15 Settembre 2026
La Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 20447 del 17/6/2026 si è discostata da un precedente diffuso orientamento di legittimità riconoscendo che l’omessa denuncia di sinistro, ai sensi dell’art. 1915 c. 1 c.c., comporta la decadenza dell’assicurato dal diritto all’indennizzo esclusivamente qualora tale mancanza sia determinata dalla volontà di frodare la compagnia assicurativa. Diversamente, il mancato tempestivo avviso di sinistro avrebbe carattere colposo, con la conseguente riduzione dell’indennità dovuta all’assicurato a seconda del pregiudizio causato all’assicurazione.
La fattispecie oggetto di causa
La causa oggetto della decisione della Cassazione in commento trae origine dall’incendio di un capannone industriale avvenuto durante dei lavori di impermeabilizzazione della copertura, da cui erano derivati rilevanti danni all’immobile. La compagnia assicurativa che aveva indennizzato i soggetti danneggiati dall’incendio aveva agito in surrogazione nei confronti della società subappaltatrice asseritamente responsabile del danno, la quale aveva chiamato in garanzia la propria assicurazione per la responsabilità civile.
I giudizi di merito si concludevano con la decisione di appello di conferma della sentenza di primo grado che, quanto ai rapporti tra la società subappaltatrice e la propria assicurazione, riconosceva la decadenza dell’assicurata dal diritto all’indennizzo avendo dolosamente omesso l’avviso di sinistro denunciato a distanza di venti mesi dalla verificazione del fatto.
Il giudizio di legittimità
L’assicurata denunciava in Cassazione – tra l’altro – la violazione dell’art. 1915 c.c. in quanto la Corte di Appello nel dichiarare la inoperatività della garanzia assicurativa aveva ritenuto sufficiente il dolo generico dell’assicurata, omettendo di accertare l’intento fraudolento nei confronti dell’assicuratore. Tale interpretazione dell’art. 1915 sarebbe erronea in quanto il dolo ex art. 1915 c. 1 c.c. deve intendersi come volontà di frode o comunque di lesione degli interessi dell’assicuratore.
La Suprema Corte ritiene fondato il ricorso sul punto che precede rilevando che la sentenza di secondo grado ha omesso di accertare se l’assicurato avesse un intento fraudolento ritenendo sufficiente che avesse consapevolmente deciso di non denunciare il sinistro.
La Cassazione addiviene alla suddetta decisione ragionando, principalmente, sulla ratio dell’art. 1915 c.c. ravvisabile i) nella salvaguardia dell’interesse dell’assicuratore a stimare il danno nel suo esatto ammontare, ii) accertare la causa del sinistro per l’operatività della polizza e iii) acquisire le prove per l’eventuale surrogazione. Ciò posto, il doloso inadempimento dell’assicurato all’obbligo di avviso previsto dall’art. 1915 c. 1 c.c. deve ritenersi quello volto a frustrare il suddetto scopo della norma con finalità fraudolente, non è invece sufficiente la mera coscienza e volontà di astenersi dall’avviso.
Inoltre, la completa perdita dell’indennizzo da parte dell’assicurato che abbia omesso la denuncia, in mancanza di intento frodatorio, sacrifica inutilmente i suoi diritti, mentre l’assicuratore è comunque tutelato dal secondo comma dell’art. 1915, secondo il quale l’omissione della denuncia di sinistro colposa giustifica il rifiuto dell’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
Il principio di diritto
In ragione di quanto precede la Corte Suprema cassa con rinvio la Sentenza di Appello enunciando il seguente principio di diritto: “per i fini di cui all’art. 1915, primo comma, c.c., l’omissione dolosa dell’avviso di sinistro previsto dall’art. 1913 c.c. comporta la decadenza dell’assicurato dal diritto all’indennizzo soltanto se compiuta al fine specifico di ingannare l’assicuratore a vantaggio dell’assicurato o di terzi. La voluta omissione dell’avviso, non dettata da intenti fraudolenti, costituisce omissione colposa ai sensi dell’art. 1915, secondo comma, c.c. e può comportare la riduzione dell’indennizzo. A tale ultimo fine, l’onere di provare l’esistenza e l’entità del pregiudizio causato dal ritardo o dall’omissione (che può teoricamente anche essere pari all’intero indennizzo) spetta all’assicuratore”.