7 Marzo 2025
Quando il debitore insolvente decade dal termine di pagamento previsto in suo favore con conseguente diritto del creditore di esigere immediatamente la prestazione? Risponde il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 4144 pubblicata il 13 novembre 2024.
La normativa di riferimento
La risposta è articolata e passa dall’interpretazione del concetto di insolvenza indicato nell’art. 1186 del Codice civile.
L’art. 1186 c.c. prevede, infatti, che “quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.
La disposizione di legge, ad una prima lettura di lineare interpretazione, si presenta più incerta sotto il profilo applicativo con particolare riferimento alla nozione di insolvenza ivi contenuta.
Non sorprende, infatti, che, i debitori, nel tentativo di sottrarsi alle richieste di pagamento immediato avanzate dal creditore, possano sostenere di non trovarsi nelle condizioni di insolvenza previste dall’art. 2 del Codice della Crisi d’Impresa e d’Insolvenza (CCII) e che ciò rilevi ai fini dell’esclusione dalla decadenza dal beneficio termine ex art. 1186 c.c.
L’art. 2 CCII definisce l’insolvenza come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Si tratta di una condizione caratterizzata dalla sua stabilità ed irreversibilità.
I chiarimenti offerti dalla sentenza in commento
Con la sentenza pubblicata il 13 novembre 2024 il Tribunale di Venezia ha chiarito che “l’insolvenza di cui all’art. 1186 c.c. noncoincide con l’insolvenza quale prevista dalla disciplina della liquidazione giudiziale (art. 2 d.l.vo 14/2019) ma è riferibile a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali generiche da lui offerte (2740 c.c.)”.
Muovendo dalla distinzione tra i due concetti di insolvenza, il Tribunale di Venezia ha ritenuto integrata la fattispecie di insolvenza rilevante ex art. 1186 c.c. nel caso di specie sulla base della mera irregolarità dei pagamenti e considerando il lasso temporale intercorso tra la scadenza della prima tranche, rimasta peraltro insoddisfatta, e l’ingiunzione di pagamento. È stato quindi confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per l’immediato pagamento dell’intero importo dovuto, per decadenza del debitore dal beneficio del termine.
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