21 Aprile 2023
In un recentissimo decreto del 13 aprile 2023, il Tribunale di Verona, sulla base della ricostruzione delle nozioni di giudizi instaurati e di giudizi pendenti nel regime transitorio della riforma Cartabia (art. 35 del d. lgs. 149/2022), ha chiarito che il nuovo rito di primo grado non si applica in un giudizio introdotto con atto di citazione presentato in notifica il 28 febbraio e ricevuto dal convenuto il 2 marzo che resta quindi soggetto al rito previgente.
Cosa prevede la norma transitoria
La norma transitoria prevede, infatti, che: “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.”
Si sottopongono, quindi, ad un regime diverso i giudizi “instaurati” a decorrere dal primo marzo 2023 e quelli “pendenti” alla data del 28 febbraio 2023, stabilendo che ai primi si applichino le nuove disposizioni.
Instaurazione e pendenza del giudizio: chiarimenti del Tribunale di Verona
Il Codice di procedura civile disciplina la nozione di pendenza del giudizio (art. 39 ultimo comma c.p.c.), mentre la nozione di instaurazione non è rinvenibile in alcuna norma del codice di rito.
Il Giudice di Verona, ha osservato che “instaurazione e pendenza (del giudizio) non possono essere dei sinonimi o, per meglio dire, si tratta di espressioni che non coincidono esattamente tra loro perché altrimenti sarebbe impossibile individuare il discrimine per l’applicazione delle nuove norme”, ha considerato che “la nozione di pendenza allude a processi che possono trovarsi in fasi processuali diverse, da quella iniziale, a quella di trattazione, a quella decisionale” mentre “la nozione di instaurazione si riferisce invece ad un processo che è ancora nella fase di instaurazione del contraddittorio ed è quindi più circoscritta di quella di pendenza”.
Secondo l’interpretazione offerta nella sentenza in commento, il legislatore, utilizzando l’espressione “instaurazione”, ha volutamente stabilito che, mentre per i giudizi pendenti (meglio sarebbe stato dire “già pendenti”) alla data del 28 febbraio, e in qualunque fase essi si trovassero, si applicano le norme previgenti, per quelli introdotti dal primo marzo, ossia per quelli per i quali, a partire da quella data sia inviato l’atto di citazione per la notifica, se soggetti al giudizio ordinario, o depositato il ricorso, se soggetti al rito semplificato, vengono in rilievo le nuove norme.
Muovendo da tali presupposti, il Giudice è giunto a concludere che essendo stato l’atto di citazione inviato per la notifica il 28 febbraio il giudizio soggiace alla disciplina previgente.
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