può essere ritenuta significativa al solo fine di una ‘comunione affettiva’ (come ritenuto dalla corte territoriale) ma ricomprende necessariamente anche l’elemento della reciproca assistenza materiale fondata non sul vincolo coniugale e sugli obblighi giuridici che ne scaturiscono, ma sull’assunzione volontaria di un impregno reciproco, proiettato anche sul futuro. Una diversa interpretazione, afferma la Cassazione si porrebbe in aperto contrasto con la nozione di convivenza di fatto prevista dall’art. 1 comma 36 della Legge n. 76 del 2016.
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