27 Settembre 2023
Nella recente sentenza n. 5496/2023 del 3 luglio 2023, il Tribunale di Milano ha fornito importanti chiarimenti riguardo all’intestazione fiduciaria delle quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata (Srl) e agli strumenti di tutela attivabili dal fiduciante per esserne riconosciuto effettivo titolare.
È stato, infatti, stabilito che il trasferimento delle quote per patto fiduciario implica un effettivo passaggio di proprietà delle quote stesse, accompagnato dall’obbligo di restituirle al fiduciante in futuro. È proprio la validità ed efficacia del negozio iniziale di trasferimento che distingue l’ipotesi di intestazione fiduciaria che costituisce interposizione reale di persona, dal caso della simulazione in cui si realizza una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta e quindi un’interposizione fittizia di persona.
Ne consegue che, in caso di intestazione fiduciaria, l’unico modo per recuperare effettivamente la titolarità delle quote, quando siano soddisfatti i requisiti necessari, sia avviare un’azione costitutiva, ex art. 2932 del Codice civile, per ottenere una sentenza che sostituisca il contratto di ritrasferimento non concluso, non essendo invece sufficiente un’azione di mero accertamento.
Fino a quando la sentenza di ritrasferimento formale non sia stata emessa, il fiduciante non può legittimamente dichiararsi proprietario delle quote.
Fino a quel momento è solo il fiduciario ad essere titolare di qualsiasi diritto e/o dovere relativo alle quote fiduciariamente intestate: solo il fiduciario potrà, quindi, esercitare i diritti non solo di voto ma anche patrimoniali ed amministrativi derivanti dalla posizione di socio.
Seguici su LinkedIn