18 Marzo 2022
L’infarto durante un viaggio di lavoro è infortunio sul lavoro
L’infarto occorso ad un lavoratore durante un viaggio di lavoro è configurabile quale infortunio sul lavoro, in quanto collegato all’attività lavorativa e va pertanto indennizzato: lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza 22 febbraio 2022, n. 5814.
Nel caso di specie, si discuteva della morte di un lavoratore intervenuta a seguito di infarto del miocardio, durante un viaggio di lavoro all’estero, che aveva determinato un forte stress per il de cuius, acuito da talune traversie, fra le quali la cancellazione di un volo, una lunga attesa in aeroporto ed un pernottamento di fortuna prima di affrontare un interminabile viaggio in treno che, nelle rivendicazioni degli eredi, avrebbero causato il malore fatale.
Nello specifico, la Corte d’Appello dell’Aquila aveva respinto la domanda degli eredi del lavoratore, ritenendo la morte di quest’ultimo non eziologicamente collegata alla prestazione lavorativa, bensì causata dall’esposizione ad un rischio generico, cui possono trovarsi sottoposti tutti coloro che viaggiano in aereo ed escludendo dunque il configurarsi di un infortunio in itinere. Gli eredi hanno quindi proposto ricorso avverso tale decisione avanti alla Suprema Corte di Cassazione, che ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di merito per un nuovo esame della fattispecie.
La Cassazione ha, infatti, ritenuto errata la decisione dei giudici di secondo grado, precisando che l’art. 2, c. 3, del D.P.R. n. 1124/1965, estende la tutela assicurativa a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro ed esclude qualsiasi rilevanza all’entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l’infortunato sia addetto; tale norma tutela, infatti, il rischio generico (quello del percorso) cui soggiace qualsiasi persona che lavori, restando confinato il c.d. rischio elettivo a tutto ciò che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni personali, una situazione diversa da quella tipica legata al c.d. “percorso normale”. La Suprema Corte ha dunque ribadito che l’infarto configura infortunio sul lavoro quanto eziologicamente collegato ad un fattore lavorativo, precisando inoltre che il ruolo causale dell’attività lavorativa non può essere escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore che, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l’attività lavorativa e l’infortunio.
A ciò si aggiunga che, secondo la normativa sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nel caso di infarto del miocardio occorso durante un’attività lavorativa, anche lo stress psicologico e ambientale può integrare la causa violenta idonea a determinare la lesione mortale.
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3 Dicembre 2021
Caso plusvalenze: cosa rischiano la Juve e i suoi manager?
L’avvocato Chiara Mantelli di Lègister Avvocati , esperta in Diritto societario e commerciale, analizza le possibili conseguenze per la società e i suoi vertici.
Versione integrale dell’articolo.
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8 Novembre 2021
Operazione Cross-Border nel settore automotive
Il Partner Avv. Laurent Scarna ha assistito un gruppo multinazionale, leader nel settore “automotive”, nell’ambito del perfezionamento di una riorganizzazione di gruppo che ha coinvolto la partecipazione societaria detenuta in una delle controllate italiane. L’operazione, con profili transnazionali, ha interessato società stabilite in tre Paesi diversi.
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28 Ottobre 2021
E-commerce: l’UE argina l’elusione dell’IVA da parte dei venditori in dropshipping sulle importazioni extra UE
Se attendete una spedizione proveniente dall’area extraeuropea, niente panico: la concreta attuazione di quanto previsto dalla normativa europea dovrebbe comportare al massimo qualche rallentamento alle dogane.
Con il D.Lgs. n. 83 del 25.05.2021, in vigore dallo scorso 1° luglio, sono stati, infatti, recepiti gli artt. 2 e 3 della direttiva UE 2017/2455, con l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.
Fra le innovazioni, la soppressione dell’istituto del “VAT de minimis”, cioè l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e dalle dichiarazioni doganali per i beni importati da paesi extra Ue di valore inferiore a 22 euro.
In tal modo si è voluta contrastare la cattiva pratica con la quale beni di maggior valore venivano spediti con l’indicazione di un importo vile o con l’indicazione generica “gifts” o “sample parts”, approfittando, in tal modo, dell’esenzione dall’imposta.
La riforma riguarda principalmente i c.d. “venditori in dropshipping”, solitamente marketplace di grosse dimensioni, che, senza magazzino, si occupano di acquisire la vendita per lasciare la gestione della consegna ai propri fornitori.
Inoltre, per garantire l’efficacia della riforma, ai marketplace è stato attribuito il ruolo di sostituto d’imposta: sono quindi tenuti a comunicare alle autorità fiscali il volume delle vendite effettuate attraversato le proprie piattaforme, seppure concluse da fornitori terzi, e a pagare l’Iva corrispondente per conto di questi ultimi.
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22 Luglio 2021
Nuove norme UE sulla distribuzione
LA CRESCITA DELL’E-COMMERCE E DELLE PIATTAFORME ON-LINE RIMODELLA LE NORME UE SULLA DISTRIBUZIONE
La Commissione Europea ha presentato la bozza di modifica delle linee giuda sulle intese verticali tra imprese (tipicamente accordi di distribuzione) e il regolamento sulla “Block Exemption”, lanciando il 9.7 una consultazione pubblica che si concluderà il 17.9.
Muovendo dalla constatazione che le evoluzioni del mercato hanno trasformato il modo in cui operano gli enti commerciali, anche per effetto della crescita dell’e-commerce e delle piattaforme on-line, la Commissione Europea intende così offrire una normativa al passo con i tempi, armonizzata nei Paesi UE, più dettagliata con particolare riferimento alle restrizioni alle vendite e pubblicità on-line ed alle piattaforme ma al tempo stesso più semplificata e chiara al fine di ridurre i costi di implementazione per le piccole e medie imprese.
THE GROWTH OF E-COMMERCE AND ONLINE PLATFORMS RESHAPES THE EU RULES ON DISTRIBUTION
The European Commission published the draft with proposed changes to the Guidelines for Vertical Agreements between enterprises (typically distribution agreement) and to the Vertical Block Exemption Regulation, opening on 7.9 a public consultation which will end on 9.17. Having in mind that market developments have transformed the way businesses operate, as a result also of the growth of e-commerce and online platforms, the European Commission intends thereby to offer a set of rules up-to-date, harmonized in the EU Countries, more detailed with reference to online sales and advertising restrictions as well as platform economy but at the same time more simple and clear to reduce implementation costs for small and medium-size companies.
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15 Luglio 2021
Confindustria: nuove linee guida per la 231
Quasi a voler celebrare il ventennale dell’entrata in vigore del D. lgs. 231/01, Confindustria pubblica la seconda revisione delle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” (l’ultima risaliva al 2014). L’impianto generale è rimasto invariato, anche nella struttura, con i dovuti aggiornamenti giurisprudenziali e l’innesto di alcuni nuovi capitoli sul sistema integrato di gestione dei rischi (con particolare attenzione alla compliance fiscale) e sul whistle-blowing. Il tutto completato da un’appendice di case study più corposa di quella del 2014, con utili indicazioni per la redazione della parte speciale dei modelli.
All’interno dello studio legale Lègister il team dedicato alla compliance è coordinato dall’Avv. Giulio Rivera, attivo ad ampio raggio sui temi legati all’applicazione del D. lgs. 231/01.
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8 Luglio 2021
Locazioni: cosa prevede il Decreto Sostegni
Il conduttore che “abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto” ha diritto ad ottenere la rideterminazione del canone.
Lo prevede l’art. 6 novies L. 69/21 di conversione del D.L. 41/21 (Decreto Sostegni 1), che ha espressamente sancito che “Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione”.
La norma è in continuità con quanto ha affermato la Cassazione con la relazione n. 56 del 8.7.2020, in cui si invocava l’applicazione del principio di correttezza e buona fede per ristabilire l’equilibrio nel sinallagma contrattuale significativamente alterato dalla pandemia.
La legge non prevede criteri per definire la misura della rinegoziazione del canone. Un utile riferimento potrebbe essere il criterio seguito, nella recente Sent. del 18/5/21 del Trib. di Milano, che ha riconosciuto al conduttore il diritto a una riduzione pari al 50% del canone ritenendola «proporzionata alla sopravvenuta diminuzione del godimento» per analogia al disposto dell’art. 216 L. 77/20 relativo a palestre, piscine e impianti sportivi.
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1 Luglio 2021
German Desk: Italia – Germania, Austria, Svizzera
Nel 2020 la Germania è stato il primo partner commerciale per l’Italia, con 114,5 miliardi di euro di scambi commerciali, di cui 60,5 miliardi di importazioni e 54 miliardi di esportazioni.
Anche l’Austria ha fruttuosi rapporti commerciali con l’Italia: nel 2019 è stato il nostro secondo partner commerciale europeo, con importazioni di circa 10,4 miliardi di euro ed esportazioni di circa 9,7 miliardi.
Le aziende italiane che operano con i Paesi di lingua tedesca e le aziende tedesche, austriache e svizzere attive in Italia possono contare sul German Desk di Lègister, coordinato dall’avvocato di Vienna Patrizia Raja.
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2020 war Deutschland der wichtigste Handelspartner Italiens mit einem Handelsvolumen von 114,5 Mrd. Euro, davon 60,5 Mrd. Importe und 54 Mrd. Exporte.
Auch Österreich unterhält fruchtbare Handelsbeziehungen mit Italien: 2019 war es unser zweiter europäischer Handelspartner, mit Einfuhren von rund 10,4 Mrd. Euro und Ausfuhren von rund 9,7 Mrd. Euro.
Italienischen Unternehmen, die mit deutschsprachigen Ländern zusammenarbeiten, sowie deutschen, österreichischen und schweizen Unternehmen, die in Italien tätig sind, steht der German Desk von Lègister jederzeit zur Verfügung. Er wird von der wiener Rechtsanwältin Patrizia Raja geleitet.
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28 Giugno 2021
Lègister al fianco di Lanp Srl per il crowdfunding
Lègister Avvocati con l’avv. Chiara Mantelli ha prestato assistenza nell’ambito dell’operazione di equity crowdfunding di Lanp Srl, startup innovativa fondata da Ulisse Ltd, con DNA italiano, una composizione internazionale e sedi in Asia e in America Latina.
L’assistenza prestata dall’avvocato Chiara Mantelli ha avuto ad oggetto lo sviluppo dell’iniziativa e la strutturazione della relativa operazione dal punto di vista societario nonché la cura dei rapporti con gli investitori interessati a sottoscrivere gli Strumenti Finanziari Partecipativi.
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24 Giugno 2021
Festeggiamo un anno di attività: tanti auguri Lègister!
Giugno è un mese speciale per noi di Lègister perché ricorre il primo anniversario di attività del nostro studio.
È sorto nel giugno 2020, nel cuore di un anno difficile, che non ha però fatto venir meno la nostra determinazione ed entusiasmo verso il futuro.
Lègister è nato dal progetto di un gruppo di avvocati, provenienti da primari studi nazionali ed internazionali, con una visione comune della professione orientata a soddisfare il bisogno del cliente di un’assistenza personalizzata e competente.
Un ringraziamento speciale va a tutto il team e ai clienti che ci hanno permesso di raggiungere questo primo piccolo ma significativo traguardo.
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17 Giugno 2021
Polizze vita
Si segnala un’interessante decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 11421/2021) in materia di polizze vita. Risolvendo un contrasto all’interno della Suprema Corte, la decisione stabilisce che, in caso di indicazione degli “eredi legittimi” quali beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita, l’indennizzo dell’assicurazione è attribuito agli eredi legittimi del contraente per “teste” e non in base alle quote stabilite dalla successione legittima. Tra i beneficiari così identificati, non si costituisce una comunione ereditaria, ma ciascuno ha diritto alla sua porzione dell’indennizzo (determinato in base al numero degli eredi).
Ciò significa che l’eventuale testamento è ininfluente rispetto alle disposizioni del contratto di assicurazione, che costituisce il titolo dell’attribuzione agli eredi. Quindi, le norme sulla successione legittima servono solo per determinare la categoria dei beneficiari, ma non comportano l’applicazione delle relative disposizioni in termini di quote ereditarie.
Infine, la sentenza chiarisce anche gli effetti della premorienza di uno dei beneficiari come sopra individuati: la porzione dell’indennizzo è invece attribuita secondo le norme della successione legittima e quindi per quote e non per teste fra gli eredi legittimi del beneficiario premorto.
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24 Maggio 2021
Lo spoofing e la corresponsabilità della banca
È corresponsabile la banca che non adotta misure aggiuntive, oltre a quelle già utilizzate per la autenticazione, per assicurare un effettivo controllo dell’identità del soggetto che esegue l’operazione?
L’Avv. Cino Raffa Ugolini segnala un’interessante decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), emessa in data 5 maggio 2021, un procedimento in cui lo studio legale Lègister assisteva il cliente truffato in un caso di frode denominato “caller Id spoofing”. Questa pronuncia sembra discostarsi per alcuni aspetti dalla prevalente giurisprudenza del suddetto organismo in casi simili, mettendo in evidenza i specifici obblighi di prevenzione e controllo in capo alla banca.
Il contributo del’Avv. Cino Raffa Ugolini è stato pubblicato da N&T Plus Diritto – Il Sole 24 Ore
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20 Maggio 2021
Obbligo di versare i contributi sull’identità sostitutiva del preavviso
L’obbligo di versare i contributi sull’identità sostitutiva del preavviso permane anche se datore e lavoratore decidono di convertire il licenziamento in una risoluzione consensuale.
Con la sentenza n. 12932 del 13.05.2021 la Corte di Cassazione ha statuito che nell’ipotesi in cui il lavoratore licenziato rinunci, in esito ad un accordo transattivo con il datore di lavoro, all’indennità sostitutiva del preavviso, tale rinuncia non ha alcun effetto sull’obbligazione contributiva previdenziale, che dovrà pertanto essere comunque assolta. È stato, infatti, chiarito che “è nel momento stesso in cui il licenziamento acquista efficacia che sorge il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso e la conseguente obbligazione contributiva su tale indennità”, a prescindere dal fatto che detta indennità venga successivamente rinunciata dal lavoratore. “Con l’intimazione del licenziamento l’indennità sostitutiva del preavviso viene attratta, per il suo intrinseco valore retributivo, nel rapporto assicurativo, autonomo e distinto, completamente insensibile all’effettiva erogazione”; una siffatta rinuncia, pertanto, “non potrà avere alcun effetto sull’obbligazione pubblicistica, perché il negozio abdicativo proviene da soggetto (il lavoratore) diverso dal titolare (INPS)”.
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13 Maggio 2021
Quando può dirsi conosciuta l’esistenza di sopravvenienze passive?
In una recente sentenza, emessa all’esito di un giudizio che ha visto coinvolta anche una parte assistita dal nostro Studio, il Tribunale di Milano ha chiarito che il fatto stesso della sussistenza di sopravvenienze passive “NON può ritenersi noto solo a seguito della FORMALE APPROVAZIONE DEL BILANCIO NELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ma, BENSÌ, CONOSCIUTO QUANTOMENO GIÀ DAL MOMENTO NEL QUALE LA BOZZA DEL BILANCIO È STATA REDATTA, soprattutto in un contesto di gruppo ove deve assumersi che l’organo amministrativo della controllata operi in stretto collegamento con i vertici gestori della controllante”. Ricostruendo il dies a quo alla luce di questo principio, il Tribunale ha sancito l’intervenuta decadenza dal diritto di essere indennizzato dell’acquirente di una partecipazione societaria per aver formulato la denuncia del fatto originatore dell’indennizzo oltre il termine decadenziale di 30 giorni che era stato fatto contrattualmente decorrere dal momento della “conoscenza” dello stesso. Questa pronuncia offre interessanti spunti di riflessione anche sulla rilevanza dei flussi informativi all’interno dei gruppi di società.
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7 Maggio 2021
The EU proposal for the first ever legal framework on Artificial Intelligence
The European Commission published on 21.04.2021 the “Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence” (“Artificial Intelligence Act”).
The focus of the European Commission on the matter of AI is on EXCELLENCE and TRUST and the proposal aims at boosting research and industrial capacity while ensuring fundamental rights.
The Artificial Intelligence Act follows the “White Paper on AI” published on 19.02.2020, which sets out policy options on how to achieve the twin objectives of promoting the uptake of AI and addressing the risks associated with improper uses of such technology.
This proposal aims at implementing the second objective for the development of an ecosystem of trust by proposing a legal framework for trustworthy AI.
The goal of the proposal, based on EU values and fundamental rights, is to give all users the confidence to embrace AI-based solutions, while encouraging businesses to develop them.
This effort also responds to explicit requests from the European Parliament and the European Council, which have called for legislative action to ensure a well-functioning internal market for artificial intelligence systems.
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29 Aprile 2021
D. Lgs. 231/2001: la Cassazione chiarisce che anche una trasgressione isolata può essere rilevante
Pronunciandosi in merito ad una vicenda di infortunio sul lavoro (nella specie, un trasporto di colonne metalliche avvenuto utilizzando un carrello elevatore anziché il carroponte in quel frangente in collaudo), la Cassazione penale – nella recente sentenza n. 12149 del 24 marzo 2021 – offre interessanti precisazioni sul tema dei due parametri di imputazione oggettiva della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, ossia l’interesse e il vantaggio per l’ente.
In particolare, in considerazione della fattispecie – non connotata da alcuna sistematicità delle violazioni – la Cassazione afferma che “l’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell’ente” e che “tale interesse può sussistere anche in relazione ad una trasgressione isolata, allorché altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico”. Nel caso in esame, tale interesse è stato rinvenuto nel risparmio dei costi di noleggio dell’attrezzatura necessaria per la messa in sicurezza dell’operazione.
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22 Aprile 2021
Una società non può pretendere danni d’immagine solo per la fama mondiale del proprio marchio
Lo ha recentemente confermato la Cassazione che con la sentenza n. 7384/2021 ha respinto il ricorso incidentale della Ferrari con la domanda di 260mila euro di danni verso il proprio distributore libanese. Nella prospettazione della casa italiana, infatti, la procedura di insolvenza di quest’ultimo non solo avrebbe legittimato la prima a recedere dal contratto di distribuzione in essere ma avrebbe altresì danneggiato la sua reputazione commerciale.
La legittimità del recesso è stata confermata dalla Corte di Appello e dalla Cassazione mentre entrambe le Corti hanno respinto la domanda di risarcimento per danno all’immagine, mancando la prova concreta della effettiva lesione alla reputazione commerciale. È stato evidenziato che la fama mondiale del marchio non è di per sé sufficiente a provare, anche per presunzioni, che l’evento di danno si sia verificato.
Anche un’azienda nota in tutto il mondo deve, quindi, fornire prova della sussistenza e dell’entità materiale di un danno concreto alla propria immagine causato dalla condotta di un’altra parte, non potendosi assumersi la sussistenza di tale danno in re ipsa.
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15 Aprile 2021
Buone notizie per i consumatori in caso di rimborso anticipato di un finanziamento
Nella sentenza del 9.4.2021, infatti, il Tribunale di Milano, in sede di appello, ha stabilito che l’art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che IL CONSUMATORE HA DIRITTO, IN CASO DI ANTICIPATA ESTINZIONE, AL RIMBORSO PROPORZIONALE DI TUTTI I COSTI SOSTENUTI, non solo di quelli che sarebbero dovuti per la durata residua del finanziamento, ma anche delle commissioni accessorie.
Si è così riconosciuta l’efficacia orizzontale in via indiretta della direttiva n.2008/48, recepita in Italia con il d.lgs. n.141/2010, in forza dell’obbligo di operare un’interpretazione conforme ai principi del diritto europeo (c. CGUE 10.4.1984, causa 14/83) e considerando che la norma nazionale sostanzialmente riproduce l’art. 16.1 di tale direttiva.
La Corte di Giustizia aveva già chiarito che una corretta interpretazione dell’espressione “costi dovuti per la restante durata del contratto” di cui all’art.16.1 della direttiva summenzionata impone di prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne l’importo in proporzione alla durata residua del contratto (c. CGUE, sentenza 11/9/2019, C383/18, caso “Lexitor”).
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8 Aprile 2021
Assicurazioni r.c. auto più trasparenti
Il prossimo 30 aprile 2021 entrerà in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 gennaio 2021 con il quale è stato approvato il «Modello Elettronico». Tale strumento sarà utilizzato dalle compagnie assicurative e costituirà lo standard informativo comune su cui si dovranno basare le offerte assicurative nel ramo della r.c. auto, fornite mediante i siti internet delle compagnie ed il servizio del Nuovo Preventivatore Pubblico.
In continuità con la predetta norma, l’IVASS ha pubblicato, il 26 marzo, il suo Schema di Regolamento recante disposizioni relative alla realizzazione del Nuovo Preventivatore. La fase di pubblica consultazione scadrà il 25 maggio 2021.
Con il Nuovo Preventivatore, IVASS e Ministero dello Sviluppo Economico intendono offrire un servizio online gratuito e imparziale di comparazione dei premi dei contratti di r.c.auto proposti da tutte le compagnie assicurative. Il sistema consentirà di mettere a disposizione dei consumatori e intermediari assicurativi i preventivi predisposti sulla base del Modello Elettronico e quindi consentirà al consumatore di ricevere un’informativa corretta, trasparente ed esaustiva sui premi offerti dalle compagnie nel ramo della r.c. auto.
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25 Marzo 2021
Il ruolo di amministratore di società non può essere mai una pura formalità
Nemmeno nei casi in cui, appartenendo la società ad un gruppo, l’amministratore si sia limitato ad eseguire decisioni prese da altri in diverse sedi.
Così ha stabilito la Cassazione Civile nella recentissima sentenza del 3.3.2021 n.5795: l’essere rimasto estraneo alla gestione della società, consentendo ad altri di ingerirsi nella stessa, non esenta l’amministratore da responsabilità. Al contrario, ciò configura una colposa omissione dei doveri di diligente gestione della società amministrata, laddove abbia permesso il compimento di iniziative gestorie in violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
L’appartenenza al gruppo è al più idonea a configurare una concorrente responsabilità dell’amministratore della holding, ove abbia di fatto esercitato anche poteri di amministratore delle controllate, disattendendo l’autonomia delle stesse e riducendo i relativi amministratori ad esecutori dei suoi ordini.
La responsabilità degli uni si aggiunge –senza escluderla- alla responsabilità degli altri, ove questi siano venuti meno all’adempimento dei loro doveri nei confronti della società di appartenenza.
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