5 Novembre 2024
Con la Sentenza n. 24859 del 16 settembre 2024, la Corte di Cassazione, in continuità con precedenti pronunce, ha confermato che la procedura da seguire per l’esecuzione del pignoramento di quote di società a responsabilità limitata è quella del pignoramento diretto previsto dall’art. 2471 c.c. e non il pignoramento presso terzi ai sensi dell’art.543 c.p.c. precisando che ciò vale anche nei casi in cui le quote societarie sono fiduciariamente intestate a un terzo. L’intestazione fiduciaria, infatti, NON comporta un trasferimento della proprietà dal fiduciante alla fiduciaria.
Il Caso
Nel caso in oggetto, la creditrice aveva eseguito un pignoramento presso terzi, ai sensi dall’art. 543 c.p.c., su partecipazioni societarie dell’ex coniuge intestate a società fiduciarie.
Il Giudice di merito aveva dichiarato la nullità del pignoramento e disposto la chiusura anticipata della procedura esecutiva, sostenendo che, nel caso di quote di una società a responsabilità limitata intestate a società fiduciarie, il pignoramento sarebbe dovuto avvenire seguendo le disposizioni previste dall’art. 2471 c.c., secondo il quale: “La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese” e non con la procedura prevista dall’art. 543 c.p.c. per il pignoramento presso terzi.
La sentenza della Corte di Cassazione
Sulla questione è intervenuta la Suprema Corte ribadendo che, essendo le quote di una s.r.l. dei beni immateriali equiparabili a un bene mobile non iscritto in pubblico registro e non un credito che il debitore ha nei confronti di un terzo, non può applicarsi la procedura prevista per il pignoramento presso terzi. Il pignoramento delle partecipazioni di una s.r.l. deve quindi seguire le modalità previste dall’art. 2471 c.c., in base al quale le partecipazioni di s.r.l. possono essere oggetto di pignoramento soltanto nei confronti del socio che ne è titolare. Per quanto riguarda la procedura, il pignoramento diretto, o documentale, deve essere notificato, dal creditore particolare del socio, al debitore e alla società, per essere poi iscritto e depositato nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio.
L’esecuzione forzata della partecipazione si articola sostanzialmente in due fasi: la notifica che ha lo scopo di informare la società riguardo ad un evento che incide sulla sua struttura societaria, ma non serve a consentire alla stessa di fornire una dichiarazione di quantità in udienza, come invece avviene nell’espropriazione presso terzi; l’iscrizione nel registro delle imprese che ne dà pubblicità ed è necessaria per garantire l’opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento compiuti successivamente alla data di iscrizione del pignoramento.
La procedura prevista dall’art. 2471 C.c. si applica anche quando le quote sono intestate a società fiduciarie, in quanto l’intestazione fiduciaria NON comporta un trasferimento della proprietà dal fiduciante alla fiduciaria. La Corte ha infatti ribadito che, anche in questi casi, la società fiduciaria non è considerata debitor debitoris e, quindi, non può usare, né tanto meno disporre della quota medesima, dato che il potere di disposizione della quota è prerogativa esclusiva del socio debitore, il quale può validamente esercitarlo prescindendo dalla cooperazione degli organi sociali.
Il Principio di Diritto
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha infine affermato il seguente principio di diritto: “Il pignoramento della quota di società a responsabilità limitata – la quale esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto in un pubblico registro -, laddove intestata a società fiduciaria operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939, si esegue non già nelle forme del pignoramento presso terzi, ma ai sensi dell’art. 2471, primo comma, cod. civ., nel testo modificato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, mediante notificazione sia alla società cui si riferisce la quota sottoposta ad esecuzione, sia alla società che ne è intestataria formale, nonché a mezzo della successiva iscrizione nel registro delle imprese, generando l’intestazione formale un fenomeno di dissociazione tra la situazione di “proprietà sostanziale”, che resta in capo al fiduciante, e la “proprietà formale”, che ricade in capo alla fiduciaria, per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all’esercizio dei diritti sociali”.
Seguici su LinkedIn