21 Ottobre 2022
La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 23907 del 2 agosto 2022, ha preso posizione in ordine ai presupposti applicativi della disciplina dell’impugnazione in Cassazione delle sentenze non definitive rese in grado di appello, a norma degli artt. 360 comma 3 e 361 del Codice di rito, come novellati dal D.lgs n. 40 del 2006.
In particolare, i giudici di legittimità hanno escluso l’immediata impugnabilità in Cassazione (con conseguente inammissibilità del ricorso eventualmente depositato) delle sentenze d’appello di carattere meramente endo-processuale, cioè quelle decisioni che non definiscono il processo avanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso in giudice in vista della decisione definitiva.
Dalla sentenza in commento si può schematicamente desumere quanto segue:
– le sentenze di cui all’art. 278 c.p.c. (sentenze di condanna generica) e quelle che decidono una o alcune delle domande di merito oggetto del giudizio, senza tuttavia definirlo, sono suscettibili – a discrezione della parte soccombente – di essere impugnate immediatamente, ovvero unitamente al provvedimento che definisce il giudizio (previa riserva di ricorso in Cassazione da avanzare tempestivamente);
– le sentenze che decidono su questioni interlocutorie di carattere endo-processuale non possono essere impugnate immediatamente, ma sono sottoposte ad una riserva ex lege di ricorso in Cassazione unitamente alla sentenza che definisce il giudizio e l’eventuale impugnazione immediata è inammissibile.
La natura interlocutoria, o meno, della decisione deve valutarsi con riferimento ad indici di carattere formale, desumibili dal contenuto intrinseco della sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite (in tal senso è espressa anche Cassazione a Sezioni Unite n. 10242/2021).
A livello sistematico si rileva l’asimmetria della disciplina dettata dagli artt. 360 comma 3 e 361 c.p.c. e quella contenuta nell’art. 340 c.p.c. afferente la riserva di appello avverso le sentenze non definitive di primo grado, ove è ammessa l’impugnazione immediata anche delle sentenze che decidono questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito.
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