6 Ottobre 2026
La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza n. 20966 del 20/6/2026, ha ribadito il principio secondo cui il sindaco non può invocare, quale causa di esonero dal proprio inadempimento, la circostanza di aver assunto la carica in un momento successivo al compimento dei fatti illeciti pregiudizievoli per la società. Pur subentrando in un contesto già compromesso, egli resta gravato dal dovere di verificare lo stato delle cose e, se del caso, di porvi rimedio, attivando i poteri sindacali – ivi compresi quelli ispettivi – idonei a portare alla luce le condotte illecite già consumate e a prevenire l’insorgenza di danni ulteriori.
La fattispecie oggetto di causa
La vicenda esaminata dalla Cassazione trae origine dall’opposizione allo stato passivo proposta dal sindaco di una società per azioni posta in liquidazione. Il sindaco lamentava l’esclusione del proprio credito, costituito dal compenso maturato per l’attività di vigilanza svolta, disposta dal giudice delegato sulla base dell’accoglimento, da parte della procedura, di un’eccezione di inadempimento sollevata nei suoi confronti dalla curatela.
Secondo la ricostruzione della curatela, il sindaco avrebbe omesso di attivarsi a fronte di condotte gestorie pregiudizievoli poste in essere dagli amministratori, non esercitando i poteri di controllo che la carica gli imponeva.
Il giudizio di legittimità
Il sindaco, nel ricorrere per Cassazione, deduceva – tra l’altro – che una parte delle condotte contestate si fosse consumata prima della propria nomina, sicché rispetto a tali fatti non gli sarebbe stato imputabile alcun inadempimento ai doveri di vigilanza, non essendo egli ancora investito della carica al momento della loro realizzazione.
La Suprema Corte respinge tale prospettazione, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui l’assunzione dell’incarico in epoca successiva al compimento dell’illecito non costituisce, di per sé, circostanza idonea a esonerare il sindaco da responsabilità.
L’accettazione della carica comporta infatti l’assunzione dei doveri di vigilanza e controllo propri dell’organo sindacale anche rispetto a una situazione societaria già compromessa, imponendo al sindaco subentrante di attivarsi di conseguenza. Nel caso di specie l’esercizio tempestivo dei poteri – anche ispettivi – attribuitigli dalla legge avrebbe potuto consentirgli di scoprire le condotte illecite pregresse e di reagire ad esse, così prevenendo il consolidarsi o l’aggravarsi del danno.
La responsabilità del sindaco subentrante, dunque, non si fonda sul fatto pregresso in sé, del quale egli non risponde direttamente, bensì sull’omesso esercizio dei poteri di controllo che, se tempestivamente attivati, avrebbero permesso di intercettare l’illecito già commesso e di arginare ulteriori conseguenze.
Il principio affermato dalla Corte
Sulla base di tali premesse, la Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di inadempimento sollevata nei confronti del sindaco, confermando l’esclusione del credito azionato in sede di opposizione allo stato passivo.
Nella medesima pronuncia, la Cassazione ha altresì escluso che il ricorrente avesse diritto a un termine ulteriore per dedurre nuovi mezzi istruttori, in applicazione del principio per cui, in sede di verifica dei crediti, i mezzi di prova vanno dedotti nel termine di decadenza previsto dall’art. 99, secondo comma, n. 4, l.fall.
I precedenti in materia
Questo principio si pone in linea di continuità con un orientamento già consolidato in materia di responsabilità dei sindaci. In particolare, con la sentenza n. 18770 del 12 luglio 2019, la Suprema Corte aveva già chiarito che non è sufficiente a esonerare i sindaci da responsabilità la circostanza di aver assunto la carica dopo l’effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, quando, una volta assunto l’incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di porvi rimedio.
Nello stesso senso si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 10212 del 2024, pronunciata in sede di opposizione a una sanzione Consob irrogata a un componente del collegio sindacale di un istituto bancario per irregolarità nel collocamento di azioni proprie. Il sindaco, subentrato per pochi mesi a un componente dimissionario, aveva invocato la necessità di un periodo di “ambientamento” nel nuovo ruolo per escludere la propria colpa. la Corte ha respinto il motivo, chiarendo che la condotta omissiva non può giustificarsi con l’esigenza di un periodo di ambientamento, dovendo il sindaco subentrante attivarsi in proprio e tempestivamente per conoscere le particolarità delle operazioni in corso.