14 Dicembre 2023
La Corte di Giustizia UE, con la Sentenza Sofatutor del 5/10/2023, resa all’esito della causa n. 565/22, affronta il tema del diritto di recesso del consumatore in ipotesi di contratto concluso a distanza, con un primo periodo di prova gratuito e successivo rinnovo automatico a pagamento.
La fattispecie e la questione interpretativa oggetto della pronuncia della Corte di Giustizia
Il caso sottoposto al vaglio della Corte europea riguarda la società austriaca Sofatutor, che gestisce piattaforme online destinate a studenti delle scuole secondarie. Le condizioni generali di contratto prevedono un primo periodo di prova gratuito della durata di 30 giorni e, alla scadenza, il rinnovo automatico dell’abbonamento per una durata determinata.
Il giudice del rinvio pone la questione se – a fronte di un rapporto strutturato nei termini poco sopra esposti – al consumatore sia garantito il diritto di recesso dal contratto per una sola volta (da esercitarsi ex art. 9 par. 1 della direttiva UE 2011/83 entro 14 giorni dalla conclusione del contratto) ovvero se gli sia riconosciuto un secondo diritto di recesso dopo il rinnovo del contratto divenuto poi oneroso.
La decisione della Corte europea
La sentenza in commento afferma che il consumatore – in linea di principio – ha diritto a recedere dal contratto per una sola volta, nel termine di 14 giorni dalla conclusione dell’accordo. La Corte, peraltro, si sofferma sull’importanza dell’informativa precontrattuale in merito al diritto di recesso, che deve essere chiara e comprensibile, deve indicare le condizioni, i termini e le procedure di esercizio. Deve inoltre essere messo a disposizione del consumatore il modulo standard per l’esercizio del diritto di recesso.
Ciò chiarito in termini generali, la Corte osserva che, prima della conclusione di un contratto a distanza, il professionista è tenuto, altresì, a fornire al consumatore una informazione chiara e comprensibile del prezzo totale dei servizi che ne sono oggetto, in particolare in una ipotesi, come quella oggetto del caso in esame, dove il contratto diviene oneroso solo in seguito ad un primo rinnovo.
Secondo la Corte di Giustizia, solo qualora non vi sia stata una comunicazione trasparente sul prezzo totale dei servizi oggetto di accordo, va riconosciuto al consumatore un nuovo diritto di recesso dopo il periodo di prova gratuito, ai sensi dell’art. 9 par. 1 della direttiva UE 2011/83.
Pertanto, spetterà al giudice del rinvio esaminare se un’informazione chiara, comprensibile ed esplicita sul prezzo totale dei servizi in oggetto sia stata comunicata dal professionista al consumatore o meno: in caso positivo al consumatore è garantito il diritto di recede per una sola volta, viceversa, il consumatore disporrà di un nuovo diritto di recesso in seguito al rinnovo e trasformazione del contratto a pagamento.
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