28 Aprile 2022
La Corte di Cassazione interviene sul c.d. “social scoring”, ossia l’uso di sistemi informatici per la valutazione dell’affidabilità delle persone fisiche.
Con l’ordinanza 14381/21 esprime infatti un principio che si preannuncia di rilievo anche in relazione a futuri sviluppi della frontiera dell’intelligenza artificiale: “il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato; ne segue che nel caso di una piattaforma web preordinata all’elaborazione di profili reputazionali di singole persone incentrata su un sistema di calcolo con alla base un algoritmo finalizzato a stabilire i punteggi di affidabilità, il requisito di consapevolezza non può considerarsi soddisfatto ove lo schema dell’algoritmo e gli elementi di cui si compone restino ignoti o non conoscibili da parte degli interessati”.
Dunque, ancora una volta il focus è sul consenso informato, che deve essere pienamente libero, specifico e consapevole, anche se nel caso di specie potrebbero emergere criticità su come il principio possa tradursi concretamente rispetto al grado di conoscenza che un soggetto non qualificato possa avere di un algoritmo. Resta il fatto che sul versante del titolare incombe comunque l’onere di predisporre un’informativa che dia adeguato conto del processo informatico alla base della valutazione.
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