8 Luglio 2022
Il Regolamento della Commissione europea n. 2022/720 – The Vertical Block Exemption Regulation (VBER) – è entrato in vigore il 1° giugno 2022 e sarà la disciplina di riferimento nella valutazione degli accordi verticali per i prossimi anni.
Il nuovo quadro legislativo si propone di proteggere la concorrenza all’interno del Mercato Unico Europeo, fornendo alle imprese alcune regole per valutare la compatibilità dei propri accordi di fornitura e distribuzione con le norme dell’UE in materia di concorrenza, in un mercato ridisegnato dalla crescita del commercio elettronico. La Commissione europea ha pubblicato anche la nuova versione delle Linee Guida in materia di accordi verticali che forniscono indicazioni anche su come interpretare e applicare il Regolamento.
Il VBER e le sue Linee Guida forniscono un quadro importante per gli accordi verticali, per tali intendendosi le intese tra imprese attive nei diversi livelli della catena produttiva (tra cui contratti di distribuzione selettiva e non, franchising, etc), stabilendo, da un lato, specifici divieti o obblighi a tutele della concorrenza nel mercato interni ma, dall’altro, prevedendo una zona di sicurezza, detta “safe harbour” (porto sicuro), all’interno tali divieti ed obblighi non operano.
Il nuovo Regolamento conferma la soglia di “safe harbor” al 30% del mercato rilevante: pertanto, se la quota di mercato di produttore e distributore nel mercato di riferimento è inferiore a tale soglia, si presume che i loro accordi siano leciti. Tale presunzione di liceità non opera in presenza di c.d. “hard-core restrictions” e cioè di restrizioni fondamentali vietate tout court dal Regolamento.
Le novità principali del nuovo Regolamento consistono i) nella maggior tutela offerta a sistemi di distribuzione selettiva, ii) nell’ampliamento delle ipotesi in cui il produttore, nell’ambito di sistemi di distribuzione esclusiva, può stabilire il divieto di vendite attive in un certo territorio o a determinati gruppi di clienti e iii) nell’introduzione della facoltà del produttore di imporre talune restrizioni anche nell’ambito di sistemi di distribuzione libera.
Il nuovo Regolamento ha affrontato specificamente il tema della c.d. duplice distribuzione (quando un fornitore vende i propri beni o servizi sia tramite distributori indipendenti sia direttamente ai clienti finali) disciplinando espressamente anche l’aspetto del flusso informativo e distinguendo tra informazioni da considerarsi necessarie per lo svolgimento del rapporto e altre che non lo sono.
La crescente importanza del fenomeno delle vendite on-line ha spinto la Commissione Europea a introdurre previsioni specifiche al riguardo. In particolare, confermato che qualunque divieto esplicito del fornitore alle vendite on-line dei propri distributori è considerato “hard-core restriction” e quindi sempre vietato, è stato ora previsto nè la doppia tariffazione (prezzi diversi tra on-line e off-line) né l’imposizione di criteri per le vendite on-line non equivalenti a quelli per punti vendita fisici siano più considerate vietate tout court sempre che non abbiano come obiettivo specifico quello di ostacolare le vendite on-line o cross-border.
Particolare attenzione è stata dedicata agli obblighi di parità che richiedono a un venditore di offrire alla sua controparte condizioni uguali o migliori di quelle offerte sui canali di vendita di terzi, come altre piattaforme, e/o sui canali di vendita diretta del venditore, come ad esempio il sito web. Il Regolamento ha escluso dall’ambito di applicazione dell’esenzione gli obblighi diretti o indiretti che impediscano agli acquirenti di servizi di intermediazione online di offrire, vendere o rivendere beni o servi agli utenti finali a condizioni più favorevoli attraverso servizi di intermediazione online concorrenti. E’ stata inoltre introdotta un’articolata disciplina specifica per i diversi tipi di clausola di questo genere.
La Commissione ha inoltre chiarito nelle linee guida che le piattaforme online non sono considerate agenti di commercio ai fini del regolamento e non sono quindi soggette al privilegio dell’agente di commercio.
Seguici su LinkedIn