8 Luglio 2021
Il conduttore che “abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto” ha diritto ad ottenere la rideterminazione del canone.
Lo prevede l’art. 6 novies L. 69/21 di conversione del D.L. 41/21 (Decreto Sostegni 1), che ha espressamente sancito che “Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione”.
La norma è in continuità con quanto ha affermato la Cassazione con la relazione n. 56 del 8.7.2020, in cui si invocava l’applicazione del principio di correttezza e buona fede per ristabilire l’equilibrio nel sinallagma contrattuale significativamente alterato dalla pandemia.
La legge non prevede criteri per definire la misura della rinegoziazione del canone. Un utile riferimento potrebbe essere il criterio seguito, nella recente Sent. del 18/5/21 del Trib. di Milano, che ha riconosciuto al conduttore il diritto a una riduzione pari al 50% del canone ritenendola «proporzionata alla sopravvenuta diminuzione del godimento» per analogia al disposto dell’art. 216 L. 77/20 relativo a palestre, piscine e impianti sportivi.
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