25 Marzo 2021
Nemmeno nei casi in cui, appartenendo la società ad un gruppo, l’amministratore si sia limitato ad eseguire decisioni prese da altri in diverse sedi.
Così ha stabilito la Cassazione Civile nella recentissima sentenza del 3.3.2021 n.5795: l’essere rimasto estraneo alla gestione della società, consentendo ad altri di ingerirsi nella stessa, non esenta l’amministratore da responsabilità. Al contrario, ciò configura una colposa omissione dei doveri di diligente gestione della società amministrata, laddove abbia permesso il compimento di iniziative gestorie in violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
L’appartenenza al gruppo è al più idonea a configurare una concorrente responsabilità dell’amministratore della holding, ove abbia di fatto esercitato anche poteri di amministratore delle controllate, disattendendo l’autonomia delle stesse e riducendo i relativi amministratori ad esecutori dei suoi ordini.
La responsabilità degli uni si aggiunge –senza escluderla- alla responsabilità degli altri, ove questi siano venuti meno all’adempimento dei loro doveri nei confronti della società di appartenenza.
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