4 Novembre 2022
La risposta viene dalle Sezioni Unite. Con la recente sentenza n. 28975, pubblicata il 5 ottobre 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a comporre il contrasto giurisprudenziale sorto in merito al momento di decorrenza del termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’ordinanza che definisce il procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell’art. 702quater c.p.c.
Secondo un primo orientamento, sostenuto, tra le altre, dalla sentenza della Cassazione del 6 giugno 2018, n. 14478, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza in esame, resa in udienza e inserita a verbale, decorre, pur se questa non sia stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a ‘comunicazione’ ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c.
Secondo un diverso indirizzo, recentemente condiviso dalla decisione della Suprema Corte del 18 maggio 2021, n. 13439, invece, la decorrenza del termine breve di impugnazione dell’ordinanza scatta dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza medesima, escludendo, per la parte costituita, che il dies a quo dell’impugnazione possa essere identificato con la data dell’udienza in cui essa sia stata resa mediante lettura ed inserimento a verbale: in quanto inapplicabile la diversa disciplina dell’art. 281sexies c.p.c.
L’organo nomofilattico della Corte di Cassazione, all’esito di un’articolata ed approfondita motivazione, si pone in continuità con l’ultimo orientamento citato, così risolvendo il contrasto precedentemente insorto e formulando il seguente principio di diritto: “IL TERMINE (di trenta giorni) di impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702quater c.p.c. DECORRE, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, DALLA SUA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE E NON DAL GIORNO IN CUI ESSA SIA STATA EVENTUALMENTE PRONUNCIATA E LETTA IN UDIENZA, secondo la previsione dell’art. 281sexies c.p.c. In mancanza delle suddette formalità, l’ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell’art. 327 c.p.c”.
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