27 Giugno 2024
La mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi passibili e della modalità di ammortamento alla francese nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo a tasso fisso non comporta di per sé la nullità del contratto di mutuo stesso. Questa è la conclusione raggiunta nella recente sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno escluso, nelle circostanze già menzionate, la nullità di un contratto di mutuo a tasso fisso, sia sotto il profilo degli obblighi alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti previsti dal TUF sia in relazione alla determinatezza e/o determinabilità dell’oggetto del contratto richiesta in generale dal Codice civile.
La decisione della Cassazione offre importanti riflessioni sul rapporto tra mutuante e mutuatario, in particolare sugli obblighi informativi delle banche e sulla consapevolezza del consumatore riguardo all’applicazione di specifiche formule matematiche finanziarie come nel caso dell’ammortamento alla francese.
Il piano di ammortamento alla francese
Si tratta del metodo di rimborso del mutuo più diffuso in ambito bancario. Prevede che le rate siano composte inizialmente da una quota maggiore di interessi rispetto al capitale. In caso di mutui a tasso fisso, le rate hanno sempre un importo costante per tutta la durata del finanziamento, ma la suddivisione tra la quota capitale e la quota interessi, varia nel corso del mutuo: nella prima parte, la quota interessi è maggiore rispetto alla quota capitale; nella seconda parte, la quota interessi diminuisce progressivamente e la quota capitale aumenta. Questa modalità di ammortamento comporta che nelle prime fasi del mutuo si paghino principalmente gli interessi, mentre verso la fine del periodo di ammortamento, la parte maggiore della rata sarà destinata a rimborsare il capitale.
Giudizio di merito
Nel caso di specie, il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 19 luglio 2023, ha sospeso una causa in cui la parte attrice richiedeva il rimborso degli interessi “indebitamente riscossi” e la rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo “B.O.T.” (art. 117, comma 7, T.U.B.).
Il giudice di merito ha rimesso la questione alla Corte di Cassazione per chiarire se un mutuo a tasso fisso, con TAN espressamente previsto e un piano di ammortamento allegato, ma senza indicazione esplicita del regime di capitalizzazione composto degli interessi passivi e della modalità di ammortamento alla francese, possa considerarsi viziato per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto (art. 1346 codice civile) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 Testo Unico Bancario).
Sentenza della Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato il contratto di mutuo in questione e ha evidenziato che il piano di ammortamento allegato al contratto indicava il numero e la composizione delle rate costanti con la suddivisione della quota capitale e della quota interessi. Ciò consentiva, quindi, al consumatore di conoscere la somma totale da rimborsare, in conformità con le disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009.
Sul versante della trasparenza, le Sezioni Unite hanno chiarito che le banche adempiono agli obblighi informativi mediante l’allegazione del piano di ammortamento al contratto di mutuo, consentendo al consumatore di effettuare le proprie valutazioni, attraverso il confronto con altri prodotti bancari. L’ammortamento alla francese comporta una struttura delle rate composte da quote di capitale e interessi variabili, senza che questo configuri anatocismo.
Per la Cassazione la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto e della modalità di ammortamento alla francese non rende nullo il contratto di mutuo, purché sia allegato un piano di ammortamento che permetta al consumatore di comprendere la somma totale da rimborsare.
La sentenza afferma, infine, che il maggior carico di interessi nell’ammortamento alla francese non deriva da una moltiplicazione tecnica degli stessi, ma dalla scelta concordata di un piano di rimborso con rata costante. Gli interessi convenzionali sono calcolati solo sulla quota di capitale residuo, rispettando il disposto dell’art. 1283 cod. civ.
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