19 Gennaio 2023
Una delle novità di maggior interesse in materia di arbitrato, conseguente all’entrata in vigore del D.lgs 10 ottobre 2022 n. 149, che ha attuato la legge delega di riforma del processo civile, è rappresentata dalla possibilità per le parti di attribuire agli arbitri poteri cautelari, consentendo loro di pronunciare provvedimenti anticipatori rispetto alla decisione finale.
Prima della riforma, l’Italia era uno dei pochi Paesi a livello mondiale in cui gli arbitri non erano autorizzati a concedere misure cautelari. La formulazione ora abrogata dell’articolo 818 c.p.c. vietava espressamente agli arbitri la possibilità di concedere sequestri o altri provvedimenti cautelari, “salva diversa disposizione di legge” che risultava, però, assente.
Con le nuove disposizioni l’ordinamento giuridico italiano si allinea alle altre principali normative europee, come quelle di Francia, Regno Unito, Germania, Austria e Spagna.
Il nuovo articolo 818 c.p.c. prevede che gli arbitri possano emanare misure cautelari quando vi sia una espressa attribuzione delle parti, che sia stata manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale.
Inoltre, il nuovo articolo 818 c.p.c. riconosce il potere esclusivo degli arbitri di ordinare misure cautelari, escludendo così il potere concorrente del tribunale. Nel caso in cui le parti conferiscano questo potere agli arbitri, il tribunale ordinario è competente a decidere su eventuali domande cautelari antecedenti all’accettazione dell’arbitro unico o alla costituzione del collegio arbitrale, ai sensi degli artt. 669-quinquies c.p.c.
Nel procedimento arbitrale il provvedimento cautelare può essere reclamato davanti alla Corte d’Appello del distretto dove ha sede l’arbitrato. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per le misure cautelari adottate dai giudici, con il reclamo possono essere contestate la violazione dell’ordine pubblico o delle regole procedurali che comportano la nullità di un lodo e non la violazione di legge o gli errori sul fatto.
Infine, poiché agli arbitri non sono attribuiti poteri coercitivi, l’attuazione del provvedimento cautelare è affidata al tribunale nel cui circondario ha sede l’arbitrato e, se avviene all’estero, al tribunale del luogo in cui la misura deve essere eseguita.
Seguici su LinkedIn