22 Aprile 2021
Lo ha recentemente confermato la Cassazione che con la sentenza n. 7384/2021 ha respinto il ricorso incidentale della Ferrari con la domanda di 260mila euro di danni verso il proprio distributore libanese. Nella prospettazione della casa italiana, infatti, la procedura di insolvenza di quest’ultimo non solo avrebbe legittimato la prima a recedere dal contratto di distribuzione in essere ma avrebbe altresì danneggiato la sua reputazione commerciale.
La legittimità del recesso è stata confermata dalla Corte di Appello e dalla Cassazione mentre entrambe le Corti hanno respinto la domanda di risarcimento per danno all’immagine, mancando la prova concreta della effettiva lesione alla reputazione commerciale. È stato evidenziato che la fama mondiale del marchio non è di per sé sufficiente a provare, anche per presunzioni, che l’evento di danno si sia verificato.
Anche un’azienda nota in tutto il mondo deve, quindi, fornire prova della sussistenza e dell’entità materiale di un danno concreto alla propria immagine causato dalla condotta di un’altra parte, non potendosi assumersi la sussistenza di tale danno in re ipsa.
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