24 Settembre 2021
È configurabile una responsabilità diretta dell’amministratore della capogruppo per l’esercizio colposo dei poteri di direzione e coordinamento in relazione a fatti verificatisi in una controllata.
È quanto emerge dalle motivazioni della recente sentenza della Cass. Penale n. 32899/21, concernente il disastro di Viareggio del 20.06.2009.
Gli ermellini hanno evidenziato come il fenomeno del gruppo di imprese e della sua disciplina permetta di individuare in capo agli amministratori della holding un nucleo di poteri caratteristici e, in corrispondenza degli stessi, un nucleo di corrispondenti doveri; in ragione di essi anche all’amministratore della holding può far capo una sfera di competenza, esercitata attraverso i poteri di direzione e di coordinamento, rapportata ai rischi connessi alle attività svolte direttamente dalle società del gruppo.
In tal senso è stato quindi ritenuto che l’autonomia degli organi di gestione delle controllate non è di per sé incompatibile con la titolarità, in capo all’amministratore della capogruppo, di una competenza inerente eventuali aree di rischio connesse all’attività di impresa, dovendosi in ogni caso valutare, per l’attribuzione di eventuali responsabilità penali in materia di delitti colposi, il reale assetto dei poteri attribuiti alla holding.
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