24 Gennaio 2022
Breaking news dai nostri Austrian e French desk
Il parlamento austriaco ha approvato l’introduzione del vaccino obbligatorio contro il covid-19.
L’obbligo si applicherà a tutti i residenti in Austria con età pari o superiore a 18 anni. Sono previste esenzioni per le persone in gravidanza, che per motivi medici non possono essere vaccinate o che si sono riprese da un’infezione da coronavirus negli ultimi sei mesi. L’applicazione dell’obbligo è prevista dalla metà di marzo, nonostante entri in vigore dal 1° febbraio.
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In Francia entra in vigore dal 24 gennaio, il “pass vaccinale”, equivalente al super green pass italiano, che prenderà il posto del “pass sanitario”, che poteva essere attivato anche senza vaccinazione ma con un tampone negativo. Quanto al calendario sulla revoca delle restrizioni, il 2 febbraio verrà eliminato l’obbligo di mascherine all’esterno, l’obbligo di smart working e cadranno i limiti di pubblico negli stadi e nelle sale di spettacolo.
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14 Gennaio 2022
Fidejussioni: cosa cambia dopo la sentenza della Cassazione
Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto interpretativo sorto circa i contratti di fidejussione conclusi a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’antitrust. Il riferimento è a quei contratti di fidejussione che riproducono pedissequamente gli articoli n. 2, 6 e 8 dello schema ABI di fidejussione dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005. La soluzione adottata dalla sentenza n. 41994/2021 è stata quella della NULLITA’ PARZIALE ex art. 1419 c.c. dei contratti in questione, limitata alle SOLE CLAUSOLE riproducenti gli articoli dello schema ABI summenzionato, senza che sia automaticamente travolto l’intero contratto di fidejussione.
Per comprendere le implicazioni pratiche-attuative della sentenza, considerando anche la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione a maggior ragione a Sezione Unite, è bene ripercorrere le previsioni dello schema ABI in questione. Gli articoli 2 e 8, in sostanza, prevedono la permanenza dell’obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita mentre l’art. 6 contiene la rinuncia del fidejussore al termine dell’art. 1957 c.c.
Per i fidejussori di contratti contenenti tali clausole si tratta di una pronuncia particolarmente significativa, volta a riportare un equilibrio tra le posizioni dei contraenti. Di fatto tali fidejussori hanno oggi un nuovo importante strumento di tutela che consentirà loro di giovarsi sia di vicende estintive e cause di invalidità dell’obbligazione principale sia dell’eventuale inerzia dell’istituto bancario nel promuovere o continuare tempestivamente le iniziative nei confronti del debitore principale.
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16 Dicembre 2021
Smart working: il Protocollo Nazionale punta sulla formazione
Il momento storico in cui ci troviamo a vivere è caratterizzato da grandi trasformazioni che stanno avendo significative ripercussioni anche sull’organizzazione del lavoro; in questo contesto è altresì emersa una crescente attenzione per i processi produttivi nonché sulle loro implicazioni sia a livello generale di sostenibilità ambientale sia a livello individuale di benessere personale e psicologico.
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3 Dicembre 2021
Caso plusvalenze: cosa rischiano la Juve e i suoi manager?
L’avvocato Chiara Mantelli di Lègister Avvocati , esperta in Diritto societario e commerciale, analizza le possibili conseguenze per la società e i suoi vertici.
Versione integrale dell’articolo.
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8 Novembre 2021
Operazione Cross-Border nel settore automotive
Il Partner Avv. Laurent Scarna ha assistito un gruppo multinazionale, leader nel settore “automotive”, nell’ambito del perfezionamento di una riorganizzazione di gruppo che ha coinvolto la partecipazione societaria detenuta in una delle controllate italiane. L’operazione, con profili transnazionali, ha interessato società stabilite in tre Paesi diversi.
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28 Ottobre 2021
E-commerce: l’UE argina l’elusione dell’IVA da parte dei venditori in dropshipping sulle importazioni extra UE
Se attendete una spedizione proveniente dall’area extraeuropea, niente panico: la concreta attuazione di quanto previsto dalla normativa europea dovrebbe comportare al massimo qualche rallentamento alle dogane.
Con il D.Lgs. n. 83 del 25.05.2021, in vigore dallo scorso 1° luglio, sono stati, infatti, recepiti gli artt. 2 e 3 della direttiva UE 2017/2455, con l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.
Fra le innovazioni, la soppressione dell’istituto del “VAT de minimis”, cioè l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e dalle dichiarazioni doganali per i beni importati da paesi extra Ue di valore inferiore a 22 euro.
In tal modo si è voluta contrastare la cattiva pratica con la quale beni di maggior valore venivano spediti con l’indicazione di un importo vile o con l’indicazione generica “gifts” o “sample parts”, approfittando, in tal modo, dell’esenzione dall’imposta.
La riforma riguarda principalmente i c.d. “venditori in dropshipping”, solitamente marketplace di grosse dimensioni, che, senza magazzino, si occupano di acquisire la vendita per lasciare la gestione della consegna ai propri fornitori.
Inoltre, per garantire l’efficacia della riforma, ai marketplace è stato attribuito il ruolo di sostituto d’imposta: sono quindi tenuti a comunicare alle autorità fiscali il volume delle vendite effettuate attraversato le proprie piattaforme, seppure concluse da fornitori terzi, e a pagare l’Iva corrispondente per conto di questi ultimi.
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14 Ottobre 2021
Il nuovo amministratore risponde per le omissioni del precedente
Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 16.4.2021, torna sul tema delicato dei doveri dell’amministratore subentrate rispetto all’operato dell’amministratore che l’ha preceduto e ribadisce che il primo è tenuto a ripristinare la piena regolarità nella gestione anche rispetto alle questioni fiscali. Da ciò discende un preciso dovere di verificare e, se necessario, rimediare alle omissioni del precedente amministratore nell’assolvimento degli obblighi tributari della società gestita, se del caso anche tramite istanza all’Agenzia delle Entrate e ad Equitalia di accertamento della posizione fiscale e debitoria.
È ammessa la prova liberatoria di non avere provveduto a rimediare alle omissioni per ragionevoli scelte gestorie alternative o di avervi provveduto almeno in parte.
In difetto, le due posizioni degli amministratori succedutisi nel tempo finiscono per convergere rispetto alla causazione del danno al patrimonio sociale e il neo-amministratore risponderà per un titolo autonomo ma “tendenzialmente solidale” con l’ex-amministratore direttamente responsabile dell’omissione. Solidarietà che di regola sarebbe per definizione esclusa in caso di amministratori in carica in periodi diversi.
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8 Ottobre 2021
Reati ambientali e responsabilità degli enti
La recente proposta di legge n. 3176 del 23.6.2021, attualmente in commissione giustizia della Camera, prevede un consistente ampliamento del catalogo dei reati ambientali presupposto (art. 25-undecies) cui consegue la responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. n. 231/2001) in relazione ai quali è consigliabile sin d’ora valutare se si possa ricadere in nuove aree di rischio.
Da una parte, la proposta di legge include i reati di incendio boschivo (art. 423 bis c.p.); morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 ter c.p.); impedimento delle attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro (art. 452 septies c.p.); omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.); attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies) – in relazione ai quali sono previste sanzioni interdittive – nonché gli ulteriori reati di combustione illecita di rifiuti (art. 256 cod. amb.) e di lottizzazione abusiva (artt. 30 e 44 DPR 380/2001).
Dall’altra, prevede nei casi di condanna e di applicazione della pena su richiesta delle parti, che il giudice ordini “il recupero e ove tecnicamente possibile il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l’esecuzione a carico dell’ente”.
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24 Settembre 2021
Responsabilità dell’amministratore della capogruppo
È configurabile una responsabilità diretta dell’amministratore della capogruppo per l’esercizio colposo dei poteri di direzione e coordinamento in relazione a fatti verificatisi in una controllata.
È quanto emerge dalle motivazioni della recente sentenza della Cass. Penale n. 32899/21, concernente il disastro di Viareggio del 20.06.2009.
Gli ermellini hanno evidenziato come il fenomeno del gruppo di imprese e della sua disciplina permetta di individuare in capo agli amministratori della holding un nucleo di poteri caratteristici e, in corrispondenza degli stessi, un nucleo di corrispondenti doveri; in ragione di essi anche all’amministratore della holding può far capo una sfera di competenza, esercitata attraverso i poteri di direzione e di coordinamento, rapportata ai rischi connessi alle attività svolte direttamente dalle società del gruppo.
In tal senso è stato quindi ritenuto che l’autonomia degli organi di gestione delle controllate non è di per sé incompatibile con la titolarità, in capo all’amministratore della capogruppo, di una competenza inerente eventuali aree di rischio connesse all’attività di impresa, dovendosi in ogni caso valutare, per l’attribuzione di eventuali responsabilità penali in materia di delitti colposi, il reale assetto dei poteri attribuiti alla holding.
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16 Settembre 2021
Buoni pasto in smart working
Anche se elargito ai dipendenti in smart working, il buono pasto non costituisce reddito soggetto a tassazione. Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 956-2631/2020.
Secondo l’art. 51 c.2 lett.c) del Tuir, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (erogate essenzialmente tramite buoni pasto, forniti dal datore di lavoro al lavoratore) non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, fino all’importo complessivo giornaliero di otto euro (solo fino a quattro euro, se buoni cartacei, ormai disincentivati dal legislatore). Il datore di lavoro, quindi, non deve operare la ritenuta di acconto Irpef sul valore dei buoni pasto, fino alla concorrenza di tali importi.
Con lo “smart working” ci si è chiesti come trattare fiscalmente le “somministrazioni sostitutive” e se quindi valesse ugualmente la citata disposizione di favore. Per l’Agenzia delle Entrate la risposta è positiva: tale regime trova infatti applicazione “indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”. Il buono pasto si conferma strumento appetibile, anche in tempi di smart working.
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14 Settembre 2021
Produzione del vino dealcolizzato in UE
Nel contributo pubblicato su MAG di Legalcommunity.it del 13.9.2021, l’avv. Chiara Mantelli, socia di Lègister e sommelier, analizza i recenti sviluppi del processo che a livello UE sembra destinato a introdurre modifiche legislative che consentiranno la produzione di vino dealcolizzato, ricostruendone la ratio ed evidenziandone i possibili impatti a livello commerciale […]
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29 Luglio 2021
Rimborso spese in smart working
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 371 del 24 maggio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti circa la rilevanza del rimborso spese inerente al costo della connessione internet con dispositivo mobile ovvero dell’abbonamento al servizio dati domestico, utilizzati dal personale per lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e sul relativo regime di deducibilità in relazione al reddito d’impresa.
In proposito l’Agenzia ha specificato che, in mancanza di elementi oggettivi e documentati, il rimborso riconosciuto per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet rileva fiscalmente nei confronti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 51, comma 1 del TUIR, mentre per il datore di lavoro tale rimborso può considerarsi deducibile ai sensi dell’art. 95, comma 1 del TUIR nella misura in cui l’attivazione della connessione dati rappresenti un obbligo implicito connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto.
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22 Luglio 2021
Nuove norme UE sulla distribuzione
LA CRESCITA DELL’E-COMMERCE E DELLE PIATTAFORME ON-LINE RIMODELLA LE NORME UE SULLA DISTRIBUZIONE
La Commissione Europea ha presentato la bozza di modifica delle linee giuda sulle intese verticali tra imprese (tipicamente accordi di distribuzione) e il regolamento sulla “Block Exemption”, lanciando il 9.7 una consultazione pubblica che si concluderà il 17.9.
Muovendo dalla constatazione che le evoluzioni del mercato hanno trasformato il modo in cui operano gli enti commerciali, anche per effetto della crescita dell’e-commerce e delle piattaforme on-line, la Commissione Europea intende così offrire una normativa al passo con i tempi, armonizzata nei Paesi UE, più dettagliata con particolare riferimento alle restrizioni alle vendite e pubblicità on-line ed alle piattaforme ma al tempo stesso più semplificata e chiara al fine di ridurre i costi di implementazione per le piccole e medie imprese.
THE GROWTH OF E-COMMERCE AND ONLINE PLATFORMS RESHAPES THE EU RULES ON DISTRIBUTION
The European Commission published the draft with proposed changes to the Guidelines for Vertical Agreements between enterprises (typically distribution agreement) and to the Vertical Block Exemption Regulation, opening on 7.9 a public consultation which will end on 9.17. Having in mind that market developments have transformed the way businesses operate, as a result also of the growth of e-commerce and online platforms, the European Commission intends thereby to offer a set of rules up-to-date, harmonized in the EU Countries, more detailed with reference to online sales and advertising restrictions as well as platform economy but at the same time more simple and clear to reduce implementation costs for small and medium-size companies.
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15 Luglio 2021
Confindustria: nuove linee guida per la 231
Quasi a voler celebrare il ventennale dell’entrata in vigore del D. lgs. 231/01, Confindustria pubblica la seconda revisione delle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” (l’ultima risaliva al 2014). L’impianto generale è rimasto invariato, anche nella struttura, con i dovuti aggiornamenti giurisprudenziali e l’innesto di alcuni nuovi capitoli sul sistema integrato di gestione dei rischi (con particolare attenzione alla compliance fiscale) e sul whistle-blowing. Il tutto completato da un’appendice di case study più corposa di quella del 2014, con utili indicazioni per la redazione della parte speciale dei modelli.
All’interno dello studio legale Lègister il team dedicato alla compliance è coordinato dall’Avv. Giulio Rivera, attivo ad ampio raggio sui temi legati all’applicazione del D. lgs. 231/01.
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8 Luglio 2021
Locazioni: cosa prevede il Decreto Sostegni
Il conduttore che “abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto” ha diritto ad ottenere la rideterminazione del canone.
Lo prevede l’art. 6 novies L. 69/21 di conversione del D.L. 41/21 (Decreto Sostegni 1), che ha espressamente sancito che “Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione”.
La norma è in continuità con quanto ha affermato la Cassazione con la relazione n. 56 del 8.7.2020, in cui si invocava l’applicazione del principio di correttezza e buona fede per ristabilire l’equilibrio nel sinallagma contrattuale significativamente alterato dalla pandemia.
La legge non prevede criteri per definire la misura della rinegoziazione del canone. Un utile riferimento potrebbe essere il criterio seguito, nella recente Sent. del 18/5/21 del Trib. di Milano, che ha riconosciuto al conduttore il diritto a una riduzione pari al 50% del canone ritenendola «proporzionata alla sopravvenuta diminuzione del godimento» per analogia al disposto dell’art. 216 L. 77/20 relativo a palestre, piscine e impianti sportivi.
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1 Luglio 2021
German Desk: Italia – Germania, Austria, Svizzera
Nel 2020 la Germania è stato il primo partner commerciale per l’Italia, con 114,5 miliardi di euro di scambi commerciali, di cui 60,5 miliardi di importazioni e 54 miliardi di esportazioni.
Anche l’Austria ha fruttuosi rapporti commerciali con l’Italia: nel 2019 è stato il nostro secondo partner commerciale europeo, con importazioni di circa 10,4 miliardi di euro ed esportazioni di circa 9,7 miliardi.
Le aziende italiane che operano con i Paesi di lingua tedesca e le aziende tedesche, austriache e svizzere attive in Italia possono contare sul German Desk di Lègister, coordinato dall’avvocato di Vienna Patrizia Raja.
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2020 war Deutschland der wichtigste Handelspartner Italiens mit einem Handelsvolumen von 114,5 Mrd. Euro, davon 60,5 Mrd. Importe und 54 Mrd. Exporte.
Auch Österreich unterhält fruchtbare Handelsbeziehungen mit Italien: 2019 war es unser zweiter europäischer Handelspartner, mit Einfuhren von rund 10,4 Mrd. Euro und Ausfuhren von rund 9,7 Mrd. Euro.
Italienischen Unternehmen, die mit deutschsprachigen Ländern zusammenarbeiten, sowie deutschen, österreichischen und schweizen Unternehmen, die in Italien tätig sind, steht der German Desk von Lègister jederzeit zur Verfügung. Er wird von der wiener Rechtsanwältin Patrizia Raja geleitet.
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28 Giugno 2021
Lègister al fianco di Lanp Srl per il crowdfunding
Lègister Avvocati con l’avv. Chiara Mantelli ha prestato assistenza nell’ambito dell’operazione di equity crowdfunding di Lanp Srl, startup innovativa fondata da Ulisse Ltd, con DNA italiano, una composizione internazionale e sedi in Asia e in America Latina.
L’assistenza prestata dall’avvocato Chiara Mantelli ha avuto ad oggetto lo sviluppo dell’iniziativa e la strutturazione della relativa operazione dal punto di vista societario nonché la cura dei rapporti con gli investitori interessati a sottoscrivere gli Strumenti Finanziari Partecipativi.
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24 Giugno 2021
Festeggiamo un anno di attività: tanti auguri Lègister!
Giugno è un mese speciale per noi di Lègister perché ricorre il primo anniversario di attività del nostro studio.
È sorto nel giugno 2020, nel cuore di un anno difficile, che non ha però fatto venir meno la nostra determinazione ed entusiasmo verso il futuro.
Lègister è nato dal progetto di un gruppo di avvocati, provenienti da primari studi nazionali ed internazionali, con una visione comune della professione orientata a soddisfare il bisogno del cliente di un’assistenza personalizzata e competente.
Un ringraziamento speciale va a tutto il team e ai clienti che ci hanno permesso di raggiungere questo primo piccolo ma significativo traguardo.
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17 Giugno 2021
Polizze vita
Si segnala un’interessante decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 11421/2021) in materia di polizze vita. Risolvendo un contrasto all’interno della Suprema Corte, la decisione stabilisce che, in caso di indicazione degli “eredi legittimi” quali beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita, l’indennizzo dell’assicurazione è attribuito agli eredi legittimi del contraente per “teste” e non in base alle quote stabilite dalla successione legittima. Tra i beneficiari così identificati, non si costituisce una comunione ereditaria, ma ciascuno ha diritto alla sua porzione dell’indennizzo (determinato in base al numero degli eredi).
Ciò significa che l’eventuale testamento è ininfluente rispetto alle disposizioni del contratto di assicurazione, che costituisce il titolo dell’attribuzione agli eredi. Quindi, le norme sulla successione legittima servono solo per determinare la categoria dei beneficiari, ma non comportano l’applicazione delle relative disposizioni in termini di quote ereditarie.
Infine, la sentenza chiarisce anche gli effetti della premorienza di uno dei beneficiari come sopra individuati: la porzione dell’indennizzo è invece attribuita secondo le norme della successione legittima e quindi per quote e non per teste fra gli eredi legittimi del beneficiario premorto.
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10 Giugno 2021
Sterilizzazione delle perdite per cinque anni
Anche le perdite, maturate dalle società di capitali, negli esercizi antecedenti il 2020 e risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2020 rientrano nell’ambito di applicazione della norma emergenziale sulla sterilizzazione delle perdite (art. 6 D.L 23/2020): questa è, in sintesi, la conclusione a cui è giunto il Consiglio Nazionale del Notariato nello studio 88-2021. Nello stesso senso si era espressa la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con la massima 196, discostandosi dall’interpretazione offerta nella Circolare del M.I.S.E. del 29.1.2021. Secondo il mondo notarile, dunque, la sospensione delle misure di ricapitalizzazione si estende non solo alle perdite emerse nel corso del 2020 ma anche a quelle prodotte in esercizi precedenti. Una posizione, questa, che rassicurerà gli operatori che si sono interrogati circa l’effettiva portata della norma in questione. Si precisa che le perdite che maturino nell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020 non rientrano nell’alveo dell’art. 6 citato e, pertanto, rispetto ad esse, torna applicabile la normativa “ordinaria” in tema di perdite rilevanti.
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