14 Febbraio 2022
Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare la sicurezza e l’adeguatezza funzionale dei macchinari ricevuti in comodato, rispondendo dell’infortunio occorso ad un dipendente durante il loro utilizzo, se dipeso dalla mancanza dei requisiti richiesti.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione Penale con l’ordinanza 9.12.2021 n. 45382: nello specifico, il Supremo Collegio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato dal datore di lavoro ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 590 c.p., per l’infortunio accaduto ad un proprio dipendente durante l’utilizzo di un pantografo in comodato d’uso, risultato privo delle protezioni infortunistiche richieste dalle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
In proposito è bene peraltro ricordare come l’art. 23 del D. Lgs. n. 81/2008 vieti espressamente, fra l’altro, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la giurisprudenza, anche in tal caso, è del resto unanime nel ritenere che eventuali clausole di esonero dalla responsabilità contenute in un contratto di comodato non possano in alcun modo validamente escludere possibili conseguenze di rilievo penale in capo al concedente in uso in ipotesi di macchinari non a norma.
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