1 Febbraio 2024
La composizione negoziata della crisi, nel sistema delineato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), rappresenta lo strumento principe per il risanamento dell’impresa in difficoltà, ma che mantiene un valore produttivo. Dopo le iniziali incertezze dovute alla novità dell’istituto, l’Osservatorio di Unioncamere ha registrato un rilevante incremento delle istanze presentate e di quelle concluse con esito positivo.
Caratteri e presupposti della composizione negoziata
La composizione negoziata della crisi d’impresa è uno dei nuovi istituti introdotti dal D.L. 118 del 2021 all’interno del CCII (D.lgs. 14 del 2019) ed è disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice, oltre che dal Decreto Dirigenziale del 28/9/2021, che ne regola i profili operativi.
L’istituto in commento ha un carattere spiccatamente privatistico. Infatti, comporta l’intervento dell’autorità giudiziaria soltanto nell’ipotesi in cui l’imprenditore intenda beneficiare delle misure protettive e consente all’imprenditore di mantenere la gestione dell’impresa seppur intraprendendo un percorso di superamento dello stato di crisi, con l’ausilio di un esperto, imparziale ed indipendente, nominato dal segretario generale della Camera di commercio territorialmente competente.
Per accedere alla composizione negoziata la legge indica tre presupposti:
- la natura di imprenditore commerciale o agricolo dell’istante, qualunque ne sia la dimensione o la qualità dell’impresa;
- la situazione di una probabilità di crisi o di insolvenza;
- la risanabilità dell’impresa.
Procedimento, misure protettive e misure premiali
La procedura viene avviata con l’istanza di nomina di un esperto indipendente da presentare alla Camera di Commercio competente, unitamente alla documentazione economico/finanziaria indicata dall’art. 17 del CCII (tra cui gli ultimi tre bilanci, un progetto di piano di risanamento e l’elenco dei creditori). L’esperto, innanzitutto, è chiamato a valutare l’effettiva possibilità di risanamento dell’impresa e, in caso positivo, avvia le trattative con i creditori, che deve condurre in modo serrato, per tentare di individuare una soluzione idonea al superamento della crisi. In tal caso le parti possono alternativamente: i) stipulare un contratto con uno o più creditori idoneo a garantire la continuità aziendale per almeno un biennio; ii) concludere una convenzione di moratoria ex art. 62 CCII; iii) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto. Se all’esito delle trattative non sia stato possibile concretizzare una delle precedenti soluzioni l’imprenditore potrà: a) predisporre un piano attestato di risanamento; b) richiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione; c) proporre una domanda di concordato semplificato; d) accedere, se imprenditore commerciale, ad uno degli strumenti previsti dal CCII.
Uno degli strumenti di maggior rilievo previsti dal legislatore della composizione negoziata è rappresentato dalla possibilità per l’imprenditore in crisi di conseguire le misure protettive, sia quelle tipiche delle procedure concorsuali (ossia: il divieto per i creditori di promuovere o di proseguire individualmente procedure esecutive o cautelari, o di attivare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale), sia eventualmente misure atipiche, non essendone predeterminato il novero.
La domanda delle suddette misure segna l’ingresso nella composizione negoziata dell’autorità giudiziaria, cui spetta la decisione in merito alla loro concessione. Il legislatore riconosce all’imprenditore che accede alla composizione negoziata alcuni benefici di carattere fiscale. A titolo meramente esemplificativo, all’accettazione dell’esperto consegue la riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari; in ipotesi di stipula e pubblicazione dell’accordo tra impresa in crisi e creditori è prevista la concessione di un piano di rateazione sino a settantadue rate mensili delle imposte sul reddito.
Le statistiche della composizione negoziata
Dai dati resi pubblici da Unioncamere, al 15 settembre 2023 risultano 951 istanze di accesso alla procedura di cui 206 provenienti dalla regione Lombardia. Dopo un primo periodo di assestamento dovuto alla novità dell’istituto vi è stato un incremento delle istanze depositate (da una media di 15 mensili a 24, con picchi di 38 e 55 a marzo e maggio 2023).
Inoltre, l’aumento degli esiti positivi delle istanze conferma un utilizzo più consapevole dello strumento, a cui si ricorre in fase non troppo avanzata della crisi di impresa. In tal senso il tasso di successo della composizione negoziata (ossia il rapporto tra le istanze definite con esito favorevole ed il totale delle istanze archiviate) è cresciuto in termini significativi, passando da un iniziale 5,6% al 25,5% del trimestre 16 maggio – 15 agosto 2023.
Avvocato Riccardo Paglia e Avvocato Alfredo Talenti