22 Novembre 2022
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza (n. 33257 dell’11 novembre 2022) ha preso posizione sul tema del bilanciamento tra esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa e diritto alla privacy. Il caso riguarda un’unione comunale che aveva pubblicato sul proprio sito web una graduatoria per l’ammissione a sussidi scolastici per famiglie indigenti contenente sia dati personali dei soggetti non ammessi al beneficio che informazioni riguardanti gli assegnatari quale la residenza, la tipologia di scuola e di classe frequentata, il valore ISEE di ciascun beneficiario.
Tale modus operandi era stato sanzionato da parte del Garante per la privacy, cui era seguita l’opposizione dell’ente, accolta dal Tribunale di Firenze. Il Garante per la privacy ricorreva in Cassazione e la Suprema Corte ne accoglieva i motivi di ricorso: in assenza di una diversa previsione di legge non deve essere consentita la pubblicazione dei dati personali di tutti i partecipanti alla gara, bensì solo di coloro che hanno ottenuto i benefici e – riguardo a questi ultimi – possono essere resi noti esclusivamente il nominativo, gli importi attribuiti e le norme di riferimento, con esclusione di ogni altra informazione eccedente e non pertinente rispetto allo scopo di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e le verifiche sulla regolarità delle assegnazioni.
In via di principio, la Suprema Corte ha quindi affermato – sul presupposto che debbano essere opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e la dignità dell’interessato, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali – che “le finalità di controllo sull’agire dell’amministrazione mediante la trasparenza delle informazioni devono essere attuate mediante forme di pubblicità la cui conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente connessa all’esercizio di un controllo, nel rispetto dei limiti di proporzionalità e pertinenza, non giustificandosi una totale ed indiscriminata ostensione dei dati stessi”.
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