13 Ottobre 2022
La Corte d’Appello di Napoli, con la recente sentenza n. 3843 del 19.9.2022, ha dichiarato l’improcedibilità dell’impugnazione in ragione della mancata partecipazione personale dell’appellante al primo incontro di mediazione, giustificata sulla base di generici impedimenti, incontro cui ha preso parte il solo avvocato munito di mera procura alle liti e sprovvisto di procura sostanziale per la mediazione.
Nella sentenza in esame la Corte d’appello di Napoli, richiamando i principi enunciati dalla Cassazione (sent. n. 8473/2019 e n. 18068/2019), ha sottolineato che il successo dell’attività di mediazione è affidato al contatto diretto tra le parti e che il mediatore professionale, attraverso l’interlocuzione diretta e informale, può aiutare a trovare una soluzione. Di conseguenza, le parti che non possono o non vogliono partecipare alla mediazione possono farsi sostituire da un terzo, anche dal loro avvocato, che deve però essere munito di procura sostanziale specifica per il procedimento di mediazione che gli conferisca il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, non essendo sufficiente – al contrario – la procura alle liti che conferisce al difensore il potere di rappresentanza della parte in giudizio e non in un’attività esterna al processo qual è appunto la mediazione. La procura deve, inoltre, essere già presente nel momento in cui si svolge la mediazione, dovendosi escludere la possibilità di sanatorie ex post.
La pronuncia in commento, quindi, muove dalla valorizzazione della natura stessa della mediazione quale attività professionale finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca, da una parte, di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e, dall’altra, al fine di formulare una proposta per la risoluzione della stessa.
A seguito della dichiarazione di improcedibilità dell’appello per mancato esperimento della mediazione, sono state altresì applicate le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa con condanna delle parti che non hanno partecipato personalmente alla mediazione a versare una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Questa pronuncia si pone nel solco da qualche anno tracciato dal legislatore e seguito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che vede nelle procedure per la risoluzione delle dispute alternative al giudizio (c.d. ADRs), tra cui in primis la mediazione, un importante strumento deflattivo dell’attività di Tribunali e Corti, conferendo alle stesse un ruolo sempre più importante e centrale nel nostro ordinamento. In questa direzione si pongono sia la riforma del processo civile che, in materia di mediazione, interviene su diverse parti del procedimento e fornisce indicazioni particolarmente restrittive, sia il nuovo Codice della Crisi d’Impresa con l’introduzione della composizione negoziata della crisi.
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