14 Luglio 2022
Dal 15 luglio, il nuovo Codice della Crisi d’Impresa prende il posto della vecchia legge fallimentare. La data della sua entrata in vigore non è casuale: il 17 luglio 2022 è, infatti, l’ultimo giorno valido per il recepimento della Direttiva UE 2019/2023 cd. Insolvency. La definizione degli assetti organizzativi delle imprese e i segnali da individuare per prevenire le crisi d’impresa – da aggiornarsi e rivedere ogni 3 anni – sono già stati approvati dal Governo il 17 marzo, mentre l’introduzione dei nuovi sistemi di allerta è prevista per la fine del 2023.
Entrando nel merito delle nuove misure di prevenzione e di controllo previste dal Codice della crisi d’impresa, l’art. 3, relativo all’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, introduce l’obbligo per l’imprenditore individuale di «adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte». Per l’imprenditore collettivo si parla, invece, di obbligo di adottare «un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del Codice Civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative».
L’adeguatezza degli assetti organizzativi assume dunque un ruolo centrale, divenendo una pre-condizione per il tempestivo rilevamento della crisi. Ciò deve necessariamente stimolare gli imprenditori a valutare e, nel caso, ripensare la propria struttura interna anche in quest’ottica specifica. È ora, infatti, indispensabile, per espressa previsione di legge, adottare tutte le misure necessarie per intercettare i sintomi di crisi ovvero: rilevare in tempo la presenza di eventuali squilibri economico-finanziari o patrimoniali; verificare la sostenibilità dei debiti; controllare le prospettive di continuità di aziendale, che deve essere di almeno 12 mesi; effettuare il test per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento.
Il quarto comma dell’art. 3 introduce, inoltre, ulteriori segnali di allerta quando si riscontra la presenza di: debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni, nel caso in cui siano di grandezza superiore alla metà dell’ammontare mensile totale; debiti verso i fornitori scaduti da almeno 90 giorni, se di valore superiore ai debiti non ancora scaduti; esposizioni scadute da oltre 60 giorni nei confronti di istituti di credito o altri intermediari finanziari, se di valore uguale o superiore al 5% del totale delle esposizioni; esposizioni debitorie descritte nell’articolo 25-novies, comma 1 del Codice della Crisi.
La prevenzione e gestione della crisi d’impresa rappresenta, quindi, una sfida ma anche un’opportunità, non solo per le imprese ma anche per i professionisti che sono chiamati a dare il proprio contributo. L’obiettivo è quello di improntare ab origine la governace verso un sistema che consenta di gestire in maniera più oculata le aziende italiane, potendo diagnosticare anticipatamente i sintomi di una crisi ed essere, quindi, nelle condizioni di affrontarli in maniera più tempestiva e mirata, nell’interesse di tutti gli stakeholders coinvolti.
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