27 Luglio 2023
A partire dal 6 luglio 2023, i cittadini hanno l’opportunità di registrare il proprio domicilio digitale nell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), fornendo un indirizzo PEC precedentemente attivato, per ricevere tutte le comunicazioni ufficiali dalla Pubblica Amministrazione e la notifica degli atti giudiziari. Gli indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti già presenti su INI-PEC sono automaticamente importati all’interno dell’INAD.
L’impatto dell’attivazione dell’INAD sulla notifica degli atti giudiziari
L’attivazione dell’INAD comporta rilevanti conseguenze nell’ambito delle notifiche degli atti giudiziari, in quanto, ai sensi degli artt. 3-bis, Legge n. 53/94 e 16-ter, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, gli avvocati potranno procedere con la notifica degli atti a mezzo PEC anche nei confronti dei soggetti iscritti nel pubblico elenco in commento.
Peraltro, considerando anche le modifiche apportate alla disciplina delle notificazioni degli atti giudiziari dalla riforma Cartabia e segnatamente all’art. 137 c.p.c. ultimo comma, emerge che la notifica PEC più che una facoltà per l’avvocato notificante si atteggia quale obbligo. Invero l’Ufficiale Giudiziario può essere incaricato della notifica esclusivamente a fronte di una dichiarazione del difensore che la notifica via PEC “non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario”. Il perimetro di attività degli Ufficiali Giudiziari in materia di notifica ne esce, quindi, ulteriormente circoscritto mentre si amplia quello degli avvocati, con relativi oneri di consultazione e verifica.
Un secondo profilo di impatto dell’attivazione dell’INAD sulle notifiche degli atti giudiziari attiene alle notificazioni nei confronti di professionisti (che erano già dotati di PEC obbligatoria collegata all’iscrizione al proprio albo professionale) di atti afferenti questioni private o comunque estranee allo svolgimento della loro attività professionale. Infatti, l’importazione degli indirizzi PEC dei professionisti sull’INAD consente di ritenere superato ogni dubbio in ordine alla legittimità di una tale notificazione, che invece prima sussisteva stante l’intima connessione tra la PEC obbligatoriamente richiesta dai rispettivi ordini e l’attività professionale svolta.
Procedure di registrazione e requisiti per l’iscrizione
Può registrare il proprio domicilio digitale chi ha compiuto il diciottesimo anno di età, i professionisti non organizzati in ordini, albi o collegi secondo la legge n. 4/2013 e gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell‘Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).
Per registrarsi a INAD, occorre accedere al sito ufficiale e seguire le istruzioni. Il sistema richiederà di fornire un indirizzo PEC attivo e di completare il processo di autenticazione utilizzando SPID, CIE o CNS.
Una volta completata la registrazione, il domicilio digitale sarà attivo e pronto per ricevere comunicazioni ufficiali. L’accesso a INAD avviene tramite il sito https://domiciliodigitale.gov.it, utilizzando SPID, CIE o CNS. Una volta autenticati, sarà necessario inserire il proprio recapito certificato, ovvero l’indirizzo PEC scelto come domicilio digitale.
Chi può consultarlo
La consultazione di INAD è aperta a tutti e non richiede autenticazione. È possibile accedere inserendo uno dei seguenti parametri di ricerca: codice fiscale, cognome, nome e provincia di residenza, denominazione dell’ente e provincia in cui è stabilita la sede legale o l’indirizzo del domicilio digitale (attualmente è attiva esclusivamente la ricerca per codice fiscale).
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