29 Aprile 2021
Pronunciandosi in merito ad una vicenda di infortunio sul lavoro (nella specie, un trasporto di colonne metalliche avvenuto utilizzando un carrello elevatore anziché il carroponte in quel frangente in collaudo), la Cassazione penale – nella recente sentenza n. 12149 del 24 marzo 2021 – offre interessanti precisazioni sul tema dei due parametri di imputazione oggettiva della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, ossia l’interesse e il vantaggio per l’ente.
In particolare, in considerazione della fattispecie – non connotata da alcuna sistematicità delle violazioni – la Cassazione afferma che “l’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell’ente” e che “tale interesse può sussistere anche in relazione ad una trasgressione isolata, allorché altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico”. Nel caso in esame, tale interesse è stato rinvenuto nel risparmio dei costi di noleggio dell’attrezzatura necessaria per la messa in sicurezza dell’operazione.
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