14 Giugno 2024
La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13214 del 14 maggio 2024 ha affermato che sussiste la vendita di aliud pro alio (che dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e condizioni di cui all’art. 1495 c.c.) quando la causa concreta che aveva giustificato l’atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, pregiudicando la stessa identità della cosa acquistata, con la conseguenza che la res promessa si riveli funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata commissionata.
Il caso e la decisione di merito
Tra due società intercorreva una fornitura di calcestruzzo per la realizzazione del massetto di sostegno del pavimento di uno stabilimento industriale. Tuttavia, il calcestruzzo si dimostrava inidoneo all’utilizzo previsto, in quanto non sufficientemente resistente, determinando l’insorgenza di fratture sulla pavimentazione.
In seguito all’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio risultava che il calcestruzzo compravenduto non corrispondeva per caratteristiche a quello commissionato (classe RCK 250), essendo di classe RCK 200 e, quindi con minor capacità di resistenza e, pertanto, inidoneo all’uso convenuto.
A fronte di quanto precede le corti di merito hanno riconosciuto che l’inadempimento di parte venditrice integrasse la vendita di aliud pro alio con conseguente diritto dell’acquirente di agire per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., con svincolo dagli stringenti termini di prescrizione e decadenza imposti dall’art. 1495 c.c. per la contestazione di vizi della cosa compravenduta.
Il giudizio della Cassazione
La corte di legittimità – adita in relazione ai presupposti per la configurazione della fattispecie dell’aliud pro alio – ha affermato che “ sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l’utilità presagita”.
Viceversa – i.e. in caso di mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria di merce cui il compratore intendeva destinare la cosa – si fuoriesce da tale categoria giuridica e si rientra piuttosto nella fattispecie di vizi redibitori, oppure in quella della mancanza di qualità essenziali. Queste ultime fattispecie sono soggette ai termini previsti dall’art. 1495 c.c. i) per la denuncia dei vizi – di 8 giorni dalla scoperta, salvo diverso termine previsto dalle parti o dalla legge; ii) prescrizionale per l’avvio dell’azione – di un anno dalla consegna.
L’azione di risoluzione per vendita dell’aliud pro alio non è soggetta a tali termini e ciò pone il contraente adempiente in una posizione nettamente più favorevole rispetto a chi agisce nell’ambito delle fattispecie da ultimo ricordate. Spesso accade, infatti, che l’acquirente si avveda di problemi con forte connotazione tecnica ben oltre l’anno della consegna o che debba dimostrare che si trattava di vizi occulti e la data di scoperta per superare l’eccezione di decadenza spesso sollevata dal venditore.
Nel caso di specie la Cassazione rileva che dalla decisione impugnata risulta la scarsa resistenza del calcestruzzo rispetto alle caratteristiche richieste dall’acquirente, senza che, tuttavia, emerga una deficienza strutturale del bene tale da pregiudicarne l’appartenenza al genus; pertanto, cassa la decisione di appello con rinvio, affinché venga approfondita l’incidenza della minore resistenza evocata del calcestruzzo rispetto alla possibilità di assolvere alle sue funzioni.
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