10 Giugno 2021
Anche le perdite, maturate dalle società di capitali, negli esercizi antecedenti il 2020 e risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2020 rientrano nell’ambito di applicazione della norma emergenziale sulla sterilizzazione delle perdite (art. 6 D.L 23/2020): questa è, in sintesi, la conclusione a cui è giunto il Consiglio Nazionale del Notariato nello studio 88-2021. Nello stesso senso si era espressa la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con la massima 196, discostandosi dall’interpretazione offerta nella Circolare del M.I.S.E. del 29.1.2021. Secondo il mondo notarile, dunque, la sospensione delle misure di ricapitalizzazione si estende non solo alle perdite emerse nel corso del 2020 ma anche a quelle prodotte in esercizi precedenti. Una posizione, questa, che rassicurerà gli operatori che si sono interrogati circa l’effettiva portata della norma in questione. Si precisa che le perdite che maturino nell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020 non rientrano nell’alveo dell’art. 6 citato e, pertanto, rispetto ad esse, torna applicabile la normativa “ordinaria” in tema di perdite rilevanti.
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