28 Ottobre 2021
Se attendete una spedizione proveniente dall’area extraeuropea, niente panico: la concreta attuazione di quanto previsto dalla normativa europea dovrebbe comportare al massimo qualche rallentamento alle dogane.
Con il D.Lgs. n. 83 del 25.05.2021, in vigore dallo scorso 1° luglio, sono stati, infatti, recepiti gli artt. 2 e 3 della direttiva UE 2017/2455, con l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.
Fra le innovazioni, la soppressione dell’istituto del “VAT de minimis”, cioè l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e dalle dichiarazioni doganali per i beni importati da paesi extra Ue di valore inferiore a 22 euro.
In tal modo si è voluta contrastare la cattiva pratica con la quale beni di maggior valore venivano spediti con l’indicazione di un importo vile o con l’indicazione generica “gifts” o “sample parts”, approfittando, in tal modo, dell’esenzione dall’imposta.
La riforma riguarda principalmente i c.d. “venditori in dropshipping”, solitamente marketplace di grosse dimensioni, che, senza magazzino, si occupano di acquisire la vendita per lasciare la gestione della consegna ai propri fornitori.
Inoltre, per garantire l’efficacia della riforma, ai marketplace è stato attribuito il ruolo di sostituto d’imposta: sono quindi tenuti a comunicare alle autorità fiscali il volume delle vendite effettuate attraversato le proprie piattaforme, seppure concluse da fornitori terzi, e a pagare l’Iva corrispondente per conto di questi ultimi.
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