19 Luglio 2024
In una recente pronuncia, il Tribunale di Brindisi adotta un’interpretazione che si pone in discontinuità rispetto ai tradizionali orientamenti giurisprudenziali in materia e che offre nuovi margini di tutela per il debitore. Contributo a cura degli avvocati Alfredo Talenti e Riccardo Paglia. Pubblicato su N&T Plus Diritto – Il Sole 24 Ore.
Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza depositata l’11 maggio 2024, ha affrontato il tema dei poteri del Giudice dell’opposizione all’esecuzione, in relazione al rapporto posto a fondamento del titolo esecutivo giudiziale. La sentenza è di interesse in quanto il Tribunale ha adottato un’interpretazione che si pone in discontinuità rispetto ai tradizionali orientamenti giurisprudenziali in materia e che offre nuovi margini di tutela per il debitore.
In sintesi, il Tribunale sostiene che anche il giudice dell’opposizione all’esecuzione ha il potere/dovere di controllo relativamente al contratto di finanziamento sulla cui base si è formato il titolo esecutivo in ordine ai presunti profili di nullità, per violazione di norme imperative di ordine pubblico in materia di usura e di norme imperative comunitarie in materia antitrust.
Non sarebbe di ostacolo, infatti, la formazione del giudicato sul titolo esecutivo e neppure il fatto che l’usura possa essere sopravvenuta rispetto alla formazione del titolo esecutivo.
Il caso oggetto della pronuncia
La decisione in commento origina da un’opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., nella quale l’opponente lamenta la nullità, o comunque l’illegittimità, del contratto di finanziamento chirografario e della relativa fideiussione sulla cui base era stato emesso il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell’intrapresa azione esecutiva. L’opponente invocava diverse ragioni, tra le quali l’usurarietà della pretesa creditoria e la violazione della normativa comunitaria antitrust.
L’iter argomentativo seguito dal Tribunale di Brindisi
Il Tribunale, innanzitutto, rammenta il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di poteri di cognizione riconosciuti al giudice dell’esecuzione e dell’opposizione all’esecuzione.
In base a tale orientamento richiamato dal Tribunale, i titoli esecutivi giudiziali (decreto ingiuntivo, sentenza, ecc.) coprono i fatti estintivi e modificativi del credito occorsi prima della formazione del titolo. Pertanto nell’ambito di qualsiasi azione esecutiva intrapresa sulla base di titoli formati giudizialmente, non possono essere messi in discussione fatti anteriori alla definitività del titolo, che siano stati dedotti o deducibilinel giudizio in cui si è formato il titolo stesso. Il giudice dell’esecuzione o dell’opposizione all’esecuzione non può, quindi, effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, salvo valutare fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento passato in giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato (sul punto si confronti Cass. sent. n. 26110 del 5/9/2022).
Il Tribunale di Brindisi richiama, peraltro, le decisioni gemelle nn. 11066 e 11067 del 2012 della Cassazione a Sezioni Unite, pronunciatesi sotto il diverso profilo dell’interpretazione del titolo da parte del giudice dell’opposizione all’esecuzione a favore anche dell’utilizzo di elementi extra testuali. Tali sentenze, secondo il Tribunale avrebbero ampliato i poteri di cognizione del giudice dell’esecuzione riconoscendo la possibilità di un controllo del titolo esecutivo in ipotesi di sua prospettata nullità o illegittimità per violazione di norme imperative di ordine pubblico o di norme imperative comunitarie.
La sentenza in esame affronta, quindi, lo specifico tema dell’eccezione di usurarietà degli interessi sollevata in sede di opposizione all’esecuzione. Detta eccezione – anche alla luce dei richiamati sviluppi giurisprudenziali – si presta, secondo il Tribunale di Brindisi, a sottrarsi al giudicato formatosi sul titolo esecutivo. Quanto precede si giustifica, in particolare, sulla scorta del fatto che l’ordinamento non può tollerare di dare corso ad una pretesa creditoria illegittima che peraltro integra una ipotesi di reato.
Ciò posto, il Tribunale dà atto di alcuni orientamenti interpretativi che, al fine di contemperare il rispetto di norme imperative con il principio di intangibilità del giudicato, riconoscono la possibilità di superare il giudicato, ma esclusivamente in ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al consolidarsi del titolo esecutivo.
La pronuncia in commento, sposa, invece, un orientamento più radicale, per cui la pretesa usuraria è inesigibile in ogni caso, a prescindere dalla sopravvenienza o meno dell’usura rispetto alla formazione del giudicato.
Il suddetto principio viene sostenuto sulla base dei diversi piani sui quali operano l’intangibilità del giudicato e l’inesigibilità della pretesa usuraria: la prima attiene alla formazione del titolo, mentre la seconda alla sua fase attuativa.
Alla luce di quanto sopra e considerando anche il disvalore penale dell’usurarietà della pretesa al momento della sua concreta attuazione, la richiesta di interessi usurari, anche se cristallizzata nel titolo esecutivo, è contraria alla buona fede oggettiva, giustificando così il superamento del giudicato.
La decisione ed il principio di diritto
Alla luce dell’iter motivazionale descritto il Tribunale di Brindisi dichiara inammissibili le doglianze dell’attore relative al rapporto di finanziamento e alla relativa fideiussione, già dedotte o deducibili nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre ammette ed affronta nel merito le eccezioni afferenti ai profili di nullità del contratto di finanziamento per violazione di norme imperative in materia di usura e della normativa comunitaria antitrust.
In diritto la pronuncia in esame adotta, pertanto, una linea interpretativa innovativa che consente di superare in sede di opposizione all’esecuzione le preclusioni derivanti dal giudicato formatosi sul titolo esecutivo quando le contestazioni sul credito oggetto del titolo esecutivo attengano a norme imperative di ordine pubblico o di rilevanza comunitaria, quali la normativa antiusura ed antitrust.
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