5 Aprile 2024
Nella recente sentenza n. 1587 del 16 gennaio 2024 la Suprema Corte di Cassazione civile ha chiarito quale sia la data da cui cessa l’esenzione automatica dalle procedure concorsuali prevista per le start-up innovative.
Il caso
Il giudizio di Cassazione è stato promosso da una società, costituita il 25.3.2015 e a suo tempo iscritta nella sezione speciale delle start-up innovative del Registro imprese, da cui era stata cancellata in data 13.04.2021, avverso la sentenza di fallimento emessa a suo carico in data 8.4.2021 (e pubblicata il 13.04.2021) e cioè in un momento in cui la società risultava ancora iscritta tra le start-up innovative, pur essendo il termine quinquennale per tale iscrizione scaduto il 25.3.2020.
Normativa applicabile e precedenti giurisprudenziali
La pronuncia in commento ha ripercorso la normativa rilevante e i precedenti giurisprudenziali evidenziando che:
- l’art. 31 del d.l. 179/12 prevede un regime di favore per le start-up innovative esentandole dalle procedure concorsualidiverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3 (che disciplina i “Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”) per il periodo coincidente con la permanenza di tale qualifica e così al massimo per un quinquennio;
- l’iscrizione di una società quale start up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell’art. 31, d.l. cit., essendo necessario anche l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di start up innovativa (cfr. Cass. 2892/2023);
- l’applicazione del regime di favore cessa allo scadere del periodo quinquennale dalla costituzione oppure in data antecedente qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dalla legge per qualificarsi come tale;
- la start-up innovativa è cancellata dalla sezione speciale del registro imprese all’esito delle formalità amministrative da compiersi entro 60 giorni dallo scadere del periodo quinquennale o comunque dalla perdita dei requisiti.
La questione dibattuta
Nel caso sottoposto alla Corte di Cassazione era dibattuto se la cessazione del beneficio avvenisse all’esito della cancellazione della start-up dalla sezione speciale del registro imprese in seguito alle relative formalità amministrative da compiersi entro il termine di 60 giorni ovvero se fosse automatica alla scadenza del termine quinquennale.
Il principio di Diritto
Nella sentenza in esame è stato chiarito che: “la cessazione del beneficio in questione avviene automaticamente alla scadenzadel termine quinquennale previsto dalla legge – nel caso in esame il 25/03/2020 – senza che rilevi né il termine di sessanta giorni previsto per l’adempimento delle formalità amministrative di cancellazione della start up (che ha già perso il beneficio) dalla sezione speciale del registro imprese, né la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta dall’ufficio stesso, risultando evidente che un aspetto così importante, incidente sullo status delle imprese, non può essere collegato alle contingenze di più o meno solerti adempimenti amministrativi”.
La Suprema Corte di Cassazione ha quindi concluso che non ha alcuna rilevanza la data in cui la start up sia stata effettivamente cancellata dalla sezione speciale del registro delle imprese e ha respinto il ricorso della ex start-up nel frattempo dichiarata fallita.
Sempre sulla scorta della assoluta rilevanza riconosciuta alla sostanziale sussistenza o meno dei requisiti per essere qualificata come start-up innovativa, tra cui il periodo temporale di 5 anni dalla costituzione, è stato altresì precisato che “le proroghe dei termini processuali e procedimentali disposte con la decretazione d’urgenza nel periodo della pandemia da Covid-19 nulla hanno a che vedere con la scadenza di un termine, integrante un requisito sostanziale, da cui deriva la cessazione di un beneficio, senza richiedere alcun adempimento a carico del beneficiato”.
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