16 Settembre 2022
In data 28 giugno 2022 l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha pubblicato le nuove “Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale – Edizione 2022”, finalizzate ad adeguare le versioni precedentemente approvate (l’ultima Tabella era stata licenziata il 10 marzo 2021) ai più recenti principi di diritto enunciati in materia dalla Corte di Cassazione.
Infatti, a partire dalla nota sentenza n. 10579/2021, cui ha fatto seguito la pronuncia n. 33005/2021 e da ultimo l’ordinanza n. 20292/2022, i giudici di legittimità hanno, ripetutamente, sostenuto che il danno da morte di un congiunto deve essere liquidato sulla base di una tabella basata su un sistema a punti, con lo scopo di rendere maggiormente prevedibili ed uniformi le quantificazioni giudiziali di tali tipologie di danno.
Secondo la Suprema Corte, ai fini di una corretta liquidazione del danno, oltre all’adozione di un sistema tabellare a punti, occorre l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, specificando i relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
In tal senso, la giurisprudenza stava progressivamente abbandonando l’applicazione della vecchia versione milanese delle tabelle di liquidazione del danno da perdita parentale, a favore di altri sistemi tabellari rispondenti alle caratteristiche descritte dalle predette pronunce della Suprema Corte (in particolare le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma).
Il suddetto orientamento non poteva, tuttavia, dirsi consolidato. Non mancavano, infatti, pronunce di merito ed anche della Corte di Cassazione (tra cui la sentenza 11719/2021), che perseveravano nell’adozione delle vecchie tabelle elaborate dall’Osservatorio milanese.
Le motivazioni addotte dalla giurisprudenza a favore dell’adozione delle precedenti Tabelle milanesi, prive di un sistema a punti e caratterizzate dall’indicazione di “finestre” di valori di riferimento assai ampie, riguardavano la necessità di assicurare l’opportuna discrezionalità ai giudicanti (asseritamente finalizzata a consentire una maggiore possibilità di concretizzare il risarcimento del danno, adeguandolo alle peculiarità del caso concreto), mentre, al contrario, l’adozione di una Tabella con sistema a punti (quali quelle romane) era volta a valorizzare il principio di certezza del diritto (finalizzato a rendere maggiormente prevedibili le decisioni giudiziali ed agevolare le trattative stragiudiziali di liquidazione dei danni).
L’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, con le nuove tabelle in commento, si è adeguato alle indicazioni della Corte di Legittimità, abbandonando l’ampio range di liquidazione previsto dalle precedenti versioni ed adottando un sistema di quantificazione del danno a punti che valorizza, oltre ai parametri esplicitati dalla Cassazione, anche la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius e la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, prevedendo un cap pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle.
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