6 Maggio 2022
Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea è attualmente all’esame della Camera dei Deputati. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 1° agosto 2022.
Il decreto introduce disposizioni sui diritti minimi e sulle informazioni da fornire ai lavoratori in merito alle rispettive condizioni di lavoro, con l’obiettivo di rispondere alle nuove sfide del mercato del lavoro legate agli sviluppi demografici, alla digitalizzazione e a nuove forme di lavoro.
Nello specifico, la direttiva si propone di migliorare: l’accesso dei lavoratori alle informazioni concernenti il loro contratto di lavoro; le condizioni di lavoro di tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle tipologie di lavoro non standard, salvaguardando, allo stesso tempo, l’adattabilità e l’innovazione del mercato del lavoro; il rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro, mediante un rafforzamento delle misure di tutela a ciò preposte; la trasparenza nel mercato del lavoro, evitando di imporre oneri eccessivi alle imprese di qualsiasi dimensione.
In particolare, riportiamo l’attenzione sui seguenti articoli:
- l’articolo 7, nel recepire l’articolo 8 della direttiva 1152/2019, detta alcuni principi in materia di periodo di prova, confermandone la durata in un termine non superiore a 6 mesi (salvo minor durata prevista dai CCNL). In particolare, viene codificato il principio per cui eventuali assenze del lavoratore durante il periodo di prova ne estenderanno la durata in misura proporzionale. Inoltre, è stata introdotta la regola per cui nei rapporti di lavoro a tempo determinato, la durata del periodo di prova dovrà essere proporzionale alla durata prevista del contratto ed alla “natura dell’impiego”.
- l’art. 8, nel recepire l’articolo 9 della direttiva 2019/1152, sancisce il principio secondo cui un datore di lavoro non possa di norma vietare ad un lavoratore di svolgere un impiego parallelo al di fuori dell’orario di lavoro stabilito, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole.
- l’art. 9 recepisce il corrispondente articolo 10 della direttiva 2019/1152 e sancisce il principio della prevedibilità minima dell’orario di lavoro per quei lavoratori il cui rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione ex art. 2 D. Lgs n. 81/2015, ovvero di agenzia e/o rappresentanza commerciale, si svolga secondo modalità organizzative in tutto o in gran parte imprevedibili.
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