9 Marzo 2021
Covid-19 e rinegoziazione dei contratti di durata: obbligo o facoltà?
Da un anno a questa parte assistiamo a un acceso confronto tra proprietari, da un lato, e conduttori/affittuari, dall’altro: la pandemia ha, infatti, inciso significativamente sull’equilibrio economico dei contratti di durata stipulati prima del febbraio 2020 e non sempre si è scelta la strada della rinegoziazione, spesso ritenendo che si trattasse di una mera eventualità.
La posizione della giurisprudenza più recente è invece un’altra: la rinegoziazione è un vero e proprio obbligo, quando l’equilibrio originario è andato perduto per cause sopravvenute fuori dal controllo delle parti, come la diffusione del Covid-19.
Ne parla l’avv. Chiara Mantelli in un contributo pubblicato su Norme & Tributi Plus de Il Sole 24 Ore.
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3 Marzo 2021
Privacy e Pass Vaccinale: la pronuncia del garante
Il Garante per la privacy il primo marzo ha preso posizione sul discusso tema del c.d. “pass vaccinale”. Trattandosi di un trattamento di dati definiti “particolarmente delicati”, il Garante ha evidenziato il rischio che un trattamento non conforme potrebbe determinare discriminazioni, violazioni e compressioni illegittime di libertà costituzionali.
E’ stata sottolineata la necessità di uno specifico intervento legislativo conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali. Ma ciò che assume maggiore rilievo sono le perentorie conclusioni del Garante che, in assenza di tale base normativa, stabilisce che “l’utilizzo in qualsiasi forma da parte di soggetti pubblici e di soggetti privati fornitori di servizi destinati al pubblico di app e pass destinati a distinguere i cittadini vaccinati dai cittadini non vaccinati è da considerarsi illegittimo”.
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25 Febbraio 2021
Possono essere licenziati gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino antiCovid?
Pare di sì, anche senza un espresso obbligo vaccinale imposto dalla legge.
È questo l’orientamento rigoroso che si sta facendo strada per bocca di alcuni noti giuslavoristi e che si fonda sul fatto che le mansioni svolte da chi esercita professioni sanitarie o lavora nelle RSA richiedono uno standard di sicurezza particolarmente elevato, che deve essere fatto rispettare, non soltanto per la sicurezza dei lavoratori, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro.
Per la maggior parte delle altre categorie di lavoratori (ove non caratterizzate da esigenze di sicurezza altrettanto stringenti) invece, il chiaro disposto dell’art. 32 della Costituzione (“nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge”) rende più difficile ipotizzare il licenziamento del lavoratore che rifiuti la somministrazione del vaccino. Tuttavia, ove il datore di lavoro ritenga che il lavoratore non sia comunque idoneo allo svolgimento del compito assegnatogli in conseguenza del rifiuto del vaccino, potrà sospenderlo senza diritto alla retribuzione (ad eccezione dei casi in cui la prestazione lavorativa possa essere compiuta integralmente da remoto).
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18 Gennaio 2021
Speranza per gli obbligazionisti ante Bail-In
Il tribunale di Amsterdam ha recentemente emesso un’interessante sentenza a favore di sottoscrittori (fra cui alcuni italiani) di subordinate bonds emessi da due banche olandesi, SNS Reaal e SNS Bank, nazionalizzate in epoca precedente il bail-in.
In base al regime di bail-in, tutti devono contribuire al salvataggio dell’istituto con modalità diverse a seconda della categoria di appartenenza: in questo contesto, i portatori di obbligazioni subordinate sono trattati poco meglio degli azionisti, che perdono interamente il capitale investito.
Il governo olandese, già prima dell’entrata in vigore del bail-in, fu precursore di tale principio e ritenne che gli obbligazionisti dovessero essere rimborsati a zero euro, al pari degli azionisti.
I sottoscrittori delle obbligazioni in questione non erano di questo avviso e si sono rivolti ai giudici, ottenendo un ristoro nei confronti dello Stato olandese, fissato tra il 65 e il 75% del valore nominale dei titoli, oltre interessi, pari in sostanza all’ultimo prezzo di quotazione dei titoli.
Questo principio potrebbe costituire un precedente interessante e aprire ai risarcimenti per coloro che si trovano in situazioni simili, prima dell’entrata in vigore del bail-in.
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