16 Gennaio 2024
La Corte di legittimità, con la sentenza n. 35066 del 14 dicembre 2023, ha riconosciuto rilevanza a fini disciplinari a comportamenti extra-lavorativi, configuranti “azioni moleste” di un dipendente nei confronti di due colleghe, confermando la pronuncia della Corte di Appello di Milano che aveva riconosciuto la giusta causa del licenziamento fondato sulle suddette condotte.
Il principio di diritto
La decisione in commento, con riferimento alla rilevanza disciplinare di contegni adottati al di fuori dell’ambito lavorativo, si pone nel solco del consolidato orientamento secondo il quale il lavoratore debba comunque astenersi dal porre in essere condotte che, per la natura e per le possibili conseguenze, risultino in contrasto con gli obblighi connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa, dovendosi integrare l’art. 2105 c.c. con gli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono l’osservanza dei doveri di correttezza e di buona fede anche nei comportamenti extra lavorativi, sì da non danneggiare il datore di lavoro.
In proposito, il datore di lavoro, per provare l’incidenza lesiva del vincolo fiduciario del comportamento extralavorativo del dipendente, può limitarsi alla specifica deduzione del fatto in sé, qualora lo stesso abbia un riflesso, anche solo potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto, compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento.
Il caso concreto
Nella fattispecie concreta, secondo la Cassazione, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del precedente principio di diritto ritenendo irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente, in ragione delle condotte extra lavorative di quest’ultimo, che “rendendosi oltre modo petulante e per giunta violento in pregiudizio di altre due dipendenti, aveva mostrato di essere immune da limiti e discipline – una connotazione assai grave per colui che esprimeva il ruolo di team leader – nella gestione dei rapporti extraprofessionali coi colleghi anche nei rapporti di svago”.
Per tale ragione la corte territoriale – secondo una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità – ha ritenuto le condotte extra-lavorative contestate idonee a causare la definitiva perdita di fiducia del datore di lavoro nei confronti del sottoposto.
Ciò posto, la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso del dipendente e confermato la sentenza impugnata.