17 Marzo 2026
Con la sentenza n. 2023 del 30 gennaio 2026 la Cassazione civile, sez. II, ha affermato che il divieto di patto commissorio previsto dall’art. 2744 c.c. non riguarda soltanto il patto espressamente descritto dalla norma, ma qualunque convenzione che ne realizzi in concreto lo scopo. È quindi nulla ogni operazione negoziale che comporti la preventiva pattuizione del trasferimento della proprietà di un bene del debitore al creditore quale conseguenza dell’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria.
La fattispecie ed i giudizi di merito
La parte attrice introduceva la causa di primo grado, al fine di chiedere l’accertamento della nullità della procura speciale a vendere conferita alla controparte e del conseguente contratto di compravendita immobiliare stipulato dal procuratore speciale, trattandosi di atti attraverso i quali era stato realizzato un patto commissorio. A sostegno di quanto rappresentato, l’attrice allegava di essere debitrice della convenuta e che la vendita del suo immobile, effettuata dal creditore munito di procura speciale, in favore della propria madre, quale soggetto fittiziamente interposto, costituisse strumento per l’estinzione del pregresso debito.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale accoglieva le pretese attoree dichiarando la nullità del contratto di compravendita immobiliare per violazione del divieto di patto commissorio.
La Corte di Appello riformava la decisione impugnata rigettando la domanda di nullità per mancanza di prova del credito con conseguente non configurabilità del patto commissorio, che presuppone un nesso teleologico tra credito, procura e compravendita.
La sentenza di secondo grado è stata impugnata in Cassazione sulla base di diversi motivi, tra i quali assumono centrale rilievo:
- l’omesso esame di fatti decisivi per la decisione, rappresentati dall’erogazione di un prestito, con il contestuale obbligo di rilascio di una procura speciale a vendere, con mandato irrevocabile, in favore del creditore, per l’ipotesi di inadempimento al rientro del prestito;
- falsa applicazione dell’art. 2744 c.c. e di diverse altre disposizioni di legge per non avere la Corte di Appello ritenuto integrata la fattispecie di patto commissorio.
La sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto i precitati motivi di ricorso per le seguenti ragioni.
Con riferimento alla prova del prestito con contestuale rilascio di procura speciale a vendere a garanzia dello stesso, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte di Appello non avrebbe esaminato i fatti di carattere decisivo per la decisione risultanti dai documenti di causa, da cui emergeva l’esistenza di un credito ed il contestuale conferimento della procura a garanzia del suo eventuale inadempimento.
Per quanto attiene, invece, all’interpretazione ed applicazione dell’art. 2744 c.c., la Cassazione afferma che esso debba essere interpretato in modo funzionale, così che il divieto colpisca non solo il patto descritto dalla norma, ma qualunque tipo di accordo che realizzi l’intento vietato dall’ordinamento giuridico, ossia l’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un bene di cui è titolare quale conseguenza ed a garanzia di un proprio debito.
Ciò comporta che le operazioni complesse articolate in più atti giuridici tra loro connessi devono considerarsi nel loro complesso ed in relazione alla loro finalità e non in modo parcellizzato, allo scopo di comprendere se tendano a violare il divieto di patto commissorio.
Precisa, inoltre la Cassazione che “il patto commissorio, vietato dall’art. 2744 c.c., è configurabile quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell’obbligazione, mentre l’integrazione del patto è esclusa solo ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale datio in solutum ex art. 1197 c.c., ovvero esprima esercizio di una facoltà che si sia riservata all’atto della costituzione dell’obbligazione medesima ex art. 1286 c.c.”.
In considerazione del ragionamento sopra sintetizzato, la Suprema Corte esprime il seguente principio di diritto:
“In materia di patto commissorio, l’art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché, in forza della sua previsione, risulta colpito da nullità non solo il “patto” ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento giuridico, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito”.
In conclusione, la Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza impugnata affinché la Corte di Appello, in diversa composizione, rivaluti la causa alla luce dei principi espressi.
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