28 Luglio 2023
Per ottemperare al D.lgs. n. 24/2023 (di attuazione della Direttiva UE 1937/2019) riguardante la protezione del whistleblower, ossia di chi segnala attività illecite all’interno di un’organizzazione pubblica o privata, i soggetti pubblici e quelli privati con almeno 50 dipendenti (a pena di sanzioni da 10.000 a 50.000 euro) devono attivare entro il prossimo 15 luglio ( per i soggetti privati che occupano fino a 249 dipendenti l’obbligo decorre invece dal 17 dicembre 2023) un proprio canale di segnalazione, che garantisca la riservatezza del contenuto della segnalazione, dell’identità del segnalante e delle persone nella stessa menzionate.
Gestione delle segnalazioni
Il canale deve consentire di ricevere le segnalazioni in forma scritta (anche in via informatica) o in forma orale (telefono e messaggistica vocale). La sua gestione deve essere affidata ad un ufficio interno o soggetto esterno a ciò dedicato, autonomo e con personale specificamente formato. Per i soggetti pubblici, il decreto individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (“RPCT”). I soggetti privati potrebbero invece ad esempio incaricare l’ufficio di compliance aziendale o l’ODV ex D.lgs. 231/2001. Dell’istituzione del canale di segnalazione deve essere fornita adeguata e chiara informativa, facilmente visibile nei luoghi di lavoro o in una sezione dedicata del sito internet aziendale.
Canali di segnalazione condivisi
Il D.lgs. 24/2023 prevede, come la Direttiva 1937/2023, la possibilità di condividere i canali di segnalazione: per il settore pubblico, unicamente per i comuni diversi dai capoluoghi di provincia; per il settore privato, unicamente per i soggetti che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di dipendenti non superiore alle 249 unità. Questo aspetto potrebbe interessare i gruppi e le multinazionali, nell’ottica di centralizzare la gestione delle segnalazioni. Sul punto si è pronunciata la Commissione Europea in due comunicazioni del giugno 2021, in cui chiarisce che potrebbe essere compatibile con la Direttiva 1937/2023 creare o mantenere funzioni di whistleblowing centralizzate a livello di gruppo e che le varie filiali possano beneficiare delle risorse investigative della capogruppo, purché la filiale impieghi meno di 250 dipendenti, i canali di segnalazione esistano e restino attivi a livello di quest’ultima e il segnalante possa richiedere che la segnalazione venga gestita a livello locale.