14 Ottobre 2021
Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 16.4.2021, torna sul tema delicato dei doveri dell’amministratore subentrate rispetto all’operato dell’amministratore che l’ha preceduto e ribadisce che il primo è tenuto a ripristinare la piena regolarità nella gestione anche rispetto alle questioni fiscali. Da ciò discende un preciso dovere di verificare e, se necessario, rimediare alle omissioni del precedente amministratore nell’assolvimento degli obblighi tributari della società gestita, se del caso anche tramite istanza all’Agenzia delle Entrate e ad Equitalia di accertamento della posizione fiscale e debitoria.
È ammessa la prova liberatoria di non avere provveduto a rimediare alle omissioni per ragionevoli scelte gestorie alternative o di avervi provveduto almeno in parte.
In difetto, le due posizioni degli amministratori succedutisi nel tempo finiscono per convergere rispetto alla causazione del danno al patrimonio sociale e il neo-amministratore risponderà per un titolo autonomo ma “tendenzialmente solidale” con l’ex-amministratore direttamente responsabile dell’omissione. Solidarietà che di regola sarebbe per definizione esclusa in caso di amministratori in carica in periodi diversi.
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