26 Febbraio 2024
La recentissima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 3452 del 7 febbraio 2024 – all’esito di un’articolata motivazione – ha chiarito che non è necessario avviare la mediazione prima di proporre una domanda riconvenzionale.
Il rinvio pregiudiziale
L’ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Roma ha posto la questione di diritto se, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sussista l’obbligo di provvedere alla mediazione nel caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, ove la mediazione sia stata già ritualmente effettuata, anteriormente alla prima udienza, in relazione alla sola domanda principale.
L’iter argomentativo della Cassazione
Le Sezioni Unite hanno affrontato il quesito poco sopra richiamato, distinguendo le ipotesi di domanda riconvenzionale ‘non eccentrica’ – fattispecie che si ravvisa quando la domanda principale e quella riconvenzionale hanno un collegamento obiettivo – e di riconvenzionale ‘eccentrica’ – rappresentata dall’ipotesi in cui tra le due domande non sussista alcuna connessione.
- Per quanto riguarda le domande riconvenzionali ‘non eccentriche’ la Cassazione esclude che possano essere sottoposte alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria per due ragioni: i) in primo luogo, sulla base del dettato normativo, infatti il D.lgs. n. 28 del 2010 non prende in alcun modo in considerazione la domanda riconvenzionale; ii) in secondo luogo, sottoporre la domanda riconvenzionale ‘non eccentrica’ alla mediazione obbligatoria non risponde alla ratio della disciplina di legge, finalizzata alla deflazione del contenzioso, in quanto la lite è già pendente.
- Con riferimento alle domande riconvenzionali ‘eccentriche’ la Cassazione esclude, parimenti, l’obbligatorietà del tentativo di mediazione richiamando, negli stessi termini sopra esposti, la ratio della normativa di settore e sviluppando un articolato ragionamento in relazione alla certezza del diritto ed alla ragionevole durata dei processi. Principi che verrebbero frustrati dalle interpretazioni della giurisprudenza volte ad estendere, con distinzioni casistiche – l’obbligo di mediazione alle domande riconvenzionali eccentriche.
Principio di diritto
Alla luce di quanto precede, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione formulano il seguente principio di diritto: “La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile“.
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