3 Febbraio 2023
È in capo al cliente convenuto l’onere di provare che ci sia stato un accordo di riduzione della provvigione dovuta al mediatore rispetto alle tariffe prodotte in giudizio da quest’ultimo. Inoltre, la sola sottoscrizione della proposta d’acquisto non è sufficiente perché sorga il diritto al pagamento della provvigione dovuta al mediatore.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione civile sez. II, nella recente sentenza 26/01/2023, n.2385, affrontando due temi di particolare interesse in materia di mediazione:
- il riparto dell’onere probatorio in merito alla sussistenza di un accordo di riduzione della provvigione rispetto alle tariffe allegate dall’agenzia immobiliare
- se la sottoscrizione della proposta d’acquisto sia sufficiente a determinare l’insorgenza del diritto del mediatore al pagamento della provvigione
Sotto il primo profilo la Suprema Corte ha confermato la decisione di appello, sostenendo che l’accordo di riduzione della provvigione intercorso tra le parti rappresenta un fatto impeditivo di efficacia delle tariffe allegate dal mediatore. Pertanto, considerato il disposto dell’art. 2697 c.c. comma 2, a norma del quale chi eccepisce l’inefficacia dei fatti costitutivi dell’altrui diritto deve provare i fatti sui quali l’eccezione si fonda, il cliente convenuto è tenuto a provare l’accordo di riduzione della provvigione, diversamente l’ammontare del credito del mediatore andrà calcolato sulla base della percentuale indicata nelle tariffe prodotte in giudizio.
Per quanto attiene, invece, al momento di insorgenza del diritto del mediatore al pagamento della provvigione, nella pronuncia in commento, la Cassazione afferma che la sottoscrizione della sola proposta d’acquisto non dà diritto alla provvigione per l’attività di mediazione.
Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. È invece da escludere il diritto alla provvigione qualora tra le parti si sia costituito soltanto un vincolo idoneo a dare impulso alle successive articolazioni del procedimento di conclusione dell’affare, come è accaduto nel caso sottoposto all’attenzione della Corte con la sottoscrizione della proposta d’acquisto.
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