30 Gennaio 2024
L’articolata sentenza del Tribunale di Bologna n. 2355 del 10 novembre 2023 ha dichiarato l’invalidità della delibera dell’assemblea dei soci di una s.r.l. che ha attribuito ai componenti del consiglio di amministrazione dei compensi incongrui ed inadeguati rispetto alla situazione economico-patrimoniale della società, alla sua dimensione e operatività, oltre che incompatibili con la natura ed il contenuto della demandata attività gestoria.
Il principio di diritto sotteso al ragionamento del Tribunale
La decisione in commento muove dal presupposto che solo in caso di accertata inadeguatezza e incongruità degli emolumenti attribuiti agli amministratori può essere prospettato un conflitto di interessi tra i soci il cui voto favorevole ha determinato l’approvazione della relativa delibera e la Società, essendo gli stessi soci di maggioranza anche gli amministratori che hanno tratto beneficio dalla stessa. Conflitto di interessi che può costituire motivo di impugnazione della delibera assembleare ex artt. 2377 e 2479 del Codice civile qualora vi sia un contrasto tra l’interesse del socio e l’interesse sociale, quest’ultimo inteso come l’insieme degli interessi comuni ai soci riconducibili al contratto di società.
Il caso concreto
Nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale di Bologna è stata disposta una CTU affinché valutasse la “compatibilità tra quanto deciso dalla maggioranza dei soci con la reale situazione economico-patrimoniale della società, la sua dimensione e operatività all’epoca dei fatti, nonché con la natura e contenuto della demandata attività gestoria”.
In particolare la delibera societaria impugnata aveva previsto l’attribuzione agli amministratori di un compenso non superiore a € 50.000,00, che avrebbe dovuto essere parametrato in funzione dell’utile lordo di esercizio ed anche in considerazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati. In base a tale delibera erano poi stati riconosciuti emolumenti per gli anni 2019 e 2020 pari, rispettivamente, a € 51.116,00 e € 51.213,76.
Il consulente tecnico, oltre al pur ridotto superamento della soglia prefissata, rilevava che, contrariamente a quanto indicato nella delibera impugnata, non vi fosse stata in concreto alcuna parametrizzazione del compenso.
Particolarmente interessanti sono i criteri ed i parametri che il consulente tecnico ha utilizzato per valutare la congruità o meno del compenso, arrivando a ritenere che il compenso fosse incongruo e inadeguato, in quanto:
- sproporzionato rispetto al valore della produzione e al risultato operativo netto della società;
- idoneo a mettere a rischio la capacità della società di far fronte a spese impreviste;
- molto più elevato rispetto ai compensi riconosciuti da altre società equiparabili per attività e fatturato;
- sproporzionato rispetto all’attività effettivamente svolta dagli amministratori.
Risultano così utilmente delineati elementi concreti sulla base dei quali si potranno svolgere le necessarie verifiche e valutazioni in tutti quei casi in cui, come quello in esame, sia in dubbio la congruità e idoneità dei compensi degli amministratori. L’analisi del CTU si presta a divenire un utile strumento per i giuristi d’impresa, i commercialisti e gli stessi imprenditori nell’affrontare in concreto la questione durante la propria attività operativa.
La decisione
Il Tribunale ha condiviso il ragionamento del CTU nei termini sopra richiamati e ha ritenuto che tali accertamenti fossero di per sé sufficienti ad integrare gli estremi del denunciato conflitto di interessi, avendo l’Assemblea, con il voto decisivo dei soci di maggioranza, attribuito a questi ultimi, nella loro veste di amministratori, emolumenti incongrui ed irragionevoli e come tali pregiudizievoli per la società.
Conseguentemente il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità della delibera impugnata.
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