20 Maggio 2021
L’obbligo di versare i contributi sull’identità sostitutiva del preavviso permane anche se datore e lavoratore decidono di convertire il licenziamento in una risoluzione consensuale.
Con la sentenza n. 12932 del 13.05.2021 la Corte di Cassazione ha statuito che nell’ipotesi in cui il lavoratore licenziato rinunci, in esito ad un accordo transattivo con il datore di lavoro, all’indennità sostitutiva del preavviso, tale rinuncia non ha alcun effetto sull’obbligazione contributiva previdenziale, che dovrà pertanto essere comunque assolta. È stato, infatti, chiarito che “è nel momento stesso in cui il licenziamento acquista efficacia che sorge il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso e la conseguente obbligazione contributiva su tale indennità”, a prescindere dal fatto che detta indennità venga successivamente rinunciata dal lavoratore. “Con l’intimazione del licenziamento l’indennità sostitutiva del preavviso viene attratta, per il suo intrinseco valore retributivo, nel rapporto assicurativo, autonomo e distinto, completamente insensibile all’effettiva erogazione”; una siffatta rinuncia, pertanto, “non potrà avere alcun effetto sull’obbligazione pubblicistica, perché il negozio abdicativo proviene da soggetto (il lavoratore) diverso dal titolare (INPS)”.
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