17 Novembre 2023
Il Ministero del Lavoro ha recentemente fornito importanti chiarimenti sui diritti sindacali dei lavoratori somministrati, in risposta all’istanza di interpello presentata da UGL Agroalimentare.
Nell’interpello n. 1/23 del 15.09.2023, il Ministero del Lavoro afferma che, durante il periodo di missione, la normativa di cui al CCNL dell’agenzia di somministrazione deve essere integrata con le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell’utilizzatore.
Cosa si intende per rapporto di somministrazione
Il Ministero parte dalla definizione di rapporto di somministrazione che coinvolge tre attori principali: l’agenzia di somministrazione, il lavoratore somministrato e l’impresa utilizzatrice. Questi soggetti sono assoggettati a due diversi vincoli contrattuali: il contratto commerciale tra utilizzatore e somministratore e il contratto di lavoro individuale tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore.
Sebbene formalmente il datore di lavoro del lavoratore somministrato sia l’agenzia, durante il periodo di missione la prestazione lavorativa si svolge nell’interesse dell’utilizzatore, sotto il suo controllo e direzione.
La struttura contrattuale della somministrazione di lavoro comporta una specifica ripartizione delle responsabilità e degli obblighi relativi allo svolgimento del rapporto di lavoro, in funzione della scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l’effettivo utilizzatore della prestazione.
Quale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai lavoratori somministrati
Per garantire uniformità nelle condizioni di lavoro per tutti i dipendenti, il Ministero sostiene che durante il periodo della missione, il Contratto Collettivo applicato dall’agenzia di somministrazione debba essere integrato con quello dell’utilizzatore.
Cosa avviene per i diritti sindacali dei lavoratori somministrati
Questa integrazione non riguarda solo gli aspetti contrattuali, ma si estende anche ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati. Durante la missione, il lavoratore somministrato ha infatti il diritto di esercitare, oltre ai diritti di libertà e di attività sindacale previsti dallo Statuto dei lavoratori, come espressamente statuito dall’art. 36 del D. Lgs. n. 81/2015, ivi compreso il diritto di partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’impresa utilizzatrice, altresì i diritti sindacali riconosciuti dal CCNL applicato da quest’ultima. L’obiettivo è quello di assicurare l’effettiva fruizione di tali diritti all’interno del contesto lavorativo ove il lavoratore somministrato risulta in concreto inserito.
Seguici su LinkedIn