29 Giugno 2026
Con la sentenza n. 4376 del 26 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di patto di famiglia, fornendo importanti indicazioni sui criteri che il giudice deve adottare per qualificare un complesso programma negoziale come riconducibile all’istituto disciplinato dagli artt. 768-bis e ss. c.c.
La Suprema Corte ha cassato la decisione della Corte d’appello che aveva escluso la configurabilità di un patto di famiglia nell’ambito di un articolato riassetto societario e patrimoniale realizzato tra componenti del medesimo nucleo familiare.
La funzione del patto di famiglia nell’ordinamento
Nel ricostruire la ratio dell’istituto, la Cassazione richiama la Raccomandazione 94/1069/CE della Commissione europea, che aveva invitato gli Stati membri ad adottare strumenti idonei a favorire il passaggio generazionale delle piccole e medie imprese, evitando che le regole successorie potessero compromettere la continuità aziendale.
In attuazione di tali indicazioni, il legislatore italiano ha introdotto nel 2006 il capo V-bis del titolo IV del libro II del Codice civile, disciplinando il patto di famiglia quale contratto mediante il quale l’imprenditore trasferisce l’azienda o il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote a uno o più discendenti.
Secondo la Corte, l’istituto costituisce una deroga espressa al divieto del patto commissorio e persegue l’obiettivo di garantire la continuità dell’impresa oltre la vita dell’imprenditore, assicurando stabilità agli assetti proprietari e gestionali.
La natura complessa dell’istituto
La pronuncia evidenzia come il patto di famiglia presenti una natura complessa, nella quale convivono profili riconducibili alla donazione, alla divisione anticipata della futura successione e alle disposizioni a favore di terzi.
Proprio tale funzione giustifica la partecipazione necessaria al contratto del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari qualora la successione si aprisse al momento della stipulazione, nonché il meccanismo di liquidazione o compensazione previsto a favore dei soggetti non assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni.
La stabilità dell’assetto realizzato trova ulteriore conferma nella sottrazione di quanto ricevuto alle ordinarie regole della collazione e della riduzione.
La valutazione deve riguardare la funzione concreta dell’operazione
Il passaggio centrale della decisione riguarda i criteri di qualificazione del negozio.
La Corte d’appello aveva escluso la configurabilità di un patto di famiglia sul presupposto che i figli destinatari del trasferimento fossero già soci delle società coinvolte e che non fosse ravvisabile un vero trasferimento del controllo societario.
Secondo i giudici di legittimità, invece, la verifica non può arrestarsi a dati meramente formali, ma deve concentrarsi sulla funzione economico-sociale concretamente perseguita dalle parti. Il giudice è pertanto tenuto a esaminare l’intero programma negoziale e a verificare se esso sia finalizzato a garantire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale attraverso i discendenti.
In tale prospettiva, la circostanza che i beneficiari fossero già titolari di partecipazioni sociali non esclude di per sé la configurabilità del patto di famiglia, anche perché l’art. 768-bis c.c. contempla espressamente la possibilità di trasferimenti parziali dell’azienda o delle partecipazioni.
Il rilievo del programma negoziale unitario
Particolare attenzione viene dedicata all’esigenza di valutare unitariamente tutti gli atti posti in essere dalle parti.
La Suprema Corte osserva che il complesso accordo prevedeva una redistribuzione delle partecipazioni societarie tra i figli, operazioni compensative riconducibili alla logica dei conguagli successori, attribuzioni patrimoniali a favore di alcuni componenti della famiglia, nonché la costituzione in favore dei genitori di diritti di abitazione e di una rendita vitalizia.
Si tratta di elementi che, secondo la Cassazione, avrebbero dovuto essere esaminati nel loro insieme al fine di verificare se l’operazione fosse effettivamente diretta a realizzare un ordinato passaggio generazionale dell’impresa.
Forma dell’atto pubblico e rischio di nullità
La Corte richiama inoltre il disposto dell’art. 768-ter c.c., che impone la forma dell’atto pubblico a pena di nullità.
La rilevanza dell’operazione, la presenza di componenti liberali e la funzione di anticipazione degli effetti successori giustificano, secondo il legislatore, l’assoggettamento del patto di famiglia a un rigoroso requisito formale.
Proprio per tale ragione, qualora il giudice del rinvio accerti che il complesso negoziale realizzato dalle parti integri effettivamente un patto di famiglia, dovrà verificare se siano stati rispettati i requisiti formali prescritti dalla legge e, in caso contrario, valutare le conseguenze derivanti dalla nullità dell’operazione.
La Suprema Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, rigetta i restanti; cassa l’impugnata sentenza in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Le ricadute operative della pronuncia
La sentenza assume particolare rilevanza per la pianificazione del passaggio generazionale delle imprese familiari, poiché conferma la necessità di valutare il patto di famiglia in base alla sua funzione concreta e non esclusivamente alla veste formale attribuita dalle parti ai singoli atti.
Articolate operazioni di riorganizzazione societaria e patrimoniale, pur realizzate attraverso una pluralità di negozi collegati, possono essere qualificate come patto di famiglia ove risultino finalizzate a trasferire anticipatamente l’impresa o le partecipazioni ai discendenti, assicurandone la continuità gestionale.
Ne consegue la necessità di prestare particolare attenzione alla struttura dell’operazione, alla partecipazione di tutti i soggetti richiesti dagli artt. 768-bis e ss. c.c., nonché al rispetto della forma dell’atto pubblico prevista dall’art. 768-ter c.c.