24 Gennaio 2022
Breaking news dai nostri Austrian e French desk
Il parlamento austriaco ha approvato l’introduzione del vaccino obbligatorio contro il covid-19.
L’obbligo si applicherà a tutti i residenti in Austria con età pari o superiore a 18 anni. Sono previste esenzioni per le persone in gravidanza, che per motivi medici non possono essere vaccinate o che si sono riprese da un’infezione da coronavirus negli ultimi sei mesi. L’applicazione dell’obbligo è prevista dalla metà di marzo, nonostante entri in vigore dal 1° febbraio.
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In Francia entra in vigore dal 24 gennaio, il “pass vaccinale”, equivalente al super green pass italiano, che prenderà il posto del “pass sanitario”, che poteva essere attivato anche senza vaccinazione ma con un tampone negativo. Quanto al calendario sulla revoca delle restrizioni, il 2 febbraio verrà eliminato l’obbligo di mascherine all’esterno, l’obbligo di smart working e cadranno i limiti di pubblico negli stadi e nelle sale di spettacolo.
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14 Gennaio 2022
Fidejussioni: cosa cambia dopo la sentenza della Cassazione
Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto interpretativo sorto circa i contratti di fidejussione conclusi a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’antitrust. Il riferimento è a quei contratti di fidejussione che riproducono pedissequamente gli articoli n. 2, 6 e 8 dello schema ABI di fidejussione dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005. La soluzione adottata dalla sentenza n. 41994/2021 è stata quella della NULLITA’ PARZIALE ex art. 1419 c.c. dei contratti in questione, limitata alle SOLE CLAUSOLE riproducenti gli articoli dello schema ABI summenzionato, senza che sia automaticamente travolto l’intero contratto di fidejussione.
Per comprendere le implicazioni pratiche-attuative della sentenza, considerando anche la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione a maggior ragione a Sezione Unite, è bene ripercorrere le previsioni dello schema ABI in questione. Gli articoli 2 e 8, in sostanza, prevedono la permanenza dell’obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita mentre l’art. 6 contiene la rinuncia del fidejussore al termine dell’art. 1957 c.c.
Per i fidejussori di contratti contenenti tali clausole si tratta di una pronuncia particolarmente significativa, volta a riportare un equilibrio tra le posizioni dei contraenti. Di fatto tali fidejussori hanno oggi un nuovo importante strumento di tutela che consentirà loro di giovarsi sia di vicende estintive e cause di invalidità dell’obbligazione principale sia dell’eventuale inerzia dell’istituto bancario nel promuovere o continuare tempestivamente le iniziative nei confronti del debitore principale.
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16 Dicembre 2021
Smart working: il Protocollo Nazionale punta sulla formazione
Il momento storico in cui ci troviamo a vivere è caratterizzato da grandi trasformazioni che stanno avendo significative ripercussioni anche sull’organizzazione del lavoro; in questo contesto è altresì emersa una crescente attenzione per i processi produttivi nonché sulle loro implicazioni sia a livello generale di sostenibilità ambientale sia a livello individuale di benessere personale e psicologico.
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14 Ottobre 2021
Il nuovo amministratore risponde per le omissioni del precedente
Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 16.4.2021, torna sul tema delicato dei doveri dell’amministratore subentrate rispetto all’operato dell’amministratore che l’ha preceduto e ribadisce che il primo è tenuto a ripristinare la piena regolarità nella gestione anche rispetto alle questioni fiscali. Da ciò discende un preciso dovere di verificare e, se necessario, rimediare alle omissioni del precedente amministratore nell’assolvimento degli obblighi tributari della società gestita, se del caso anche tramite istanza all’Agenzia delle Entrate e ad Equitalia di accertamento della posizione fiscale e debitoria.
È ammessa la prova liberatoria di non avere provveduto a rimediare alle omissioni per ragionevoli scelte gestorie alternative o di avervi provveduto almeno in parte.
In difetto, le due posizioni degli amministratori succedutisi nel tempo finiscono per convergere rispetto alla causazione del danno al patrimonio sociale e il neo-amministratore risponderà per un titolo autonomo ma “tendenzialmente solidale” con l’ex-amministratore direttamente responsabile dell’omissione. Solidarietà che di regola sarebbe per definizione esclusa in caso di amministratori in carica in periodi diversi.
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8 Ottobre 2021
Reati ambientali e responsabilità degli enti
La recente proposta di legge n. 3176 del 23.6.2021, attualmente in commissione giustizia della Camera, prevede un consistente ampliamento del catalogo dei reati ambientali presupposto (art. 25-undecies) cui consegue la responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. n. 231/2001) in relazione ai quali è consigliabile sin d’ora valutare se si possa ricadere in nuove aree di rischio.
Da una parte, la proposta di legge include i reati di incendio boschivo (art. 423 bis c.p.); morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 ter c.p.); impedimento delle attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro (art. 452 septies c.p.); omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.); attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies) – in relazione ai quali sono previste sanzioni interdittive – nonché gli ulteriori reati di combustione illecita di rifiuti (art. 256 cod. amb.) e di lottizzazione abusiva (artt. 30 e 44 DPR 380/2001).
Dall’altra, prevede nei casi di condanna e di applicazione della pena su richiesta delle parti, che il giudice ordini “il recupero e ove tecnicamente possibile il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l’esecuzione a carico dell’ente”.
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24 Settembre 2021
Responsabilità dell’amministratore della capogruppo
È configurabile una responsabilità diretta dell’amministratore della capogruppo per l’esercizio colposo dei poteri di direzione e coordinamento in relazione a fatti verificatisi in una controllata.
È quanto emerge dalle motivazioni della recente sentenza della Cass. Penale n. 32899/21, concernente il disastro di Viareggio del 20.06.2009.
Gli ermellini hanno evidenziato come il fenomeno del gruppo di imprese e della sua disciplina permetta di individuare in capo agli amministratori della holding un nucleo di poteri caratteristici e, in corrispondenza degli stessi, un nucleo di corrispondenti doveri; in ragione di essi anche all’amministratore della holding può far capo una sfera di competenza, esercitata attraverso i poteri di direzione e di coordinamento, rapportata ai rischi connessi alle attività svolte direttamente dalle società del gruppo.
In tal senso è stato quindi ritenuto che l’autonomia degli organi di gestione delle controllate non è di per sé incompatibile con la titolarità, in capo all’amministratore della capogruppo, di una competenza inerente eventuali aree di rischio connesse all’attività di impresa, dovendosi in ogni caso valutare, per l’attribuzione di eventuali responsabilità penali in materia di delitti colposi, il reale assetto dei poteri attribuiti alla holding.
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16 Settembre 2021
Buoni pasto in smart working
Anche se elargito ai dipendenti in smart working, il buono pasto non costituisce reddito soggetto a tassazione. Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 956-2631/2020.
Secondo l’art. 51 c.2 lett.c) del Tuir, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (erogate essenzialmente tramite buoni pasto, forniti dal datore di lavoro al lavoratore) non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, fino all’importo complessivo giornaliero di otto euro (solo fino a quattro euro, se buoni cartacei, ormai disincentivati dal legislatore). Il datore di lavoro, quindi, non deve operare la ritenuta di acconto Irpef sul valore dei buoni pasto, fino alla concorrenza di tali importi.
Con lo “smart working” ci si è chiesti come trattare fiscalmente le “somministrazioni sostitutive” e se quindi valesse ugualmente la citata disposizione di favore. Per l’Agenzia delle Entrate la risposta è positiva: tale regime trova infatti applicazione “indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”. Il buono pasto si conferma strumento appetibile, anche in tempi di smart working.
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14 Settembre 2021
Produzione del vino dealcolizzato in UE
Nel contributo pubblicato su MAG di Legalcommunity.it del 13.9.2021, l’avv. Chiara Mantelli, socia di Lègister e sommelier, analizza i recenti sviluppi del processo che a livello UE sembra destinato a introdurre modifiche legislative che consentiranno la produzione di vino dealcolizzato, ricostruendone la ratio ed evidenziandone i possibili impatti a livello commerciale […]
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29 Luglio 2021
Rimborso spese in smart working
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 371 del 24 maggio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti circa la rilevanza del rimborso spese inerente al costo della connessione internet con dispositivo mobile ovvero dell’abbonamento al servizio dati domestico, utilizzati dal personale per lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e sul relativo regime di deducibilità in relazione al reddito d’impresa.
In proposito l’Agenzia ha specificato che, in mancanza di elementi oggettivi e documentati, il rimborso riconosciuto per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet rileva fiscalmente nei confronti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 51, comma 1 del TUIR, mentre per il datore di lavoro tale rimborso può considerarsi deducibile ai sensi dell’art. 95, comma 1 del TUIR nella misura in cui l’attivazione della connessione dati rappresenti un obbligo implicito connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto.
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10 Giugno 2021
Sterilizzazione delle perdite per cinque anni
Anche le perdite, maturate dalle società di capitali, negli esercizi antecedenti il 2020 e risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2020 rientrano nell’ambito di applicazione della norma emergenziale sulla sterilizzazione delle perdite (art. 6 D.L 23/2020): questa è, in sintesi, la conclusione a cui è giunto il Consiglio Nazionale del Notariato nello studio 88-2021. Nello stesso senso si era espressa la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con la massima 196, discostandosi dall’interpretazione offerta nella Circolare del M.I.S.E. del 29.1.2021. Secondo il mondo notarile, dunque, la sospensione delle misure di ricapitalizzazione si estende non solo alle perdite emerse nel corso del 2020 ma anche a quelle prodotte in esercizi precedenti. Una posizione, questa, che rassicurerà gli operatori che si sono interrogati circa l’effettiva portata della norma in questione. Si precisa che le perdite che maturino nell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020 non rientrano nell’alveo dell’art. 6 citato e, pertanto, rispetto ad esse, torna applicabile la normativa “ordinaria” in tema di perdite rilevanti.
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1 Aprile 2021
The role of a Director of a company can never be a pure formality
Even where the company belongs to a group and the director has only implemented decisions made by others sitting in the holding’s board.
This is the principle very recently established by the Italian Supreme Court (judgement n.5795 of 3.3.2021): a director would not escape liability if he has remained extraneous to the management of the company, allowing others to interfere in the mismanagement of the same. On the contrary, this behaviour realizes a culpable omission of the duties of diligently managing the relevant company for having allowed others to carry out business dealings in breach of the duty to preserve the integrity of the corporate assets.
Where a group is envisaged, a concurrent responsibility of the directors of the holding company would be triggered where they have in fact exercised the powers of the directors of the subsidiary, disregarding the autonomy of the latter and reducing its directors to mere executors of their orders.
In this scenario, the liability of the directors of the holding is added – without excluding it – to the liability of the directors of the subsidiary, if the latter have failed to fulfil their duties towards the subsidiary itself.
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