14 Aprile 2023
In caso di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, il soggetto danneggiato può agire per ottenere il risarcimento del danno all’immagine e alla reputazione. Tale danno non sussiste però “in re ipsa”, ma deve essere adeguatamente provato dal danneggiato.
Lo ha confermato in una recente sentenza, la Cassazione civile, sez. I, 06 marzo 2023, n. 6589, sottolineando che il danno all’immagine e alla reputazione va allegato specificamente e dimostrato da chi ne richiede il risarcimento.
Danno all’immagine e alla reputazione
I diritti alla reputazione personale, all’immagine e all’onore sono riconosciuti quali diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione. La lesione di tali diritti, derivante dall’illecita segnalazione di un soggetto alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, comporta a carico del responsabile, l’obbligo di risarcire anche il danno non patrimoniale subito dal danneggiato. Tale danno consiste nel vedersi ingiustamente indicato come insolvente, configurando una lesione all’immagine sociale della persona danneggiata. Tuttavia, si tratta di un danno suscettibile di essere riconosciuto e risarcito solo se adeguatamente dimostrato in giudizio, senza presunzioni o automatismi che esonerino in tutto o in parte il danneggiato dall’onere della prova.
Il caso di specie
Nella fattispecie oggetto della pronuncia in commento, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, pur a fronte dell’erronea segnalazione circa la qualità di terzo datore di ipoteca, ha respinto la richiesta risarcitoria avanzata dall’attore.
A sostegno della decisione di rigetto della domanda di risarcimento del danno anche di carattere non patrimoniale, la Cassazione ha condiviso la motivazione della Corte territoriale, secondo la quale l’attore avrebbe solo genericamente allegato, senza darne una dimostrazione specifica, l’avvenuta interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l’accesso al sistema di archivio della Centrale Rischi da parte di operatori interessati.
Seguici su LinkedIn